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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 marzo 1986, causa 106/84

Decisione
decisa il 1986-03-04
ECLI
ECLI:EU:C:1986:99

Epigrafe

Sentenza della Corte 4 marzo 1986 Nella causa 106/84, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Johannes Føns Buhl, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli Esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Danimarca, assoggettando i vini di uva ad accise superiori a quelle gravanti sui vini di frutta, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 95 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, fi. di presidente, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliét, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: D. Louterman, amministratore sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 aprile 1984, la Commissione delle Comunità europee ha presentato a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Danimarca, assoggettando i vini di uva ad un'imposta maggiore di quella gravante sui vini di frutta, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 95 del trattato CEE.
punto 2
Risulta dagli atti che la legge danese, ossia la legge 17 marzo 1971, n. 98, relativa all'accisa sui vini e sui vini di frutta, modificata, da ultimo, dalla legge 11 aprile 1984, n. 149, stabilisce un regime fiscale differente per i vini di frutta e per i vini di uva. Per quanto concerne i vini di uva, l'aliquota dell'accisa per litro è fissata in 10,725 DKR per i vini da tavola e in 19,93 DKR per i vini di tipo liquoroso con gradazione alcolica superiore a quella dei vini da tavola entro un massimo di 23o voi. oltre il quale il vino sarà gravato da imposta a norma della legge relativa all'accisa sui superalcolici. Per i vini di frutta, l'aliquota dell'accisa per litro è di 6,92 DKR per i vini di tipo da tavola con titolo alcolico non superiore a 14o voi. e di 11,02 DKR per gli altri prodotti, ossia per i vini di tipo liquoroso con gradazione alcolica compresa tra i 14o ei 20o vol., limite oltre il quale la bevanda è assoggettata ad imposta come superalcolico.
punto 3
La legge fiscale danese non contiene alcuna definizione dei vini di frutta. Secondo una circolare della direzione generale delle dogane, si tratta di prodotti ottenuti dalla fermentazione di succhi di frutta o di miele, contenenti almeno 1o voi. di alcool ottenuto per fermentazione e per i quali la gradazione alcolica del prodotto finale può essere aumentata aggiungendo alcool distillato neutro, cioè ad esclusione dell'alcool avente un particolare sapore, come ad esempio il cognac, il rhum o il whisky. È emerso dalla trattazione che il titolo alcolico svolto per fermentazione naturale si situa, in pratica, tra i 6o e gli 8o voi.
punto 4
La Commissione, basandosi sulla giurisprudenza della Corte, sostiene, principalmente, che i vini di frutta e i vini di uva costituiscono prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del trattato in quanto presentano proprietà analoghe, rispondono agli stessi bisogni, sono ricavati da materie prime simili, attraverso lo stesso processo di fermentazione, hanno gradazioni alcoliche identiche e sono consumati in quantità uguali. In subordine, essa sostiene che i due prodotti si trovano quanto meno in un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 95, 2o comma, e che il regime fiscale danese presenta un carattere discriminatorio e protezionistico a favore dei vini di frutta, prodotti nazionali tipici, a scapito dei vini di uva che sono esclusivamente di importazione.
punto 5
II governo danese contesta l'esistenza di qualsiasi violazione dell'art. 95.
punto 6
Innanzitutto, esso nega il carattere della similarità tra i vini di uva e quelli di frutta facendo valere che i due prodotti figurano in voci diverse della tariffa doganale comune, che essi non sono fabbricati nello stesso modo e presentano caratteristiche diverse; i vini di frutta subirebbero una fermentazione naturale solo fino a 6-8 gradi voi. e il loro tenore alcolico sarebbe aumentato mediante aggiunta di alcool etilico. Contrariamente ai vini di uva, i vini di frutta presenterebbero tutti gli anni le stesse caratteristiche. A differenza dei vini di uva, essi non rientrerebbero in un'organizzazione comune di mercato.
punto 7
Il governo danese ammette invece che possa esistere un rapporto di concorrenza, ai sensi dell'art. 95, 2o comma, tra i due prodotti. Esso contesta tuttavia che il diverso trattamento fiscale abbia un effetto protezionistico sostenendo che tale effetto dovrebbe essere valutato in relazione all'incidenza dell'imposta sul prezzo di vendita, incidenza che, nel caso di specie, sarebbe praticamente uguale per i due prodotti.
punto 8
Un eventuale effetto protezionistico sarebbe comunque giustificato da motivi economici e sociali legittimi che consentirebbero alla Danimarca di applicare un regime fiscale di favore a vantaggio di talune categorie di produttori di frutta che, in caso contrario, non troverebbero sbocchi.
punto 9
Dato che la Commissione ha principalmente fondato la sua azione sull'art. 95, 1o comma, va in primo luogo esaminato se ricorrano le condizioni per l'applicazione di tale disposizione.
punto 10
Come la Corte ha ricordato nelle sue sentenze 27 febbraio 1980 (causa 168/78, Commissione/Repubblica francese, Race. pag. 347; causa 169/78, Commissione/Repubblica italiana, Race. pag. 385; causa 171/78, Commissione/Regno di Danimarca, Racc. pag. 447), l'art. 95, nel suo complesso, ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri e di garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza tra merci nazionali e merci importate. Per quanto concerne i prodotti similari, il 1o comma di tale articolo vieta più specificamente qualsiasi disposizione fiscale avente l'effetto di gravare maggiormente le merci importate rispetto a quelle nazionali, attraverso qualsiasi meccanismo.
punto 11
Risulta dagli atti che i vini di uva consumati in Danimarca sono prodotti esclusivamente importati. Per quanto concerne i vini di frutta, i vini del tipo liquoroso sono, per la quasi totalità, prodotti di fabbricazione nazionale e quelli del tipo da tavola, pur provenendo per circa un terzo da altri Stati membri, sono prodotti tipici della produzione nazionale delle bevande alcoliche e rappresentano, tradizionalmente, uno sbocco essenziale per i produttori danesi di frutta.
punto 12
Per valutare il caràttere della similarità su cui è fondato il divieto di cui all'art. 95, 1o comma, occorre esaminare, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Race. pag. 181), se i prodotti presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori. Sancendo un'interpretazione estensiva della nozione di similarità nelle sentenze 27 febbraio 1980 (causa 168/78, Commissione/Francia, Race. pag. 347) e 15 luglio 1982 (causa 216/81, Cogis, Race. pag. 2701), la Corte ha valutato la similarità in relazione ad un criterio non di rigorosa identità ma di analogia e di comparabilità nell'utilizzazione. Per la valutazione del carattere della similarità va quindi preso in considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare il gusto e la gradazione alcolica, e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possono o meno rispondere alle stesse esigenze dei consumatori.
punto 13
Per procedere a questa valutazione, occorre esaminare separatamente i due tipi considerati dalla legge fiscale danese sui vini, ossia i vini da tavola e i vini liquorosi.
punto 14
Per quanto concerne i vini del tipo da tavola, va innanzitutto constatato che i vini di frutta e i vini di uva sono ottenuti dallo stesso genere di prodotti base, ossia da prodotti agricoli, e secondo lo stesso processo, ossia la fermentazione naturale. Le loro caratteristiche organolettiche, in particolare il gusto e la gradazione alcolica, sono analoghe. Il fatto che la gradazione alcolica definitiva dei vini di frutta sia ottenuta mediante aggiunta di alcool etilico dev'essere considerato non pertinente; infatti anche la gradazione alcolica dei vini di uva può essere aumentata, in particolare per migliorare un vino a bassa gradazione alcolica naturale.
punto 15
D'altro canto, le due categorie di bevande, alla luce delle loro proprietà analoghe, possono rispondere alle stesse esigenze dei consumatori in quanto possono prestarsi alle stesse modalità di consumo, sia come bevanda dissetante e rinfrescante, sia per accompagnare i pasti. L'identità delle esigenze a cui rispondono le due categorie di bevande non può essere messa in dubbio per il fatto che il consumo dei vini di frutta è sempre restato ridotto in relazione a quello dei vini di uva; questa identità si valuta infatti, non in relazione alle abitudini di consumo esistenti, ma alla luce delle possibilità di evoluzione di tali abitudini e, essenzialmente, sulla base delle caratteristiche obiettive che fanno sì che un prodotto possa rispondere, relativamente a talune categorie di consumatori, alle stesse esigenze di un altro.
punto 16
Per quanto riguarda i vini del tipo liquoroso, i processi di fabbricazione dei vini di frutta e dei vini di uva possono essere considerati identici dato che il prodotto finale è ottenuto in tutti i casi, senza eccezione, mediante aggiunta di alcool etilico in seguito ad una fermentazione naturale più o meno prolungata e, in taluni casi, mediante aggiunta di altre sostanze, quali succhi o miele. I prodotti delle due categorie rispondono così, viste le loro caratteristiche comparabili e le loro proprietà analoghe, alle stesse esigenze dei consumatori, essendo consumati, per taluni, in forma di aperitivi e, per altri, come vini da dessert. I vini di frutta del tipo liquoroso e i vini di uva del tipo liquoroso vanno di conseguenza considerati come prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE.
punto 17
Per quanto concerne i due tipi di vini, il carattere della similarità non può essere negato, come pretende il governo danese, per il motivo che i vini di frutta e i vini di uva figurano sotto voci doganali diverse. Come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza 27 febbraio 1980 (causa 169/78, cit.) la classificazione doganale delle bevande alcoliche, concepita in funzione delle esigenze del commercio con l'estero, non può fornire elementi decisivi per valutare la sussistenza del carattere della similarità ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del trattato.
punto 18
Analogamente, il fatto che i vini di frutta non rientrino in un'organizzazione comune di mercato non può essere considerato pertinente in ordine al carattere della similarità, dato che la mancanza di un'organizzazione del genere non può giustificare un trattamento fiscale discriminatorio che favorisca l'utilizzazione, per la fabbricazione di prodotti per il resto similari, di talune categorie di prodotti agricoli a scapito di altre categorie di prodotti provenienti essenzialmente da altri Stati membri.
punto 19
Una volta constatato così il carattere della similarità ai sensi dell'art. 95, 1o comma, si tratta di valutare il carattere discriminatorio dell'imposizione fiscale che risulta esclusivamente, come la Corte ha affermato nelle sue precitate sentenze 27 febbraio 1980, dalla differenza degli oneri fiscali gravanti sulle due categorie di prodotti, in base alle aliquote, al calcolo dell'imponibile o ad altre modalità di applicazione. Nella fattispecie, è pacifico che i vini di uva sono soggetti ad oneri fiscali di ammontare più elevato, a pari quantità, rispetto ai vini di frutta.
punto 20
Per quanto riguarda l'argomento addotto dal Regno di Danimarca, secondo cui una differenza di imposizione fiscale può essere giustificata da considerazioni socioeconomiche, va ricordato, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia (cfr. da ultimo sentenza 15 marzo 1983, causa 319/81, Commissione/Italia, Race. pag. 601), che il diritto comunitario non limita, nello stadio attuale della sua evoluzione, la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti, anche similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma, in funzione di criteri obiettivi, quali la natura delle materie prime utilizzate o i processi di fabbricazione applicati. Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch'essi, con gli imperativi del trattato e del diritto derivato e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti.
punto 21
Tuttavia, una tale imposizione fiscale differenziata non è compatibile col diritto comunitario ove i prodotti maggiormente gravati da imposte siano, per loro natura, come nel caso di specie, prodotti importati.
punto 22
Da quanto precede risulta che il Regno di Danimarca, assoggettando i vini di uva ad un'imposta maggiore di quella gravante sui vini di frutta, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE.

SENTENZA › Sulle spese

punto 23
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il Regno di Danimarca è rimasto soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il Regno di Danimarca, assoggettando i vini di uva ad un'imposta maggiore di quella gravante sui vini di frutta, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE. 2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.

Firme

Koopmans Everling Bahlmann Joliét Bosco Due Galmot Kakouris Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 marzo 1986. Il cancelliere P. Heim U presidente f.f. T. Koopmans presidente di sezione

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