Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Art. 685 Vendita delle cose deteriorabili
1. In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
2. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
2. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Art. 687 Casi speciali di sequestro
1. Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
Sezione III. Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto
Art. 688 Forma dell'istanza
1. La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.8890
2. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater.6772
Art. 689
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 690
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice
1. Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Sezione IV. Dei procedimenti di istruzione preventiva
Art. 692 Assunzione di testimoni
1. Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
Art. 693 Istanza
1. L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
2. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.8890
3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.
Art. 694 Ordine di comparizione
Art. 695 Ammissione del mezzo di prova
Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
1. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta.5681113a115116 .
2. L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.113a115116 .
3. Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.8890
Art. 696-bis Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
1. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
2. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
3. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
4. Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
5. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
6. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.113a115116
Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
1. In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.8890
2. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.
Art. 698 Assunzione ed efficacia delle prove preventive
1. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Art. 699 Istruzione preventiva in corso di causa
1. L'istanza di istruzione preventiva puo' anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.
2. Il giudice provvede con ordinanza.
Sezione V. Dei provvedimenti d'urgenza
Art. 700 Condizioni per la concessione
1. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Art. 701
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Art. 702
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772
Capo III-bis. Del procedimento sommario di cognizione
Art. 702-bis Forma della domanda. Costituzione delle parti
1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.
3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
4. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
5. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter Procedimento
1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
2. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
3. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
4. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
5. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
6. L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
7. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.