Sez. 5, Sentenza n. 4324 del 13/01/1978 Ud. (dep. 13/04/1978) Rv. 138569 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITA IDEOLOGICA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO - FALSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DA PARTE DEL TECNICO COMUNALE - FALSITA IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITA IDEOLOGICA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO - FALSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DA PARTE DEL TECNICO COMUNALE - FALSITA IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*
L'attestazione di conformita della costruzione all'opera autorizzata, redatta ai fini del rilascio della licenza di abitabilita dal tecnico comunale nell'Esercizio delle sue funzioni, integra, qualora sia contraria al vero, il reato di falsita ideologica in atto pubblico. (i giudici di merito avevano ritenuto, nell'escludere che si configurasse nel fatto il delitto di falsita ideologica in atto pubblico, che l'attestazione di conformita della costruzione all'opera autorizzata non e richiesta dalla legge per il rilascio della licenza di abitabilita e che pertanto la falsa attestazione non incidendo sulle condizioni igienico-sanitarie della costruzione, non aveva Rilevanza giuridica. Nell'annullare su questo punto la sentenza impugnata, la Cassazione ha osservato che l'ispezione del direttore tecnico ha lo scopo di accertare la stabilita dell'edificio, che e il primo requisito dell'abitabilita, ma ha anche lo scopo ulteriore di accertare l'osservanza delle prescrizioni della legge urbanistica e della licenza edilizia e cioe la conformita della costruzione al progetto approvato, come e espressamente prescritto dall'art 221 delle leggi sanitarie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)