Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 06/04/1999 Cc. (dep. 17/07/1999) Rv. 214259 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento per la revoca della misura - Dichiarazioni confessorie rese dall'indagato in sede di udienza camerale - Dovere del tribunale di tenerne conto ai fini della decisione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di procedimento d'appello "de libertate", il giudice investito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dell'impugnazione avverso il rigetto di un'istanza di revoca della misura della custodia in carcere nella quale siano stati dedotti cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, deve tenere conto, per il rilievo che esse possono assumere ai fini della valutazione sul "thema decidendum", delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale, avanti al quale l'indagato aveva reso confessione ed effettuato una chiamata in correità, aveva ritenuto di non poter prendere in considerazioni tali dichiarazioni, ai fini del giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari, perché estranee al "devolutum", non essendo state sottoposte alla valutazione del g.i.p.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)