Sez. 5, Sentenza n. 7551 del 11/02/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213779 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Proposto fuori dai casi consentiti - Conversione in appello - Indagine sulle reali intenzioni del ricorrente - Consapevolezza nel ricorrente della improponibilità - Scelta volutamente errata del mezzo di gravame - Conseguenza: inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
La conversione del ricorso in appello non è consentita (e, conseguentemente, il gravame va dichiarato inammissibile) quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con mezzi, ovvero prospettando motivi, diversi da quelli consentiti, avendo, per altro, consapevolezza, tanto della improponibilità del mezzo strumentalmente scelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro (ed unico) rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema ed arbitrariamente rifiutato. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del PM che, con ricorso "per saltum", aveva dedotto, in tema di diffamazione, vizio di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo che il giudice non aveva chiarito se, nella missiva contenente le frasi offensive, fosse stata manifestata la volontà di diffusione del suo contenuto. La Cassazione, anche sulla base di rilievi attinenti alla forma dell'atto di impugnazione, ha ritenuto che il PM avesse consapevolmente, e per scopi estranei alla dialettica processuale, fatto uso di un mezzo di gravame non consentito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)