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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Capo VII. Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione I. Della sospensione del processo

Art. 295 Sospensione necessaria

1. Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.6772

Art. 296 Sospensione su istanza delle parti

1. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, puo' disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 297 Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

1. Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295.15

2. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

3. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

4. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

Art. 298 Effetti della sospensione

1. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

2. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Sezione II. Dell'interruzione del processo

Art. 299 Morte o perdita della capacita' prima della costituzione

1. Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis.

Art. 300 Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace

1. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

2. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

3. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

4. Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' notificato o e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

5. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.46

Art. 301 Morte o impedimento del procuratore

1. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

2. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

3. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302 Prosecuzione del processo

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo puo' avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non e' fissata alcuna udienza, la parte puo' chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303 Riassunzione del processo

1. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

2. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte puo' essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

3. Se vi sono altre parti in causa, il decreto e' notificato anche ad esse.

4. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304 Effetti dell'interruzione

1. In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305 Mancata prosecuzione o riassunzione

1. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.1018

Sezione III. Dell'estinzione del processo

Art. 306 Rinuncia agli atti del giudizio

1. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa e' accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.

2. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

3. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

4. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Art. 307 Estinzione del processo per inattivita' delle parti

1. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

2. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

3. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.

4. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.

Art. 308 Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza

1. L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

2. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.

Art. 310 Effetti dell'estinzione del processo

1. L'estinzione del processo non estingue l'azione.

2. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

3. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

4. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Titolo II. Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 311 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

1. Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.8890

Art. 312

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190

Art. 313 Querela di falso

1. Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.728890

Art. 314

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190

Art. 315

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190