Approvazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari
Testo in vigore al
Testo Unico
Titolo I. Ordinamento amministrativo.
Capo I. Costituzione della Cassa di previdenza.
TESTO UNICO.
Art. 1 Art. 1 sub 1, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e art. 6 R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450
1. La Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari provvede ai medici condotti, ai veterinari ed altri sanitari con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e agli ufficiali sanitari, nonche' ai medici e veterinari coloniali e agli altri medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione, o ad altro trattamento speciale di previdenza, in applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450.
2. Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e possedere.
Art. 2 Art. 1 sub 1, commi 2, 3 e 4, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473
1. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
2. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
3. Le relative spese di amministrazione sono a carico della Cassa stessa.
Art. 3 Art. 4, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 sub 43 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. Il patrimonio della Cassa di previdenza e' formato:
a) dal contributo dei medici condotti e degli altri sanitari;
b) dal contributo dei Comuni e degli Istituti di beneficenza, nonche' delle Provincie e dello Stato, per i medici condotti ed altri sanitari al loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1;
c) dalle ritenute sulle pensioni;
d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;
e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi;
f) dal sussidio di L. 250.000 che a partire dal 1° luglio 1922 e' stato concesso per dieci anni alla Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Art. 4 Art. 2 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. Le attivita' della Cassa di previdenza sono ripartite:
1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata, ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;
2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Art. 5 Art. 68, libro II, parte I, art. 13, commi 1 e 3, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, numero 950, e art. 2 R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e art. 5 legge 14 giugno 1928, n. 1398
1. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza, amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, riceve i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni e in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.
2. I fondi disponibili si investono:
1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
2° in cartelle del credito comunale e provinciale e in titoli a queste parificati per una quota non superiore al decimo, a condizione che fruttino un interesse non inferiore al 6,50 per cento annuo, tenendo conto dello scarto sul valore nominale;
3° in mutui per opere pubbliche agli enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti, ai sensi delle disposizioni vigenti, con le norme e le condizioni di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, nonche' al R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398;
4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, e successive disposizioni;
5° in conto corrente col Tesoro dello Stato.
Art. 6 Art. 13, comma 2, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453
1. I beni immobili o mobili infruttiferi, che, per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa di previdenza, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.
Art. 7 Art. 2, comma 1, libro I, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125
1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Art. 8 Art. 2, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453
1. Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene poi presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Art. 9 Art. 1 sub 32, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. Ogni quinquennio sara' dall'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.
2. Il regolamento determinera' le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli iscritti alla Cassa e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.
Art. 10 Art. 9 legge 13 dicembre 1928, n. 3114
1. Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per gli Istituti di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.
2. Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, per ciascun istituto, un rappresentante del Ministero da cui dipendono le rispettive classi di iscritti e un rappresentante gli queste, designato dal Ministero delle corporazioni.
Art. 11 Art. 61 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293
1. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
2. Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
Capo II. Iscrizione e contributi.
Art. 12 Art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720, e art. 1 sub 3, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti i sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dalle Provincie, dai Comuni e dallo Stato, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 con stipendio non inferiore alle lire mille annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.
2. L'iscrizione e' pure obbligatoria pei medici nominati in posti regolarmente istituiti i cui titolari abbiano diritto ad acquistare la stabilita' presso Istituzioni pubbliche di beneficenza - costituite in enti morali - con reddito annuo non inferiore alle L. 5000, non siano per altro titolo iscritti alla Cassa e non abbiano uno stipendio inferiore alle L. 1000 annue.
Art. 13 Art. 38, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 1 sub 3, comma 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 2 legge 14 aprile 1927, n. 604
1. L'iscrizione e' facoltativa per i sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle L. 1000 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date indicate nel precedente art. 12, o iscritti a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di pensioni, per i sanitari coloniali, nonche' per medici alla dipendenza di Istituzioni di beneficenza - costituite in enti morali - con reddito annuo inferiore alle L. 5000, o che non abbiano diritto ad acquistare la stabilita'.
2. La facolta' d'iscrizione e' concessa anche ai sanitari che prestano servizio provvisorio o interinale in posti regolarmente istituiti, a seguito di deliberazione di nomina divenuta esecutiva ed emessa posteriormente al 12 maggio 1927.
Art. 14 Articoli 1 e 2 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1586, convertito nella legge 14 giugno 1925, n. 1298, e art. 1 R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584
1. Le disposizioni relative alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono estese, a decorrere dal 1° luglio 1924, ai sanitari dipendenti dai Comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonche' agli enti stessi, delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara, di Gorizia e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico.
2. La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari regolarmente nominati dagli enti di cui al precedente comma che non abbiano servizi anteriori al 1° luglio 1924; e' facoltativa per i sanitari degli enti stessi che abbiano servizi anteriori alla data predetta.
Art. 15 Art. 1 sub 5, comma 1, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e articoli 1 e 11 legge 14 aprile 1927, n. 604
1. Il contributo dei sanitari iscritti alla Cassa e' stabilito in L. 600 annue, oltre un contributo annuo straordinario di L. 200 a datare dal 1° gennaio 1926, che sara' ridotto con decreto Reale secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza.
Art. 16 Art. 1 sub 5, commi 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. I sanitari o altri a loro favore possono fare versamenti volontari che non superino in media l'ammontare di L. 1000 annue, da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse al presente testo unico. Il capitale formato con i versamenti volontari e' liquidato a favore dei sanitari o delle famiglie dei sanitari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato.
2. E' pero' data facolta' al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.
Art. 17 Art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720, art. 1 sub 6, commi 1 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 1 legge 14 aprile 1927, n. 604
1. Il contributo a carico dei Comuni, delle Provincie, dello Stato, nonche' delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali abbiano un reddito non inferiore alle lire cinquemila, e' fissato in L. 600 annue, oltre un contributo straordinario annuo di L. 400 a datare dal 1° gennaio 1926, che sara' ridotto con decreto Reale secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza.
2. Tali contributi sono obbligatori per ogni posto legalmente istituito, salvo il disposto dall'art. 20, terzo comma, del presente testo unico e nei casi in cui il titolare del posto presso Istituti di beneficenza non abbia diritto ad acquistare la stabilita'.
3. Se i sanitari degli Istituti di beneficenza che non hanno diritto ad acquistare la stabilita' intendano iscriversi alla Cassa, il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' pagato dai sanitari stessi a meno che l'Istituzione di beneficenza non ne assuma l'onere.
Art. 18 Art. 1 sub 6, comma 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. Le Istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici gia' iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.
Art. 19 Art. 7, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453
1. Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o piu' Comuni o altri enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in consorzio, il contributo stabilito nell'art. 15 verra' ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni od enti stessi.
Art. 20 Art. 1 sub 8, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 1 legge 14 aprile 1927, n. 604
1. I contributi, nella misura complessiva stabilita dal presente testo unico, sono pagati direttamente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.
2. I Comuni, le Provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura complessiva anzidetta anche pei posti vacanti, e dei contributi ordinari dell'ente e straordinari di cui agli articoli 15 e 17 del presente testo unico, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.
3. Qualora lo stipendio assegnato al posto di sanitario sia inferiore alle lire mille annue, non e' dovuto alcun contributo dell'ente, salvo il caso di cui al primo comma dell'articolo 13 del presente testo unico.
Capo III. Riscossione dei contributi.
Art. 21 Art. 9, comma 7, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 sub 8, commi 4, 5 e 6, del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000
1. L'ufficio sanitario provinciale compilera' ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.
2. Un estratto di detto elenco sara' trasmesso ai singoli Comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno la intera somma nella sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.
3. Il ruolo generale sara' rimesso alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione.
4. Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme del regolamento.