diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 17/07/1969 (Rv. 342284 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - TERRENO ABBANDONATO DALL'ACQUA CORRENTE - ALLUVIONE IMPROPRIA - NOZIONE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEI FRONTISTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342284-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - TERRENO ABBANDONATO DALL'ACQUA CORRENTE - ALLUVIONE IMPROPRIA - NOZIONE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEI FRONTISTI - INSUSSISTENZA.*

Il fenomeno d'incremento fluviale (C.d. 'ius adluvionum') regolamentato, nella particolare Forma di accessione denominata 'alluvione improprià, dall'art.942 cod.civ., consiste nell'acquisto da parte del proprietario del fondo rivierasco del terreno abbandonato dall'acqua corrente, che, ritirandosi insensibilmente da una delle rive, si sposta impercettibilmente sull'altra. La proprieta del terreno rimasto scoperto viene acquistata dal titolare del fondo latistante al corso d'acqua, senza che a suo carico sorga alcun Obbligo o dovere di comportamento nei confronti dei proprietari frontisti - titolari dei fondi insistenti sull'opposta riva. Invero, il terreno, rimasto abbandonato dall'acqua corrente, viene, a seguito della cessazione della materiale destinazione all'uso pubblico, implicitamente sdemanializzato ed accede al fondo privato in conseguenza della Estinzione della proprieta della pa ed in virtu della forza assorbente della proprieta, senza alcuna correlazione tra il fenomeno giuridico della sdemanializzazione della riva abbandonata e quella della sussunzione nel Demanio fluviale di quella ricoperta dalle acque, intercorrendo tali fenomeni fra i singoli proprietari da un lato e la pa dall'altro. (V. 921-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 942

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)