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Sez. 1, Sentenza n. 472 del 02/02/1977 (Rv. 384024 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IMPLICITA REIEZIONE DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO - MANCATA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA ED OMESSO RILIEVO D'UFFICIO DELLA NULLITA DELLA SENTENZA PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GIUDICATO SULLA QUESTIONE - CONFIGURABILITA - RIPROPONIBILITA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384024-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IMPLICITA REIEZIONE DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO - MANCATA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA ED OMESSO RILIEVO D'UFFICIO DELLA NULLITA DELLA SENTENZA PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GIUDICATO SULLA QUESTIONE - CONFIGURABILITA - RIPROPONIBILITA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

Qualora la sentenza del giudice di appello abbia implicitamente respinto, omettendo di pronunziarsi su di essa, una espressa istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e questa statuizione non sia stata specificamente impugnata con il ricorso per Cassazione, ne la suprema Corte ha provveduto a rilevare, di ufficio, la nullita della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio, su tale questione viene a formarsi il giudicato e la questione medesima non e piu riproponibile nel giudizio di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)