Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 luglio 1982, cause riunite 5/80 e 18/80
Epigrafe
Nelle cause riunite 5 e 18/80,
1. Dino Battaglia,
2. Antonietta Cocco Bevilacqua,
entrambi dipendenti della Commissione delle Comunità europee presso il Centro comune di ricerche di Ispra, Italia, con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. V. Biel, 18a, rue des Glacis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. O. Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto le domande formulate negli atti introduttivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: P. Heim,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Con decisione 2 marzo 1970 — relativa all'utilizzazione degli averi disponibili iscritti nel bilancio CECA alla voce «Fondo pensioni» — il Consiglio autorizzava la Commissione a destinare il 40 % delle somme summenzionate alla concessione di mutui edilizi a favore dei funzionari delle Comunità.
paragrafo 2
Con provvedimento 17 giugno 1971, pubblicato sul corriere del personale n. 170 bis dell'8 luglio 1971, la Commissione adottava le disposizioni esecutive necessarie, stabilendo in particolare:
paragrafo 3
Articolo 9
«I prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi in franchi belgi. I versamenti corrispondenti sono effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, in base alla parità in vigore al momento del versamento».
Secondo l'art. 7, n. 2, leu. a), gli interessi ed ammortamenti dovuti dal funzionario che avesse ottenuto un prestito sarebbero stati trattenuti sulla retribuzione, in forza dell'ordine impartito a tal fine alla Commissione.
L'art. 11, n. 2, disponeva che qualsiasi modifica delle disposizioni d'esecuzione non avrebbe potuto ledere i diritti dei funzionari beneficiari di prestiti già accordati.
paragrafo 4
Conseguentemente, i contratti di mutuo conclusi fra gli interessati e la Commissione contengono fra l'altro il seguente art. 15:
«Qualsiasi trasferimento di fondi dal mutuatario al mutuante, a titolo di rimborso anticipato o di pagamento di mensilità, deve essere effettuato in franchi belgi, ovvero nella moneta del paese in cui è sita l'abitazione finanziata (moneta utilizzata per il versamento dell'importo del presente mutuo). La conversione di tali fondi in franchi belgi sarà effettuata in base alla parità vigente alla data del trasferimento».
paragrafo 5
Fino al 31 marzo 1979, la parità monetaria applicata nella conversione fra il franco belga e le altre monete era quella dichiarata dagli Stati membri al Fondo monetario internazionale (FMI) nel 1965 (1 BFR = 12,50 lire, nella fattispecie). Correlativamente, le trattenute operate dalla Commissione sulla retribuzione del funzionario per il rimborso mensile delle quote di ammortamento capitale e degli interessi rispettavano la predetta parità valutaria del Fondo monetario internazionale.
paragrafo 6
Il sistema era il seguente: lo stipendio base del dipendente, cui si applicava il coefficiente correttore (ad esempio, 100000 BFR per coefficiente correttore italiano 157,8 nel marzo 1979) veniva ridotto dell'importo del prestito edilizio (ad esempio 5000 BFR). La retribuzione netta, secondo l'esempio, ammontava a 152800 BFR, importo convertito in lire italiane secondo il corso di 1 BFR = 12,50 lire.
paragrafo 7
Con decisione 25 luglio 1975, pubblicata nel corriere del personale del 15 settembre 1975 (speciale interistituzioni), la Commissione modificava come segue l'art. 9 delle disposizioni esecutive del 17 giugno 1971:
paragrafo 8
«I prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi e versati in franchi belgi. Le trattenute e versamenti di cui all'art. 7, n. 2, sono effettuati in franchi belgi, così come qualsiasi rimborso che il mutuatario faccia alla Commissione».
paragrafo 9
Il corriere del personale proseguiva nei seguenti termini:
paragrafo 10
«Per quanto concerne i contratti in corso, i beneficiari riceveranno dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione una comunicazione personale relativa alla regolarizzazione della loro situazione».
paragrafo 11
La suddetta decisione della Commissione veniva comunicata ai ricorrenti con lettera 21 agosto 1975 del capo della divisione «Prestiti alla costruzione», che proponeva loro la riduzione del loro debito in capitale e, correlativamente, l'uso del solo BFR per tutti i rimborsi da effettuare successivamente. I ricorrenti non chiedevano la riduzione del loro debito.
paragrafo 12
Nel Corriere del personale n. 136 del 7 febbraio 1977, la Commissione pubblicava la seguente comunicazione:
paragrafo 13
«Il 25 luglio 1975 la Commissione decideva che il versamento dei prestiti alla costruzione da essa concessi nonché le trattenute sulle retribuzioni per il rimborso degli stessi prestiti fossero effettuati non più nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, ma in franchi belgi. Fino ad ora, tutte le trattenute venivano operate applicando, se del caso, le parità del 1o gennaio 1965. D'ora innanzi, per decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione, la conversione sarà effettuata in base al tasso di cambio attualizzato. Tuttavia i funzionari e agenti possono chiedere che le trattenute in questione vengano operate secondo le parità dichiarate al Fondo monetario internazionale, nell'ambito e nei limiti delle disposizioni d'applicazione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto (trasferimento di una parte della retribuzione tramite la Commissione)».
paragrafo 14
Questa comunicazione veniva confermata agli interessati con lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione, nel giugno 1977.
paragrafo 15
Il 23 dicembre 1971, il sig. Battaglia aveva stipulato con la Commissione un contratto di mutuo per un importo di 750000 BFR, il cui controvalore in lire italiane, ossia 9375000 LIT, veniva versato all'interessato a norma dell'art. 9 delle disposizioni esecutive adottate il 17 giugno 1971.
paragrafo 16
Da parte sua, la sig.ra Cocco aveva stipulato con la convenuta, il 16 novembre 1972, un mutuo di 640000 BFR, il cui controvalore in lire, cioè 8000000 LIT veniva versato all'interessata in forza della suddetta disposizione.
paragrafo 17
Nella scheda di stipendio del sig. Battaglia per il mese di marzo 1979 figurava, a titolo di rimborso mutuo, una trattenuta di 4281 BFR, convertiti in 53512 LIT. La stessa somma in franchi belgi veniva convertita, per il mese di aprile 1979, in 78590 LIT. Nello stesso periodo, la rata di rimborso dovuta dalla sig.ra Cocco (3483 BFR), convertita in lire, passava da 43537 a 63943 LIT.
paragrafo 18
In effetti, il 21 dicembre 1978, il Consiglio aveva adottato i regolamenti n. 3085/78, che modificava, in particolare per quel che riguarda le parità monetarie impiegate, il regolamento n. 259/68 che stabiliva lo Statuto del personale delle Comunità Europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, nonché i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73 relativi ad alcuni provvedimenti particolari (GU L 369, pag. 6) e 3086/78, che adeguava i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto (GU L 369, pag. 8). Con detti regolamenti, il Consiglio modificava in particolare l'art. 63 dello Statuto del personale e attualizzava i tassi di cambio. La parità FMI veniva abbandonata e i trasferimenti in valuta diversa da quella in cui erano pagate le retribuzioni venivano collegati al tasso di cambio utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità Europee alla data del 1o luglio 1978 (rivedibile) e cioè 26,11 LIT per 1 BFR, applicando, a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un coefficiente correttore «risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». Questa correzione mirava a far sì che, per la parte dellostipendio trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio, qualsiasi funzionario disponesse, grazie all'allineamento di tale parte sul coefficiente correttore applicato in detto altro paese, di un potere d'acquisto identico a quello di cui avrebbe disposto, per la corrispondente parte del suo stipendio, un funzionario che prestasse servizio in quest'ultimo paese. Al tasso (FMI) di 1 BFR = 12,50 LIT si sostituiva quindi il tasso di I BFR = 18,35 LIT, rimasto in vigore fino al 31 gennaio 1980. A decorrere dal 1o febbraio, questo tasso veniva portato a 1 BFR = 19,80 LIT.
paragrafo 19
Gli interessati venivano informati delle nuove disposizioni mediante la circolare n. 19/C-2/79 del 1o marzo 1979, nonché dalle Informazioni amministrative n. 230 del 9 aprile 1979 (in cui erano precisati i nuovi tassi vigenti per le operazioni di rimborso in franchi belgi dei mutui edilizi della Commissione).
paragrafo 20
Il 29 maggio 1979 il sig. Battaglia presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto contro la conversione, effettuata secondo le nuove modalità, delle rate mensili da lui dovute, conversione che egli riteneva illegittima. La sig.ra Cocco, da parte sua, non presentava alcun reclamo.
paragrafo 21
La Commissione non rispondeva al reclamo del sig. Battaglia.
paragrafo 22
Onde far constatare l'inadempimento del contratto, gli interessati, insieme ad altri 15 dipendenti (cfr. cause 5-21/80), con atto datato 7 gennaio 1980, pervenuto in cancelleria il 14 gennaio successivo, adivano la Corte in conformità all'art. 20 del contratto, che attribuisce convenzionalmente a questa la competenza per qualsiasi controversia fra le parti circa «la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto».
paragrafo 23
Con ordinanza della Corte 7 maggio 1980 veniva deciso che le presenti cause sarebbero state riunite ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 24
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 25
Con ordinanza 21 gennaio 1981, la Corte ha deciso di rimettere le due cause alla Prima'Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare e statuire che costituisce inadempimento del contratto fra le parti la decisione, adottata unilateralmente dalla controparte, di modificare il sistema di calcolo delle mensilità dovute dai ricorrenti;
di conseguenza, condannare la controparte a rimborsare a ciascun ricorrente le somme trattenute in eccesso a partire dalla scheda di stipendio dell'aprile 1979;
condannare la controparte a tutte le spese di causa;
paragrafo 3
inoltre, nella causa 5/80,
paragrafo 4
in quanto occorra, annullare il provvedimento adottato dalla controparte;
di conseguenza, condannarla al rimborso delle somme indebitamente trattenute, e ciò secondo quanto precisato in precedenza;
in quanto occorra, annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla controparte al reclamo del ricorrente.
paragrafo 5
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere i ricorsi;
condannare i ricorrenti alle spese del giudizio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il sig. Battaglia sottolinea che il suo reclamo precontenzioso non era indispensabile. In effetti, la Corte avrebbe potuto essere adita, e lo è, in base all'art. 42 del Trattato CECA, all'art. 38, § 6, del regolamento di procedura e all'art. 20 del contratto di mutuo, il quale recita:
paragrafo 2
«Le parti si impegnano a sottoporre alla Corte ... qualsiasi controversia che possa sorgere fra loro circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto».
paragrafo 3
È questa, d'altronde, la ragione per cui la sig.ra Cocco non ha presentato alcun reclamo.
paragrafo 4
Il sig. Battaglia deplora tuttavia il fatto che la Commissione non abbia ritenuto di dover aprire un dialogo che avrebbe potuto evitare il passaggio alla fase contenziosa.
paragrafo 5
La Commissione è d'accordo con i ricorrenti sul fatto che il presente contenzioso è totalmente estraneo all'esercizio dei poteri ad essa conferiti dallo Statuto e si colloca, manifestamente, sul piano dei rapporti puramente contrattuali. Non si tratta quindi di contestare, valendosi dei mezzi di annullamento contemplati dall'art. 173 del Trattato CEE, la legittimità di un atto, bensì di accertare se il modo in cui la convenuta esige l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, estranee allo Statuto, incombenti ai ricorrenti, sia O meno conforme al contratto.
paragrafo 6
I ricorrenti prendono atto della dichiarazione della convenuta secondo cui il presente contenzioso sfugge all'ambito dello Statuto. Essi si stupiscono, perciò, del fatto che la Commissione si basi sulla modifica apportata dal Consiglio all'art. 17 dell'allegato VII delio Statuto per imporre unilateralmente un nuovo tasso di conversione del franco belga in lire, e ch'essa agisca come nel rapporto giuridico di pubblico impiego in cui essa gode, nei confronti del dipendente, di un potere speciale di supremazia, e non come un mutuante, che, in un contratto di diritto privato, non può modificare unilateralmente le trattenute se non dopo aver ottenuto il consenso del mutuatario o aver preso l'iniziativa di chiedere al giudice, nella fattispecie convenzionalmente designato, di statuire in merito alla prevista modifica.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 1
I ricorrenti dichiarano che, procedendo alla conversione in lire italiane secondo nuove modalità ai fini del calcolo delle rate mensili da essi dovute, la Commissione ha violato la norma generale «pacta sunt servanda». Il sig. Battaglia deduce, da parte sua, un secondo mezzo tratto dalla violazione dell'art. 25 dello Statuto, nel senso che la decisione della Commissione di procedere ad una nuova conversione per il calcolo delle rate mensili non sarebbe stata notificata ai ricorrenti e non sarebbe stata motivata per iscritto.
paragrafo 2
I ricorrenti si sono resi conto del fatto che la Commissione aveva unilateralmente proceduto alla conversione in lire in un modo diverso, e per essi sfavorevole, soltanto in base alla trattenuta mensile espressa in franchi belgi che figurava nella loro scheda di stipendio del 15 aprile 1979, senza che fosse stata loro fornita alcuna spiegazione.
paragrafo 3
Il metodo di conversione della lira italiana applicato dalla Commissione modifica fondamentalmente l'equilibrio del contralto, nel senso che l'interesse supera ormai notevolmente il tasso del 4 % contrattualmente stabilito. D'altra parte, la modifica unilaterale — ammesso che sia lecita — non dovrebbe in alcun caso violare i diritti dei dipendenti beneficiari di prestiti già concessi, e ciò in conformità all'art. 11, n. 2, delle disposizioni esecutive pubblicate nel Corriere del personale n. 170 bis dell'8 luglio 1971.
paragrafo 4
La Commissione oppone che, lungi dall'aver violato il contratto, essa lo ha invece applicato. Le rate mensili dovute dai ricorrenti per l'ammortamento del prestito consistono infatti in un importo in franchi belgi e non in un importo costante in lire italiane. È incontestabile che la Commissione ha il diritto, ai sensi dell'art. 5 del contratto, di trattenere sulla retribuzione del mutuatario «la rata mensile figurante nella tabella d'ammortamento», cioè di operare sulla retribuzione versata nella fattispecie in lire, una riduzione, in quest'ultima moneta, corrispondente al controvalore della rata mensile dovuta in franchi belgi.
paragrafo 5
Il mezzo dedotto dai ricorrenti è carente in fatto, poiché gli interessati non sono in grado di designare la clausola contrattuale dalla quale risulterebbe che il mutuante ha assunto una garanzia di cambio per l'operazione di cui trattasi. Al contrario, l'art. 9 della decisione 17 giugno 1971 stabilisce, a proposito dei versamenti corrispondenti ai prestiti «espressi in franchi belgi», da un lato che essi «sono effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata», e, dall'altro, che a tal fine essi sono effettuati «in base alla parità in vigore al momento del versamento». Le rate mensili di rimborso sono quindi soggette alla stessa regola. Parallelamente, l'art. 15 del contratto stabilisce che i rimborsi sono effettuati «nella moneta del paese in cui è sita l'abitazione finanziata (moneta utilizzata per il versamento dell'importo del presente mutuo)», mediante conversione in franchi belgi «in base alla parità vigente alla data del trasferimento».
paragrafo 6
La «parità vigente alla data del trasferimento» era, fino al marzo 1979, quella dichiarata al Fondo monetario internazionale (1 BFR = 12,50 LIT). Era questa, infatti, la parità in vigore fra le istituzioni ed il personale per quanto riguarda i trasferimenti previsti dall'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Dall'aprile 1979, tenuto conto del regolamento n. 3085/78, la parità FMI non era più in vigore sul piano statutario. Applicarla significherebbe, quindi, non tener conto del contratto.
paragrafo 7
La convenuta non ha mai dato agli interessati alcuna assicurazione nel senso che avrebbe garantito il mantenimento della parità FMI fino alla scadenza del contratto. La lettera indirizzata il 21 marzo 1977 dal direttore generale dell'amministrazione al vicepresidente del comitato del personale di Ispra (e secondo cui per i mutuatari che, come i ricorrenti, non avessero accettato la proposta fatta dalla Commissione nel 1975 riguardo ad una «riduzione del debito», il rimborso del mutuo avrebbe dovuto aver luogo allo stesso tasso che era stato applicato per il versamento del mutuo stesso, cioè 100 LIT = 8 BFR) si riferisce alla situazione allora esistente e non prevedeva l'ipotesi che tale situazione dovesse modificarsi, implicando l'adozione di nuove parità sul piano statutario.
paragrafo 8
Anzi, poco tempo dopo, cioè nel corso del giugno 1977, lo stesso direttore generale aveva avvertito per lettera i suddetti mutuatari del fatto che «... non può essere data alcuna garanzia circa il mantenimento del tasso di cambio attualmente applicato dalla Commissione per la conversione in franchi belgi ... per le trattenute sugli stipendi ...».
paragrafo 9
Quanto alla lettera della convenuta successiva alla sua decisione del 25 luglio 1975, la modifica dell'art. 9 della decisione del giugno 1971 non ha apportato alcuna innovazione rispetto al regime precedente, poiché quanto previsto dal nuovo art. 9 a proposito delle trattenute mensili «le trattenute ... sono effettuate in franchi belgi» era già stipulato negli artt. 4 e 5 del contratto.
paragrafo 10
Poiché viene applicato ai fini della determinazione di una rata mensile dovuta in franchi belgi e non in lire, il tasso d'interesse del 4 % previsto dal contratto non può avere le conseguenze che sembrano volergli attribuire i ricorrenti, al livello dell'importo in lire corrispondente, ogni mese, al controvalore della rata mensile dovuta. L'equilibrio contrattuale viene compromesso se si pone a carico di una delle parti una garanzia di cambio ad un tasso fisso ed immutabile, in contrasto col contenuto degli impegni reciproci. E, in tali circostanze, non si vede come l'applicazione della nuova parità potrebbe violare i diritti dei mutuatari ai sensi dell'art. 11, n. 2, della decisione del giugno 1971.
paragrafo 11
Quanto al secondo mezzo dedotto dal sig. Battaglia, la Commissione si meraviglia che questi, dopo aver sostenuto «l'autonomia totale del contratto rispetto allo Statuto», cerchi di mettere in luce, nello Statuto, esigenze che, pur non essendo previste dal contratto, s'imporrebbero tuttavia nell'ambito dei rapporti contrattuali. Comunque sia, il mezzo è infondato in fatto, poiché le esigenze dell'art. 25 dello Statuto sono state rispettate. Fin da! mese di aprile 1979. infatti, il ricorrente è stato più volte avvisato in modo preciso (cfr. sopra) del fatto che la nuova parità da applicare per i trasferimenti, ed anche per il calcolo della trattenuta in lire sulla sua retribuzione ai fini dell'ammortamento del mutuo, sarebbe stata di 1 BFR = 18,35 LIT. Le circolari che gli erano state inviate contenevano «tutti gli elementi essenziali sufficienti per consentire il sindacato giurisdizionale» (cfr. sentenza Geist, causa 61/76, Racc. 1977, pag. 1419).
paragrafo 12
La Commissione, rendendosi conto della differenza esistente fra i mutuatari che hanno beneficiato, a decorrere dal 1o febbraio 1976, del vantaggio consistente nella riduzione dell'importo del loro debito in capitale e quelli che, come i ricorrenti, non hanno voluto beneficiarne, propone di operare nei confronti di questi ultimi la riduzione di cui trattasi, che avrebbe come conseguenza una diminuzione, a decorrere dall'aprile 1979, dell'importo nominale della rata mensile in franchi belgi da essi dovuta. Tale riduzione avrebbe senso soltanto nel contesto della tesi difesa dalla Commissione e dovrebbe comportare un abbattimento proporzionale all'importo in capitale già rimborsato fino al marzo 1979, al vecchio tasso FMI, rispetto all'importo totale del capitale da ammortizzare.
paragrafo 13
I ricorrenti replicano che le parti contraenti hanno voluto, fin dall'inizio, che la parità accettata dal FMI nel 1965 (1 BFR = 12,50 LIT) venisse applicata e continuasse ad essere applicata nei loro rapporti. Esse non si erano riferite all'art. 63 dello Statuto, nè al tasso di cambio bancario, che, anche all'epoca della stipulazione dei contratti e dei versamenti del capitale, non coincideva col tasso ufficiale (le fluttuazioni monetarie non hanno d'altronde mai avuto incidenza sul comportamento delle parti).
paragrafo 14
La Commissione attribuirebbe ai ricorrenti una tesi che non è la loro. Questi non sostengono che il contratto faccia riferimento espressamente ad una parità immutabile del franco belga rispetto alla lira, né fanno valere una pretesa garanzia di cambio. In realtà, è la Commissione che pretende imporre il franco belga come moneta di rimborso, convertita in lire al tasso di cambio al momento del trasferimento.
paragrafo 15
I ricorrenti hanno la sensazione che la Commissione si richiami, senza dirlo espressamente, alla teoria della impossibilità sopravvenuta. In altri termini, ad un certo momento essa avrebbe deciso di non subire più le conseguenze della svalutazione di fatto della lira e, quindi, di sostituire, ai fini del rimborso, a quello convenuto un tasso di cambio di tale moneta che non risponde affatto alle convenzioni fra le parti.
paragrafo 16
Le parti non hanno mai ritenuto di doversi riferire alla parità «reale» della lira rispetto al franco belga. Nè esse si sono mai riferite alle parità indicate dallo Statuto, in quanto tali. Per contro, esse si sono riferite sin dall'inizio al tasso dichiarato dall'Italia e accettato dal FMI, considerandolo come una parità costante, quali che fossero le variazioni di fatto, e ciò anche dopo che era venuto meno il sistema creato dall'accordo che istituisce il FMI. Inoltre, uno dei metodi più sicuri per determinare il vero significato di un contratto è quello basato sul modo in cui le parti lo hanno eseguito.
paragrafo 17
La nota del sig. Baichère, del giugno 1977, è perfettamente chiara. Essa distingueva fra le trattenute effettuate in seguito ai trasferimenti autorizzati dall'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto e le compensazioni per il rimborso delle rate mensili dei prestiti di cui trattasi. Tale nota aggiungeva, tuttavia, che non veniva data alcuna garanzia quanto al mantenimento del tasso di cambio.
paragrafo 18
La circostanza che la decisione 25 luglio 1975, con la quale si modificava l'art. 9 della decisione del giugno 1971, non sia stata accettata dai ricorrenti mette in imbarazzo la Commissione. In realtà, inchinandosi dinanzi al loro rifiuto, essa ha riconosciuto il carattere puramente convenzionale dei rapporti tra le parti, il che implicava ch'essa non poteva modificarli unilateralmente. È, tuttavia, quanto essa ha fatto nel 1979. Perciò essa si sforza di dimostrare che la modifica «proposta» riguardava essenzialmente i rimborsi anticipati. Ora, il testo dell'art. 9 non contiene tale restrizione, di cui non si fa cenno neppure nella lettera inviata agli interessati nel giugno 1977.
paragrafo 19
Quanto al problema dell'aumento di fatto del tasso d'interesse mediante istituzione di una nuova parità meno favorevole ai dipendenti, la Commissione tratta questo problema in modo formalistico, poiché non cessa di porre l'accento sul fatto che le rate mensili erano espresse in franchi belgi. I ricorrenti, da parte loro, stabiliscono una relazione fra il capitale che è stato loro versato in lire e le rate mensili che vengono loro trattenute dal 1979, il che porta a constatare un tasso di interesse ben superiore al 4 %.
paragrafo 20
Il sig. Battaglia rinuncia al suo secondo mezzo, poiché la Commissione non ha sostenuto in alcun modo che debbano applicarsi nella fattispecie le norme dello Statuto (pur sostenendo, tuttavia, che nella fattispecie si applica il nuovo testo dell'art. 17 dell'allegato VII).
paragrafo 21
Quanto alla proposta di transazione della Commissione, i ricorrenti ritengono che sarebbe meglio riportare le cose al loro stato iniziale e porre fine all'illecito — ed alle relative conseguenze — da lei commesso, il che potrebbe aprire la strada ad una trattativa serena.
paragrafo 22
La Commissione ribatte che l'espressione «parità vigente alla data del trasferimento» contenuta nel testo dell'art. 15 del contratto non serve a tutelare le parti contro i rischi di cambio. Essa costituisce manifestamente un'incognita. A differenza della «parità vigente al momento della conclusione del contratto», nota alle parti e invariabile per tutta la durata del contratto, la parità vigente alla data del trasferimento non è conosciuta dalle parti ed è essenzialmente variabile, dipendendo, per definizione, dalle date in cui saranno effettuati i trasferimenti. Con l'adottare questa parità, le parti contraenti hanno quindi deliberatamente accettato di correre un rischio di cambio.
paragrafo 23
L'interpretazione data dalla convenuta, secondo cui la parità contemplata dal contratto sarebbe quella vigente sul piano statutario per il calcolo delle retribuzioni pagate in una moneta diversa dal franco belga e per i trasferimenti, è conforme al sistema generale del contratto.. Questo consente ai dipendenti di ottenere mutui edilizi a condizioni particolarmente vantaggiose. L'identità del mutuatario ne costituisce un elemento essenziale. La concessione di un siffatto mutuo è un vantaggio pecuniario concesso ai dipendenti in quanto tali. E perciò normale che i trasferimenti di fondi che ne derivano siano soggetti alle norme statutarie che si applicano in materia di cambi per il personale delle Comunità. Per contro, l'interpretazione dei ricorrenti, secondo cui la parità contemplata dallo Statuto sarebbe quella ufficialmente dichiarata dall'Italia al FMI, non trova alcun sostegno, né nel contratto, né nel modo in cui esso è stato eseguito dalle parti. Comunque, resta il fatto che la data da prendere in considerazione è sempre quella del trasferimento.
paragrafo 24
Dopo l'entrata in vigore del secondo emendamento allo Statuto del FMI («accordo della Giamaica» in data 7 e 8 gennaio 1976), la nozione di parità nel senso in cui l'intendono i ricorrenti, e cioè la parità espressa in termini di una certa quantità di oro fino dichiarata al FMI e da questo accettata, non esiste più, con la conseguenza che per «parità vigente alla data del trasferimento» si deve ormai intendere, nella tesi che sarebbe la loro, il cambio effettivamente praticato sul mercato a tale data.
paragrafo 25
Il mantenimento, fino all'entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, nn. 3085 e 3086, di un tasso di conversione uguale a 12,5 LIT = 1 BFR non è altro che la conseguenza dell'applicazione, nell'ambito del vecchio art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, della parità della lira italiana dichiarata al FMI. Quando è risultato che gli «incidenti» monetari ed in particolare la fluttuazione delle monete mettevano a dura prova il sistema delle parità «fisse», le autorità comunitarie hanno modificato le disposizioni statutarie sui cambi, che facevano riferimento alle vecchie parità FMI, ormai abolite. La Commissione, che non è l'organo dal quale sono stati adottati i suddetti regolamenti, non ha modificato unilateralmente le condizioni del contratto di mutuo. Essa ha semplicemente constatato che la parità FMI non corrispondeva più alla «parità vigente alla data del trasferimento» ed ha preferito, invece di applicare da quel momento il cambio effettivamente praticato sui mercato a tale data, continuare ad applicare il tasso di conversione vigente sul piano statutario, riferendosi ai nuovi artt. 63 dello Statuto e 17 dell'allegato VII dello stesso. Il tasso di conversione da applicare ai trasferimenti di fondi effettuati ai sensi del suddetto art. 17, detto «tasso-trasferimenti», più vantaggioso del tasso di cambio contemplato dal nuovo art. 63 dello Statuto e, ancor più, del tasso praticato dalle banche, sarebbe stato applicato ai rimborsi di cui trattasi.
paragrafo 26
La Commissione non contesta che l'art. 15 del contratto attribuisce al mutuatario, al n. 1, il diritto di rimborsare il mutuo espresso in franchi belgi e versato in lire italiane in base alla parità esistente fra le due monete al momento del versamento, sia in franchi belgi, sia in lire. Tuttavia, lo stesso articolo precisa subito dopo che, in tal caso, le lire devono essere convertite in franchi belgi in base alla parità vigente alla data del trasferimento.
paragrafo 27
Quest'ultima disposizione dev'essere messa in relazione con gli artt. 4 e 5 del contratto, che attribuiscono alla Commissione il diritto di trattenere sulla retribuzione del mutuatario espressa in franchi belgi l'importo della rata mensile figurante nella tabella d'ammortamento, parte integrante del contratto ed anch'essa espressa in franchi belgi. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la convenuta non «impone» loro il franco belga come moneta di pagamento. Essa applica semplicemente il contratto, che, da una parte, le assicura il rimborso mensile di una somma espressa in franchi belgi e, dall'altro, l'autorizza, qualora si debba a tale scopo trattenere una parte della retribuzione del mutuatario versata in una moneta diversa dal franco belga, ad applicare il tasso di conversione di tale moneta in franchi belgi vigenti in quel momento.
paragrafo 28
Il riferimento dei ricorrenti alla teoria della impossibilità sopravvenuta è assolutamente irrilevante. Se l'evoluzione della lira italiana fosse stata in senso inverso, i ricorrenti sarebbero i primi a riconoscere che il tasso di conversione stabilito all'art. 15 del contratto può, per definizione, assumere valori diversi durante il periodo di esecuzione del contratto.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 17 dicembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 marzo 1982.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 13
«a) Il mutuatario cui è stato versato l'importo del mutuo nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione, convertito ad un tasso diverso dal tasso medio di questa moneta sul mercato cambiario di Bruxelles nel giorno del versamento, può chiedere — entro due mesi dalla data della comunicazione della presente decisione — una riduzione del suo debito capitale, qualora abbia subito una perdita finanziaria dovuta al fatto che il rimborso viene effettuato in franchi belgi.
b) Per determinare il nuovo debito capitale, le somme corrisposte al mutuatario in divise vengono convertite in franchi belgi al corso di cui alla lett. a). Dall'importo così ricavato vengono detratti gli ammortamenti effettuati sino alla data di decisione di riduzione del debito. Detti ammortamenti, se sono stati effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione, saranno del pari convertiti in franchi belgi al corso di cui alla leu. a).
c) Tutti i rimborsi da effettuarsi dopo la decisione di riduzione del debito dovranno operarsi in franchi belgi».
paragrafo 28
«I mutuatari il cui contratto è stato stipulato prima del 25. 7. 1975 hanno avuto la possibilità di scegliere fra due soluzioni:
1o) riduzione del loro debito in capitale, in funzione della differenza fra l'importo del prestito al tasso ufficiale e quello al tasso di mercato del giorno del pagamento. Come contropartita, qualsiasi rimborso anticipato ai sensi dell'art. 8 del contratto di mutuo, o qualsiasi versamento mensile (cfr. art. 6 del contratto, 1o comma, ultima frase e 3o comma) dev'essere d'ora in poi effettuato esclusivamente in franchi belgi, contrariamente a quanto disposto dall'art. 15 del contratto di mutuo;
2o) mantenimento del loro debito in capitale, come nel Suo caso. Come contropartita, Ella continuerà ad avere, come indicato nell'art. 15 del Suo contratto di mutuo, la scelta della moneta (franchi belgi o moneta usata per il versamento del mutuo) per:
il rimborso anticipato ai sensi dell'art. 8 del contratto;
i versamenti mensili ai sensi dell'art. 6 del contratto (1o e 3o comma).
Si deve tuttavia rilevare che l'eventuale conversione in franchi belgi sarà effettuata, ogni volta, in base alla parità vigente alla data di ciascun trasferimento; questa parità è attualmente di:
—1 BFR 12,50 LIT
—1 FF 9,00 BFR
—1 ÜKL 120,00 BFR
Quanto al rimborso mediante trattenuta sullo stipendio (cfr. art. 5 del contratto), esso avviene sempre in franchi belgi, poiché lo stipendio è a sua volta espresso in franchi belgi.
3o) Per coloro che non si sono valsi della riduzione nel 1975 (è il Suo caso), dette trattenute non sono da considerare come trasferimenti di una parte dello stipendio.
Tuttavia, il tasso di cambio che viene preso in considerazione è lo stesso che è stato applicato per il versamento del mutuo (cfr. precedente punto 2o));
4o) non può essere data alcuna garanzia circa il mantenimento del tasso di cambio attualmente applicato dalla Commissione per la conversione in franchi belgi nei versamenti di cui al precedente punto 2o) o per le trattenute sugli stipendi di cui al punto 3o)».
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1980, il sig. Battaglia e la sig.ra Cocco, dipendenti della Commissione delle Comunità europee in servizio ad Ispra (Italia) hanno proposto un ricorso a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), mirante in via principale all'annullamento della decisione della Commissione di modificare il sistema di calcolo delle rate mensili ch'essi devono versare per rimborsare dei mutui edilizi da essi contratti con la convenuta.
punto 2
Con decisione 2 marzo 1970, relativa all'impiego delle somme disponibili iscritte nel bilancio della CECA alla voce «Fondo pensioni», il Consiglio aveva infatti autorizzato la Commissione a destinare il 40 % di dette somme alla concessione di mutui edilizi a favore dei dipendenti comunitari.
punto 3
Con decisione 17 giugno 1971, la Commissione emanava le disposizioni d'esecuzione necessarie, stabilendo in particolare all'art. 9 che «i prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi in franchi belgi. I versamenti corrispondenti sono effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, in base alla parità in vigore al momento del versamento».
punto 4
Il 23 dicembre 1971 e, rispettivamente, il 16 novembre 1972 i ricorrenti stipulavano con la Commissione un contratto in forza del quale ricevevano dalla stessa istituzione, a titolo di prestito, 750000 BFR e, rispettivamente, 640000 BFR, somme destinate a finanziare la costruzione di una casa d'abitazione.
punto 5
All'art. 4 del contratto, il mutuatario si impegna a rimborsare il mutuo mediante rate mensili che maturano il 15 di ogni mese secondo la tabella allegata. Detta tabella, redatta in duplice copia e firmata da entrambe le parti, costituisce parte integrante del contratto.
punto 6
L'art. 5 del contratto stabilisce che il mutuatario autorizza irrevocabilmente la Commissione a trattenere o a far trattenere, affinché siano trasferite alla Commissione dall'istituzione dalla quale dipende o dipenderà, il 15 di ogni mese, sul suo stipendio mensile o su qualsiasi altro emolumento, le rate indicate nella tabella di ammortamento di cui all'art. 4.
punto 7
L'art. 15 del contratto stabilisce che qualsiasi versamento del mutuatario a favore del mutuante, allo scopo di effettuare una restituzione anticipata o di pagare delle rate, sarà eseguito in franchi belgi o nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata e nella quale sono state versate le somme mutuate. La conversione di queste somme in franchi belgi sarà effettuata in base alla parità vigente alla data del trasferimento.
punto 8
Nella tabella di cui all'art. 4 del contratto, l'importo del mutuo, la rata mensile, l'interesse mensile, l'ammortamento mensile del capitale e il saldo del capitale residuo sono espressi in franchi belgi.
punto 9
L'importo del mutuo è stato convertito in lire italiane al corso di 1 BFR = 12,50 lire, parità dichiarata al Fondo monetario internazionale alla data del 1o gennaio 1965, che a quell'epoca costituiva la base del calcolo della retribuzione dei dipendenti a norma dell'art. 63 dello Statuto. Correlativamente, il rimborso delle somme mutuate (sempre in base al tasso di cambio di cui sopra) veniva effettuato mediante trattenute praticate dalla Commissione, in veste di mutuante, sulla retribuzione mensile del dipendente.
punto 10
La tecnica dell'operazione era la seguente: lo stipendio base del dipendente, moltiplicato per il coefficiente correttore (ad esempio: 100000 BFR x il coefficiente correttore italiano di 157,8 nel marzo del 1979) veniva ridotto della rata dovuta a rimborso del mutuo (ad esempio: 5000 BFR). Nell'esempio assunto, la retribuzione netta era dunque di BFR 152800, che venivano convertiti in lire italiane al cambio di 1 BFR = 12,50 lire.
punto 11
II 25 luglio 1975, la Commissione decideva «al fine di risolvere le difficoltà sorte in seguito alla continua fluttuazione dei tassi di cambio» di modificare l'art. 9 delle disposizioni d'esecuzione del 17 giugno 1971; di conseguenza, per i contratti di mutuo stipulati dopo questa data, sia il versamento dei mutui, sia la loro restituzione dovevano effettuarsi esclusivamente in franchi belgi.
punto 12
II punto I dell'art. 2 della decisione dispone:
punto 13
Tale decisione veniva notificata ai ricorrenti, che, tuttavia, non chiedevano la riduzione del loro debito in capitale.
punto 14
In seguito all'entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3085/78 e 3086/78 (GU L 369, pag. 6 e pag. 8), che hanno modificato, fra l'altro, l'art. 63, relativo alle parità monetarie, nonché l'art. 17 dell'allegato VII, relativo ai trasferimenti, la Commissione ha applicato, per convertire in franchi belgi le lire italiane trattenute mensilmente per il rimborso del mutuo, i tassi risultanti dall'applicazione delle parità «aggiornate» e della nuova versione dell'art. 17 dell'allegato VII. Sulla scheda dello stipendio del sig. Battaglia per il mese di marzo 1979 figurava, a titolo di rimborso, una somma di 4281 BFR, convertiti in 53512 lire. Per il mese di aprile, la stessa somma in franchi belgi veniva convertita in 78590 lire. Nello stesso periodo, il rimborso mensile della sig.ra Cocco, corrispondente a 3483 BFR, convertito in lire, passava da 43537 a 63943 lire.
punto 15
In forza dell'art. 90 dello Statuto, il sig. Battaglia proponeva un reclamo per contestare la conversione delle lire in franchi belgi secondo le nuove modalità. Detto reclamo restava senza risposta. La sig.ra Cocco, da parte sua, non presentava alcun reclamo.
punto 16
I presenti ricorsi sono stati proposti in forza dell'art. 20 del contratto, secondo cui le parti si impegnano a sottoporre alla Corte qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
punto 17
I ricorrenti sostengono che la parità usata per la conversione sia dell'importo del prestito in lire italiane sia delle lire in franchi belgi per le rate mensili di rimborso, dovrebbe essere quella dichiarata al Fondo monetario internazionale e usata per il versamento del prestito, e che la Commissione non poteva adottare unilateralmente un'altra parità.
punto 18
I ricorrenti cercano di suffragare questa tesi riferendosi ad una lettera in data 21 marzo 1977, inviata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione al sig. R. Lubeck, vicepresidente del Comitato del personale di Ispra, nella quale si dice:
«Infine, Le comunico che i rimborsi dei mutui per i quali il mutuatario non ha chiesto la riduzione del debito prevista nella decisione 25. 7. 1975 saranno effettuati secondo lo stesso tasso che è stato applicato per la concessione del mutuo, cioè 100 LIT = 8 BFR. In tali casi, queste operazioni non rientrano nella nozione di trasferimenti di una parte della retribuzione».
punto 19
Risulta dal fascicolo che il tasso di cambio usato per convertire in lire l'importo del mutuo era quello comunicato al Fondo monetano internazionale nel 1965 che, all'epoca della stipulazione del mutuo, era la parita di ntenmento stabilita dall'art. 63 dello Statuto. I ricorrenti sostengono in sostanza che lo stesso tasso dev'essere usato, per tutta la durata del contratto, per la conversione in franchi belgi delle somme trasferite alla Commissione a rimborso del mutuo in base alle rate contemplate dal contratto.
punto 20
La Commissione sostiene invece che il tasso di cambio da usare per detta conversione dev'essere quello fissato come parità di riferimento dall art. 63 dello Statuto e che i trasferimenti mensili possono effettuarsi applicando 1 art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il quale consente ai dipendenti di trasferire regolarmente una parte dei loro emolumenti, tramite l'istituzione da cui dipendono, nella moneta di determinati altri Stati membri.
punto 21
Conformemente a questa interpretazione del contratto, la Commissione avrebbe convertito in franchi belgi gli importi in lire trasferiti a rimborso dei mutui, applicando la parità contemplata dall'art. 63 dello Statuto, fino a 1 entrata in vigore dei regolamenti n. 3085/78 e n. 3086/78 Dal 1 aprile 1979, essa avrebbe del pari assunto come base di calcolo per la conversione delle rate i tassi stabiliti dallo Statuto, come modificato da detti regolamenti, ed avrebbe applicato l'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto nella versione modificata. Questo modo di effettuare i trasferimenti sarebbe perfettamente conforme al contratto.
punto 22
La tesi dei -correnti non può venir accolta. Essa perde di vista il fatto che, secondo i termini stessi del contratto, la conversione de. tondi trasferiti per il pagamento delle rate doveva effettuarsi secondo la parità vigente alla data del trasferimento, cioè alla data di ciascun trasferimento. Il contratto non contempla una parità fissa, per l'intera durata del contratto, bensì le varie parità che potevano essere in vigore durante tale periodo.
punto 23
Si deve ricordare che tutti i mutuatari erano dipendenti delle Comunità europee e che il contratto prevedeva che il rimborso fosse effettuato, dall'istituzione da cui l'interessato dipendeva, a favore della Commissione. Data la situazione, era logico che la parità cui il contratto si riferiva fosse quella usata per il calcolo della retribuzione del mutuatario, cioè quella dell'art. 63 dello Statuto.
punto 24
In seguito agli avvenimenti monetari succedutisi dal 1971, la parità comunicata al Fondo monetario internazionale per la lira cessava di essere valida. Ad un certo momento la lira fluttuava liberamente. Infine, con l'istituzione del sistema monetario europeo, per le monete degli Stati membri che hanno aderito al sistema è stato fissato un nuovo tasso di cambio che può oscillare entro determinati limiti.
punto 25
La prassi scelta dalla Commissione, cioè l'applicazione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto nella nuova versione ai trasferimenti effettuati per il rimborso dei mutui, fa sì che il tasso di conversione sia più favorevole per il ricorrente della semplice applicazione della parità della lira nel sistema monetario europeo.
punto 26
Per quanto riguarda la lettera 21 marzo 1977 del direttore generale del Personale e dell'Amministrazione, va rilevato ch'essa è stata scritta in risposta ad una domanda da parte del sig. Lubek in merito ad un comportamento della Commissione ch'egli riteneva costituire una modifica unilaterale del contratto. In ogni caso, alcuni mesi più tardi, lo stesso direttore generale inviava al ricorrente una comunicazione che non lasciava alcun dubbio quanto al mantenimento del tasso di cambio allora in vigore:
punto 27
Si deve inoltre sottolineare che i ricorrenti non hanno affatto sostenuto di aver tratto dalle suddette lettere e dalla summenzionata risposta conclusioni tali da modificare il proprio atteggiamento.
punto 28
Infine, si deve osservare che la Commissione, nel controricorso, ha dichiarato di essere disposta a procedere, nei confronti dei ricorrenti, alla riduzione del debito prevista nel 1975 e che avrebbe come effetto, a decorrere dall'aprile 1979, una riduzione dell'importo nominale della rata in franchi belgi dovuta dagli interessati. Tenuto conto dei principi cui è ispirata tale dichiarazione, la Corte (Prima Sezione) ne prende atto.
punto 29
Da tutto quanto precede risulta che gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno delle loro conclusioni vanno disattesi e che, di conseguenza, i ricorsi devono essere respinti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 31
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Nella fattispecie, si deve applicare questa disposizione per analogia.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1o I ricorsi sono respinti.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Bosco
O'Keeffe
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o luglio 1982.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco