diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1993 recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (93/350/Euratom, CECA, CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo in vigore al

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinquies,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 168 A,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

vista la domanda della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che l'affiancamento alla Corte di giustizia, con la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom2, del Tribunale di primo grado mira, mediante l'istituzione di un doppio grado di giurisdizione, a migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti, in particolare per le controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi, nonché a preservare la qualità e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario, consentendo alla Corte di giustizia di concentrare la sua attività sul suo compito essenziale, che è quello di garantire l'interpretazione uniforme del diritto comunitario;

considerando che, sempre a questo scopo, è opportuno, alla luce dell'esperienza, ampliare le competenze trasferite al Tribunale di primo grado a conoscere, in primo grado, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche;

considerando che conviene di conseguenza modificare la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom,

DECIDE:

Art. 1

La decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, salva disposizione contraria contenuta in un atto che istituisce un ente di diritto comunitario:

  1. a) per le controversie di cui all'articolo 179 del Trattato CEE e all'articolo 152 del trattato CEEA;

  2. b) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35, dell'articolo 40, primo e secondo comma e dell'articolo 42 del trattato CECA;

  3. c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, secondo comma, dell'articolo 175, terzo comma e degli articoli 178 e 181 del trattato CEE;

  4. d) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 146, secondo comma, dell'articolo 148, terzo comma e degli articoli 151 e 153 del trattato CEEA.»

2. Nell'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati.

3.

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

Salve le disposizioni che seguono, si applicano al Tribunale gli articoli 34, 36, 39, 44 e 92 del trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184-187 e 192 del trattato CEE e gli articoli 49 e 83, l'articolo 144, lettera b) e gli articoli 147, 149, 156-159 e 164 del trattato CEEA.»

Art. 2

Nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, come modificato dalla decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, il testo dell'articolo 53, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«In deroga all'articolo 44 del trattato, le decisioni del tribunale che annullano una decisione generale o una raccomandazione generale hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 49, primo comma, del presente statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza dell'articolo 39, secondo e terzo comma del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia dell'atto annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.»

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tuttavia, per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma del trattato CECA e concernenti atti relativi all'applicazione dell'articolo 74 di detto trattato, nonché per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, secondo comma, dell'articolo 175, terzo comma, e dell'articolo 178 del trattato CEE e concernenti misure di protezione commerciale contemplate dall'articolo 113 di questo trattato in caso di antidumping e di sovvenzioni, essa entra in vigore ad una data che il Consiglio fissa, deliberando all'unanimità.

Le disposizioni relative ai ricorsi promossi ai sensi degli articoli 42 CECA, 181 CEE e CEEA si applicano unicamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Art. 4

La cause contemplate dall'articolo 3 della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla presente decisione, e pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore della presente decisione, ma nelle quali la relazione preliminare di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento di procedura della Corte non sia stata ancora presentata alla Corte, sono rinviate al Tribunale.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN