diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 344 del 22/01/1990 (Rv. 464913 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO SENZA TITOLO - INTIMAZIONE DI RILASCIO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464913-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO SENZA TITOLO - INTIMAZIONE DI RILASCIO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora venga intimato il rilascio di alloggio economico e popolare, deducendosi che esso sia occupato senza titolo, e l'occupante insorga avverso tale intimazione, per mantenere il godimento del bene, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto la domanda, afferente ad una situazione al di fuori di un procedimento (pubblicistico) di assegnazione, fa valere una posizione di diritto soggettivo, per resistere all'atto di autotutela dell'amministrazione. (V 5764/89, mass n 464669; (V 1350/87, mass n 450823).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)