Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 22 settembre 2005, causa T-101/03
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione)
22 settembre 2005
Nella causa T-101/03,
Suproco NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), rappresentata dagli avv.ti M. Slotboom e N.J. Helder,
ricorrente,
sostenuta da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato inizialmente dai sigg. G. Houttuin e M. Bishop, successivamente dai sigg. Houttuin e D. Canga Fano, in qualità di agenti,
e da
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi (GU L 11, pag. 50),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Antefatti della controversia
punto 1
La società Suproco NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), è un'impresa che si occupa della trasformazione dello zucchero di canna non raffinato in zucchero di canna sfuso e in zollette.
punto 2
Dal 1995, anno in cui è stata fondata, la Suproco ha trasformato zucchero di canna originario principalmente dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e, in minor misura, della Comunità europea. Beneficiando del regime detto «del cumulo dell'origine», i prodotti finiti erano considerati originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e potevano pertanto essere esportati verso la Comunità in esenzione dai dazi doganali.
punto 3
Viste le difficoltà legate all'approvvigionamento di materia prima nonché all'attuazione, da parte della Comunità, di misure di salvaguardia, in particolare per lo zucchero per il quale vale il cumulo delle origini ACP e PTOM, la Suproco ha iniziato a commercializzare zucchero in base al regime detto «30/70», previsto inizialmente dall'allegato 2 dell'allegato II della decisione del Consiglio 25 luglio 1991; 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1). Tale regime permette di ottenere l'origine PTOM per lo zucchero, a condizione che il valore dello zucchero di canna o di barbabietola e del saccarosio chimicamente puro utilizzati, qualunque ne sia l'origine, non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Nell'ambito di tale regime, la ricorrente colorava e aromatizzava con melassa lo zucchero proveniente dalla Colombia.
punto 4
Tuttavia, l'art. 5, n. 1, lett. g), dell'allegato III della decisione del Consiglio 27 novembre 2001, 2001/822/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (GU L 314, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione PTOM»), è intervenuto a precisare che le «operazioni destinate a colorare lo zucchero o a formare zollette di zucchero» sono operazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.
punto 5
In tali circostanze, il Regno dei Paesi Bassi ha presentato alla Commissione, in data 20 febbraio 2002, una domanda di deroga sulla base dell'art. 37 dell'allegato III della decisione PTOM. Più precisamente, esso ha chiesto la concessione di una deroga per un quantitativo annuale di 3000 tonnellate, a vantaggio della Suproco, che avrebbe dovuto iscriversi nell'ambito del contingente annuale di 28000 tonnellate di zucchero che beneficiava del cumulo dell'origine ACP/PTOM/CE, previsto dall'art. 6, n. 4, dell'allegato III della decisione PTOM.
punto 6
Con lettera datata 13 maggio 2002, in risposta a quesiti posti dalla Commissione e a seguito delle prime discussioni in seno al comitato del codice doganale, il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato che intendeva ritirare la sua domanda fino a nuovo ordine, allo scopo di effettuare ricerche complementari sulle possibilità di approvvigionamento da parte della ricorrente in zucchero ACP.
punto 7
Il 4 ottobre 2002, dopo aver realizzato le ricerche complementari, il Regno dei Paesi Bassi ha inviato alla Commissione una lettera finalizzata a «riattivare» la domanda di deroga.
punto 8
Il 10 gennaio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi (GU L 11, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Sentenza › Procedimento e domande delle parti
punto 9
Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
punto 10
Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 18 settembre 2003, il Consiglio e il Regno di Spagna sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle domande della convenuta e il Regno dei Paesi Bassi è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle domande della ricorrente. Quest'ultima ha chiesto, in conformità all'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che determinati elementi riservati, contenuti nella replica, fossero esclusi dalla comunicazione agli intervenienti. Essa ha prodotto una versione non riservata della sua memoria di replica e la comunicazione degli atti del procedimento agli intervenienti è stata limitata a tale versione non riservata. Gli intervenienti non hanno sollevato obiezioni in proposito ed hanno depositato le loro osservazioni nel termine ad essi assegnato.
punto 11
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la Suproco, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sono stati invitati a produrre determinati documenti.
punto 12
Le parti hanno svolto le loro difese e presentato le loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso dell'udienza pubblica del 25 novembre 2004. La Commissione è stata invitata a rispondere per iscritto ad un quesito supplementare, cosa che essa ha fatto nel termine assegnato. La Suproco ha presentato osservazioni relative alla risposta fornita dalla Commissione ed ha prodotto una versione non riservata delle sue osservazioni. La comunicazione agli intervenienti delle osservazioni della Suproco è stata limitata a questa versione non riservata. Gli intervenienti non hanno sollevato obiezioni in proposito. La fase orale del procedimento è stata chiusa il 25 gennaio 2005.
punto 13
La Suproco chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare fondato il ricorso;
annullare la decisione impugnata;
condannare la Commissione alle spese.
punto 14
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso in quanto infondato;
condannare la Suproco alle spese.
punto 15
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia accogliere le domande della Commissione.
punto 16
Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare irricevibile l'eccezione di illegalità sollevata contro l'art. 5, n. 1, lett. g), dell'allegato III della decisione PTOM e, in subordine, respingerla;
respingere il ricorso proposto contro la decisione impugnata;
condannare la Suproco alle spese.
punto 17
Il Regno dei Paesi Bassi chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
Sentenza › In diritto
punto 18
La Suproco deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo di ricorso, proposto in via principale, è fondato su un'eccezione di illegalità invocata contro l'art. 5, n. 1, lett. g), dell'allegato III della decisione PTOM. Il secondo motivo, sollevato in subordine, denuncia l'incompetenza della Commissione. Il terzo motivo, invocato ulteriormente in subordine, verte su una violazione dell'art. 37 dell'allegato III della decisione PTOM nonché su un'errata valutazione delle circostanze in fatto.
punto 19
Occorre constatare preliminarmente che la decisione impugnata costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249, quarto comma, CE e che essa deve pertanto essere motivata in forza dell'art. 253 CE. Il difetto o l'insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 67, e sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-12/99 e T-63/99, UK Coal/Commissione, Race. pag. II-2153, punto 199).
punto 20
Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento della questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE dev'essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte Commissione/Sytraval e Brink's France, citata al precedente punto 19, punto 63; 30 settembre 2003, causa C-301/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-9919, punto 87, nonché 22 giugno 2004, causa C-42/01, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-6079, punto 66).
punto 21
Nella fattispecie occorre osservare, in primo luogo, che la domanda di deroga presentata dal Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'art. 37 dell'allegato III della decisione PTOM, era basata su un certo numero di fatti e di dati economici comunicati alla Commissione. In particolare, il Regno dei Paesi Bassi aveva compilato il formulario che compare all'appendice 7 dell'allegato III della decisione PTOM e che è contemplato dall'art. 37, n. 2, dell'allegato III della decisione PTOM. Tale formulario, come completato dalle autorità olandesi, conteneva informazioni relative ai costi di produzione ed al valore aggiunto apportato nel contesto dell'utilizzo di una materia prima originaria della Colombia. Occorre sottolineare che la Commissione non ha posto in evidenza, nella decisione impugnata, l'insufficienza dei dati trasmessi dal Regno dei Paesi Bassi. Essa ha dunque ritenuto di disporre di tutti gli elementi richiesti dall'art. 37, n. 2, dell'allegato III della decisione PTOM.
punto 22
Occorre osservare, in secondo luogo, che il Regno dei Paesi Bassi, in quanto richiedente la deroga, e la Suproco, che sarebbe stata beneficiaria della deroga stessa, se essa fosse stata concessa, avevano interesse a ricevere spiegazioni da parte della Commissione.
punto 23
Occorre osservare, in terzo luogo, che la decisione impugnata si fonda sull'art. 37 dell'allegato III della decisione PTOM, e in particolare sui suoi nn. 4 e 7, citati rispettivamente al primo e all'ottavo ‘considerando’, per respingere la domanda di deroga presentata dal Regno dei Paesi Bassi.
punto 24
Secondo l'art. 37, n. 4, dell'allegato III della decisione PTOM, si dovrà in ogni caso procedere ad un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema. Ciò significa che, se le norme sul cumulo dell'origine permettono di risolvere il problema, la Commissione è legittimata a respingere la domanda di deroga.
punto 25
Quanto all'art. 37, n. 7, dell'allegato III della decisione PTOM, esso dispone che, «fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è concessa quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nel PTOM in questione equivale perlomeno al 45 % del valore del prodotto finito, sempreché la deroga non sia tale da arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri». L'uso dei termini «fatti salvi» significa che la norma sancita dal n. 7 lascia pienamente in vigore i nn. 1-6 dell'art. 37 dell'allegato III della decisione PTOM. In particolare, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 37, n. 7, dell'allegato III della decisione PTOM, la Commissione è tenuta, a norma dell'art. 37, n. 4, del medesimo allegato, a procedere ad un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine permettano di risolvere il problema. Se così è, come si è indicato in precedenza, la Commissione è legittimata a respingere la domanda di deroga. In ogni caso, che la Commissione decida di applicare o no l'art. 37, n. 7, dell'allegato III della decisione PTOM, i motivi che sostengono la sua decisione devono apparire in maniera sufficientemente chiara.
punto 26
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare se la motivazione della decisione impugnata soddisfi nella fattispecie i requisiti previsti dall'art. 253 CE.
punto 27
La decisione impugnata è costituita da nove ‘considerando’e da un dispositivo, che comprende due articoli e che stabilisce il rigetto della domanda di deroga.
punto 28
Il primo ‘considerando’precisa il contesto giuridico della domanda di deroga presentata dal Regno dei Paesi Bassi menzionando, in particolare, l'art. 37, nn. 1 e 4, dell'allegato III della decisione PTOM.
punto 29
Il secondo ‘considerando’ ricorda l'oggetto della domanda di deroga presentata inizialmente dal Regno dei Paesi Bassi il 20 febbraio 2002.
punto 30
Il terzo ‘considerando’ indica che il Regno dei Paesi Bassi ha ritirato tale domanda il 13 maggio 2002.
punto 31
Il quarto ‘considerando’ osserva che «i produttori di zucchero in cinque diversi paesi ACP si [sono] rifiutati, nel maggio e giugno 2002, di fornire lo zucchero richiesto al produttore, mentre un produttore di zucchero della Guyana si era detto disposto a fornire i quantitativi e la qualità richiesti, anche se a un prezzo (USD 450/tonnellata FOB Georgetown) di gran lunga superiore rispetto a quello dello zucchero colombiano (USD 275/tonnellata franco magazzino acquirente)». Queste informazioni sono state trasmesse alla Commissione dal Regno dei Paesi Bassi il 4 ottobre 2002.
punto 32
Il quinto ‘considerando’espone che il Regno dei Paesi Bassi afferma che il costo della manodopera e le spese d'esercizio nelle Antille ammontano a EUR 1095570 per 3000 tonnellate di prodotti finiti, mentre il valore di questi ultimi ammonta a EUR 3241200. Questi dati risultano dal formulario allegato alla domanda di deroga.
punto 33
Il sesto ‘considerando’ precisa che dall'esame delle informazioni fornite emerge che, sia nel caso dello zucchero colombiano che di quello della Guyana, il valore aggiunto della transazione è superiore al 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. L'affermazione relativa al valore aggiunto allo zucchero della Guyana risulta da un calcolo effettuato dalla Commissione, sulla base dei dati trasmessi dal Regno dei Paesi Bassi.
punto 34
Il settimo ‘considerando’ ricorda che la Suproco ha ottenuto, nell'ambito del contingente annuale di 28000 tonnellate per il 2002, una licenza di importazione per un quantitativo pari a 6222 tonnellate. Questa informazione è stata trasmessa dal Regno dei Paesi Bassi alla Commissione con la lettera del 4 ottobre 2002.
punto 35
Ne risulta che, se il primo ‘considerando’della decisione impugnata ricorda talune disposizioni dell'allegato III della decisione PTOM e il secondo ‘considerando’l'oggetto della domanda di deroga, i ‘considerando’ terzo-settimo si limitano a riproporre elementi in fatto presentati dal Regno dei Paesi Bassi (‘considerando’ terzo-quinto e settimo) o determinati sulla base delle informazioni da esso trasmesse (sesto ‘considerando’). Per quanto riguarda il nono ‘considerando’, esso indica che le misure previste dalla decisione impugnata sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
punto 36
È all'ottavo ‘considerando’ della decisione impugnata che viene espressa la motivazione, in diritto, del rigetto da parte della Commissione della domanda di deroga presentata dal Regno dei Paesi Bassi.
punto 37
L'ottavo ‘considerando’ dispone che, «alla luce di quanto sopra, la deroga richiesta non appare giustificata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato III. Le informazioni fornite indicano che le norme riguardanti il cumulo dell'origine possono fornire una soluzione al problema. In particolare, non sono state fornite informazioni a dimostrazione del fatto che la transazione basata sull'utilizzo di zucchero della Guyana sarebbe così antieconomica da costringere il produttore a cessare le proprie attività. Inoltre, dal momento che il valore aggiunto della transazione nel caso dello zucchero colombiano e di quello della Guyana supera il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, non si applica l'articolo 37, paragrafo 7».
punto 38
La seconda frase di questo ‘considerando’concerne l'attuazione dell'art. 37, n. 4, dell'allegato III della decisione PTOM, perché indica che le norme relative al cumulo dell'origine permettono di risolvere il problema. Tuttavia, l'affermazione categorica e sintetica contenuta in questa frase non trova sostegno in alcuna motivazione precisa.
punto 39
In particolare, l'affermazione della seconda frase dell'ottavo ‘considerando’non trova giustificazione sufficiente nella terza frase dello stesso ‘considerando’.
punto 40
I termini impiegati in questa terza frase lasciano intendere che la Commissione ha probabilmente effettuato un calcolo di redditività in caso di utilizzo di zucchero della Guyana. Simile calcolo era del resto necessario per valutare se le norme sul cumulo dell'origine permettessero di risolvere il problema con cui la Suproco ha dovuto confrontarsi. Tuttavia, né il metodo impiegato dalla Commissione per effettuare tale calcolo, né il puro e semplice risultato di tale calcolo compaiono nella decisione impugnata. Non risulta neppure dai documenti del fascicolo che simile metodo o il detto risultato fossero noti al Regno dei Paesi Bassi, ed a fortiori alla Suproco, nel corso del procedimento amministrativo. Anche supponendo che il calcolo in questione potesse essere dedotto dai diversi elementi contenuti negli altri ‘considerando’ della decisione impugnata, il detto calcolo resterebbe incerto, tenuto conto del cambio monetario da effettuare. Infatti, i prezzi dello zucchero della Guyana, menzionati al quarto ‘considerando’ della decisione impugnata, sono espressi in dollari degli Stati Uniti (USD), mentre i dati economici riportati al quinto ‘considerando’ della decisione impugnata sono espressi in euro. Orbene, né la decisione impugnata né i documenti del fascicolo riguardanti il procedimento amministrativo attestano il tasso di cambio che sarebbe stato utilizzato dalla Commissione.
punto 41
Per altro verso, la terza frase dell'ottavo ‘considerando’ non chiarisce in base a quale motivo un'impresa che è dedita ad un'attività «non redditizia» (o «antieconomica» secondo altre versioni linguistiche della decisione impugnata) potrebbe decidere, nonostante tutto, di continuare la produzione.
punto 42
Risulta dai detti elementi che non è possibile determinare in modo sufficientemente chiaro la motivazione che ha indotto la Commissione a concludere che le norme sul cumulo dell'origine permettevano di risolvere il problema e che l'utilizzo dello zucchero della Guyana non avrebbe costretto il produttore a cessare la sua attività. In tale contesto, la motivazione della decisione impugnata, al riguardo, non consente al Tribunale di esercitare il suo controllo.
punto 43
Tale motivazione non permette neppure al Regno dei Paesi Bassi ed alla Suproco di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i loro diritti dinanzi al Tribunale. Occorre osservare, in proposito, che la Suproco solleva, nel ricorso, un motivo vertente sulla violazione dell'art. 37, n. 3, lett. b), dell'allegato III della decisione PTOM, motivo di ricorso sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi nella sua memoria d'intervento. In particolare, la Suproco ritiene che la Commissione abbia violato tale disposizione considerando che la cessazione dall'attività fosse una condizione essenziale per la concessione della deroga. Orbene, è difficile determinare, sulla scorta di una lettura della decisione impugnata, se l'art. 37, n. 3, lett. b), dell'allegato III della decisione PTOM sia stato applicato o no dalla Commissione, in particolare alla luce dell'affermazione, che compare all'ottavo ‘considerando’, secondo la quale l'utilizzo dello zucchero della Guyana non avrebbe costretto il produttore a cessare la sua attività.
punto 44
Occorre, inoltre, constatare che la motivazione contenuta nell'ultima frase dell'ottavo ‘considerando’ della decisione impugnata, concernente l'art 37, n. 7, dell'allegato III della decisione PTOM, non soddisfa neanch'essa i requisiti stabiliti dall'art. 253 CE.
punto 45
Senza che occorra qui pronunciarsi sulla possibile applicazione alla fattispecie dell'art. 37, n. 7, dell'allegato III della decisione PTOM, è sufficiente osservare che il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione con riferimento al valore aggiunto allo zucchero della Guyana non è riconoscibile nella decisione impugnata e che la Commissione ha fornito risultati diversi di tale calcolo negli atti (punto 35 del controricorso), nel corso dell'udienza (a seguito di un quesito posto dal Tribunale) e successivamente all'udienza (nel contesto di una risposta scritta del 6 dicembre 2004 ad un quesito posto dal Tribunale).
punto 46
Al riguardo risulta dalle spiegazioni fornite dalla Commissione che, per il calcolo in percentuale della quota di valore aggiunto (inteso come prezzo franco fabbrica dei prodotti, diminuito del valore di dogana delle materie prime importate da paesi terzi nella Comunità, negli Stati ACP o negli Stati PTOM) allo zucchero importato nel valore del prodotto finito, il tasso di cambio applicabile sarebbe stato quello in vigore il 4 ottobre 2002, cioè USD 1 per EUR 1,0111. Tuttavia la Commissione ammette, nella sua risposta scritta, di aver applicato un tasso di cambio diverso, di USD 1 per EUR 1, per calcolare il valore di dogana dello zucchero importato. Inoltre, quest'ultimo tasso di cambio sarebbe stato utilizzato in un calcolo effettuato a partire da un importo (EUR 3241200) risultante da una conversione operata secondo un terzo tasso di cambio (USD 1 per EUR 1,1505, in vigore il 20 febbraio 2002). Inoltre, tale importo di EUR 3241200, con riferimento al quale la decisione impugnata afferma, senza altre precisazioni, che esso rappresenta il valore dei prodotti finiti, corrisponderebbe non al prezzo franco fabbrica dei prodotti, ma a tale prezzo maggiorato delle spese di consegna agli acquirenti.
punto 47
Risulta, peraltro, dalle memorie scritte che la Commissione ritiene che un importo di USD 37,2 per tonnellata per le spese di trasporto dello zucchero importato sia giustificato nel calcolo del valore aggiunto allo zucchero della Guyana, considerando che l'importo di USD 85 per tonnellata, cui si riferisce il Regno dei Paesi Bassi nella sua lettera del 4 ottobre 2002, è eccessivo. Orbene, tale importo di USD 37,2 per tonnellata non compare nella decisione impugnata. Non risulta neppure dai documenti del fascicolo relativi al procedimento amministrativo che tale importo fosse noto al Regno dei Paesi Bassi e, a fortiori, alla Suproco.
punto 48
In tali circostanze, neppure la motivazione che compare all'ultima frase dell'ottavo ‘considerando’ della decisione impugnata consente al Regno dei Paesi Bassi ed alla Suproco di difendere i loro diritti dinanzi al Tribunale e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo.
punto 49
Per l'insieme dei motivi che precedono, occorre considerare che la decisione impugnata non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 253 CE e che essa va pertanto annullata per questa ragione, senza che sia necessario esaminare i motivi di merito dedotti dalla Suproco a sostegno del ricorso.
Sentenza › Sulle spese
punto 50
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Suproco ha chiesto la condanna alle spese della Commissione, quest'ultima, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
punto 51
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, è annullata.
2) La Commissione sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Suproco.
3) Il Consiglio, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.
Firme
Vilaras
Dehousse
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2005.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
M. Vilaras