Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione ampliata) del 16 luglio 1998, causa T-109/96
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata)
16 luglio 1998
Nella causa T-109/96,
Gilberte Gebhard, interprete di conferenza residente a Heidelberg (Germania), con gli avv. ti Thierry Schmitt e Pierre Soler-Couteaux, del foro di Strasburgo,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal signor Manfred Peter, capodivisione, e dai signori Didier Petersheim e João Sant'Anna, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il rimborso dell'imposta comunitaria trattenuta su due retribuzioni versate alla ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C. P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki, J. D. Cooke, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Sfondo normativo della controversia
punto 1
A tenore dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Trattato di fusione»), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).
punto 2
Ai termini dell'art. 13 del Protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Protocollo»):
«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità».
punto 3
Ai sensi dell'art. 1, primo comma, il RAA, entrato in vigore il 5 marzo 1968, come definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), si applica ad ogni agente assunto con contratto dalle Comunità. Ai sensi dell'art. 3 del RAA, è considerato agente ausiliario l'agente assunto per svolgere funzioni in un'istituzione, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all'art. 52.
punto 4
L'art. 52, lett. b), inserito nel titolo III del RAA, relativo agli agenti ausiliari, limita ad un anno al massimo la durata effettiva dell'assunzione di un agente ausiliario, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto.
punto 5
Infine, l'art. 78 del RAA dispone:
«In deroga alle disposizioni del presente titolo, gli agenti ausiliari assunti dall'Assemblea parlamentare europea per la durata dei lavori delle sue sessioni, sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione prevista dall'accordo intervenuto tra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (in prosieguo: l'“UEO”) per l'assunzione di detto personale.
Le disposizioni di questo accordo, nonché ogni ulteriore modifica di tali disposizioni sono comunicate alle autorità competenti in materia di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore».
punto 6
Gli agenti ausiliari sono soggetti all'imposta comunitaria a norma dell'art. 2, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), come modificato successivamente (in prosieguo: il «regolamento n. 260/68»).
punto 7
Con decisione 16 febbraio 1983, l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha istituito, in forza dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna «relativa agli interpreti di conferenza indipendenti» (in prosieguo: la «regolamentazione interna»), entrata in vigore il 1o marzo 1983.
punto 8
Nel 1984, il Parlamento è divenuto parte delle convenzioni-quadro quinquennali concluse a partire dal 1970 dalla Commissione con l'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (in prosieguo: l'«AIIC»), al fine di stabilire le condizioni di lavoro ed il regime pecuniario degli interpreti di conferenza freelance assunti dalla Commissione per conto delle istituzioni comunitarie.
punto 9
Ai sensi dell'art. 1, primo comma, le convenzioni-quadro si applicano agli interpreti di conferenza freelance assunti dalla Commissione alle condizioni stabilite nella regolamentazione relativa agli interpreti di conferenza applicabile all'istituzione dove essi effettuano le loro prestazioni. In pratica tali interpreti sono assunti a breve scadenza, per telefono o telecopia, per una durata abitualmente limitata a qualche giorno. Il contratto è successivamente formalizzato tramite conferma scritta.
punto 10
Tale atto di conferma rammenta che l'assunzione è disciplinata dalla regolamentazione applicabile nell'ambito dell'istituzione per cui l'interessato effettua le sue prestazioni e che gli interpreti assunti per le necessità del Parlamento dispongono dei rimedi giurisdizionali previsti dal titolo VII dello Statuto, per quanto attiene a qualsiasi controversia relativa alla loro assunzione.
punto 11
L'art. 33 prevede che ciascuna istituzione adotta la propria regolamentazione relativa agli interpreti di conferenza freelance, in conformità della vigente convenzione-quadro.
punto 12
La regolamentazione interna del Parlamento è stata così adattata alla convenzione-quadro quinquennale conclusa il 15 settembre 1994, per il periodo 1o gennaio 1994-31 dicembre 1998. Con lettere 31 marzo 1995, il segretario generale del Parlamento ha trasmesso al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO, allo scopo di ottenere l'accordo richiesto dall'art. 78 del RAA, un progetto di regolamentazione interna, precisando che le nuove disposizioni sarebbero entrate in vigore il 17 aprile 1995, fatte salve osservazioni contrarie dei due destinatari. Il testo della nuova regolamentazione interna, intitolata «Regolamentazione applicabile agli interpreti ausiliari di sessione», è stato sottoscritto dal segretario generale del Parlamento il 17 aprile 1995.
punto 13
A tenore dell'art. 1 di tale regolamentazione, rientra in tale testo «[emanato] in forza dell'art. 78 del [RAA], per la durata della sua assunzione, qualsiasi interprete assunto per fornire i suoi servizi al Parlamento europeo, a orario ridotto, in occasione delle sedute plenarie, delle riunioni di commissioni o di altri organi parlamentari».
punto 14
L'art. 2 precisa che tali interpreti ausiliari di sessione sono assunti dal Parlamento europeo, conformemente all'art. 78 del RAA, e dalla Commissione, agente a nome delle Comunità europee, ai termini dell'art. 1 della vigente convenzione-quadro.
punto 15
L'art. 3 prevede segnatamente che, con riserva delle disposizioni enunciate dagli articoli seguenti, l'inquadramento, la retribuzione, l'indennità forfettaria di viaggio, nonché gli adeguamenti delle retribuzioni di cui fruiscono gli interpreti ausiliari di sessione sono stipulati nella convenzione-quadro.
punto 16
L'art. 4.1 dispone che, «in forza dell'art. 78 del [RAA], la retribuzione e l'indennità forfettaria di viaggio previste agli artt. 5 e 7 della [convenzione-quadro] sono soggette, per quanto concerne gli agenti presi in considerazione dalla presente [regolamentazione interna], all'imposta comunitaria istituita dal regolamento n. 260/68 (...) del Consiglio, ai sensi dell'art. 13 del [Protocollo]».
punto 17
Infine, l'art. 8 rinvia alle disposizioni del RAA ed alle altre norme applicabili all'insieme del personale per qualsiasi questione non prevista dalla regolamentazione interna o dalla convenzione-quadro.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia
punto 18
Dal 1976 la signora Gebhard è stata assunta dal Parlamento in qualità di interprete di conferenza sulla base di una serie di contratti di breve durata.
punto 19
Due di tali assunzioni, una dal 6 al 9 novembre 1995, e l'altra dall'11 al 14 dicembre 1995, sono state confermate con lettere del Parlamento, rispettivamente del 10 novembre 1995 e dell'8 dicembre successivo.
punto 20
Con lettera 29 febbraio 1996 indirizzata al Parlamento, la signora Gebhard ha contestato la trattenuta dell'imposta comunitaria operata sulle due retribuzioni in questione, in ragione di 477,61 ECU, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, gli interpreti freelance non sono soggetti a tale imposta.
punto 21
Il Parlamento ha risposto alla signora Gebhard, con lettera 10 giugno 1996, che l'art. 78 del RAA gli consentiva di assumere agenti per brevi periodi, al fine di far fronte a specifiche necessità di personale supplementare dovute alle attività parlamentari. Dal momento che l'art. 78 del RAA figura nel titolo III dedicato agli agenti ausiliari, gli agenti assunti sulla base di tale disposizione erano soggetti all'imposta comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, alla stessa stregua degli altri agenti ausiliari.
Sentenza › Procedimento
punto 22
Con atto introduttivo depositato il 17 luglio 1996, la signora Gebhard ha presentato il presente ricorso avverso il diniego di rimborso dell'imposta comunitaria.
punto 23
La causa, inizialmente attribuita alla Terza Sezione, è stata rimessa alla Terza Sezione ampliata, con decisione del Tribunale 4 febbraio 1998, adottata in conformità delle disposizioni degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura.
punto 24
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato il Parlamento a fornirgli talune informazioni.
punto 25
Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 5 maggio 1998.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 26
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
annullare la decisione di rigetto del reclamo;
ordinare lo sgravio dell'imposta comunitaria ed il suo rimborso alla ricorrente, compresi gli interessi al tasso legale;
condannare il Parlamento alle spese.
punto 27
Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
constatare la fondatezza del prelievo dell'imposta comunitaria sulle retribuzioni della ricorrente;
statuire sulle spese, conformemente al suo regolamento di procedura.
Sentenza › Sulla ricevibilità
punto 28
Il Parlamento contesta, in primo luogo, l'interesse ad agire della signora Gebhard, nel senso ch'essa si limiterebbe ad invocare un conflitto di competenza tributaria tra l'amministrazione tedesca ed il Parlamento, senza provare che l'imposta nazionale è stata del pari prelevata sulle sue retribuzioni.
punto 29
La ricorrente obietta che la sua azione è motivata dalla natura incerta della sua condizione tributaria, giacché le autorità della Repubblica federale di Germania, suo paese di residenza, contestano da lungo tempo l'assoggettamento all'imposta comunitaria degli interpreti assunti dal Parlamento.
punto 30
Per il Tribunale è sufficiente rilevare che l'oggetto del ricorso, che consiste nel rimborso dell'imposta comunitaria prelevata, dà luogo manifestamente ad un interesse ad agire a tal fine in capo alla ricorrente.
punto 31
Il Parlamento adduce, in secondo luogo, la tardività del ricorso, nel senso che la ricorrente avrebbe omesso di contestare le prime trattenute d'imposta effettuate in occasione delle sue precedenti assunzioni ed osserva, in terzo luogo, che l'interessata difficilmente può contestare la sua qualità di agente ausiliario quando si avvale dei rimedi giurisdizionali consentiti dal titolo III del RAA.
punto 32
Occorre esaminare il merito del ricorso prima di statuire sulle due eccezioni d'ir-ricevibilità, dal momento che la valutazione della loro fondatezza dipende dalla soluzione che sarà data alla questione di merito preliminare relativa al punto se la signora Gebhard sia stata legittimamente assunta in qualità di agente ausiliario ai sensi del titolo III del RAA.
Sentenza › Nel merito
punto 33
Con i suoi tre motivi di annullamento, la signora Gebhard contesta la legittimità della regolamentazione interna del Parlamento, sulla cui base il Parlamento avrebbe prelevato l'imposta comunitaria controversa.
Sentenza › Nel merito › Sul primo motivo, concernente la violazione dell'art. 78 del RAA e dell'art. 2 del regolamento n. 260/68 › Argomenti delle parti
punto 34
La signora Gebhard fa valere che non poteva essere legittimamente assoggettata all'imposta comunitaria, non rientrando né nel RAA, né, in ragione delle sue specifiche condizioni di impiego, nelle disposizioni particolari derivanti dall'applicazione dell'art. 78 del RAA.
punto 35
Se è vero che tutte le sue assunzioni sono state di breve durata, esse si sarebbero però frequentemente ripetute di anno in anno dal 1976. Orbene, la durata effettiva delle funzioni di un agente ausiliario non potrebbe superare in ogni caso un anno.
punto 36
Le disposizioni generali del RAA, contenute negli artt. 1-7, ed il cui oggetto è di definirne la sfera di applicazione ratione personae, non comporterebbero alcuna deroga in merito ad una definizione dell'agente ausiliario che sarebbe propria dell'art. 78 e che implicherebbe una deroga all'art. 52. Autorizzando una deroga alle disposizioni del titolo III del RAA soltanto in ragione delle condizioni, previste dall'accordo in questione, in materia di assunzione e di retribuzione degli agenti ausiliari assunti dal Parlamento per la durata delle sessioni, l'art. 78 consentirebbe di derogare solo ai capitoli 3, «Condizioni di assunzione», e 5, «Retribuzione e rimborso spese», del titolo III del RAA.
punto 37
Il Parlamento obietta che, a causa della deroga prevista dall'art. 78 del RAA, l'art. 52 del RAA non sarebbe neppur esso applicabile agli agenti ausiliari di sessione. Il limite temporale stabilito da tale articolo non avrebbe alcuna rilevanza in quanto la sua applicazione agli agenti ausiliari di sessione equivarrebbe alla soppressione del regime derogatorio di cui all'art. 78, mentre quest'ultimo consentirebbe proprio al Parlamento di dotarsi degli strumenti legali e pratici per gestire il personale supplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari.
Sentenza › Nel merito › Sul primo motivo, concernente la violazione dell'art. 78 del RAA e dell'art. 2 del regolamento n. 260/68 › Valutazione del Tribunale
punto 38
Come risulta dagli atti di causa, la signora Gebhard è stata assunta in qualità di interprete di conferenza, in ragione di una serie di periodi di impiego, ciascuno dei quali limitato a qualche giorno, tramite contatti informali, successivamente regolarizzati da conferme di assunzione.
punto 39
La Corte, pur avendo considerato che gli interpreti supplementari assunti dalla Commissione, sulla base di contratti di breve durata e frequentemente rinnovati di anno in anno, come nel caso della ricorrente, non hanno diritto allo status di agente comunitario ai sensi del RAA, si è tuttavia riservata espressamente di pronunciarsi sulla questione dell'applicazione della regolamentazione interna, adottata dal Parlamento a norma dell'art. 78 del RAA (sentenza 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punti 22 e 23).
punto 40
Tale articolo consente effettivamente al Parlamento, in deroga alle disposizioni del titolo III del RAA, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione. A tale scopo, la disposizione di cui è causa rinvia alle condizioni di assunzione precedentemente convenute, con riguardo al personale supplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari, fra tre istituzioni od organizzazioni europee specificamente interessate al riguardo.
punto 41
L'art. 78 del RAA è pertanto diretto a permettere all'istituzione parlamentare delle Comunità europee di soddisfare esigenze specifiche e massicce di risorse umane supplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti.
punto 42
Ne discende che il limite temporale fissato dall'art. 52, lett. b), del RAA all'assunzione degli agenti ausiliari è, per definizione, del tutto irrilevante nei confronti di tali agenti supplementari, poiché il carattere ripetitivo e la durata limitata dei loro successivi contratti partecipano, al contrario, della nozione di assunzione, nel significato attribuitole dall'art. 78 dei RAA.
punto 43
Non risulta pertanto che il Parlamento abbia ecceduto i limiti della deroga consentitagli dal Consiglio nell'art. 78 del RAA, adottando, ai sensi di tale disposizione, la regolamentazione interna applicabile agli interpreti di sessione, in quanto rientrano in tale regolamentazione, in forza del suo art. 1, soltanto gli interpreti indipendenti assunti per fornire i loro servizi al Parlamento, a orario ridotto, in occasione delle sue sedute plenarie, delle riunioni delle commissioni e di altri organi parlamentari.
punto 44
Di conseguenza, l'assunzione della ricorrente in quanto agente ai sensi dell'art. 78 del RAA le ha necessariamente conferito lo status di agente ausiliario ai sensi del titolo III del RAA.
punto 45
Poiché gli agenti ausiliari sono, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, soggetti all'imposta comunitaria, il Parlamento ha quindi effettuato le controverse trattenute dell'imposta comunitaria, in forza della propria regolamentazione interna, senza contravvenire a tale disposizione.
punto 46
Il primo motivo della ricorrente è pertanto infondato e va respinto.
Sentenza › Nel merito › Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione › Argomenti delle parti
punto 47
La ricorrente considera che, in ragione del rinvio operato dall'art. 78 del RAA all'accordo stipulato, prima della pubblicazione del RAA, tra il Parlamento, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'UEO, il titolo III del RAA integra le condizioni specifiche, determinate da tale accordo, relative all'assunzione e alla retribuzione, con esclusione di qualsiasi altro elemento, degli agenti ausiliari di sessione.
punto 48
Qualsiasi cambiamento di condizioni specifiche determinerebbe pertanto, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA. Orbene, elaborando, sulla base dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna autonoma per gli interpreti ausiliari di sessione, il Parlamento avrebbe necessariamente usurpato la competenza esclusiva che l'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione conferisce al Consiglio per stabilire il RAA.
punto 49
Inoltre, il Parlamento non avrebbe provato di aver presentato la sua regolamentazione interna, prima della sua entrata in vigore, alle altre due parti interessate, per ottenere il loro accordo.
punto 50
In ogni caso, la regolamentazione interna non può essere considerata come l'accordo ex art. 78 del RAA, poiché l'art. 3.1 della stessa, relativo alla retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione, rinvia ad una convenzione-quadro che non si applica al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO.
punto 51
Infine, poiché nessuna delle due parti dell'accordo di cui all'art. 78 del RAA assoggetta i suoi interpreti ad un'imposta sul reddito con trattenuta alla fonte, l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione interna non rientrerebbe nell'oggetto di tale accordo.
punto 52
Il Parlamento obietta che si è limitato ad emanare, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna applicabile agli interpreti assunti in qualità di agenti ausiliari di sessione, la quale è stata presentata, prima della sua entrata in vigore, perché valesse come accordo, all'esame delle altre due parti interessate.
Sentenza › Nel merito › Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione › Valutazione del Tribunale
punto 53
Come risulta dall'esame del primo motivo, la ricorrente non ha diritto di sostenere che qualsiasi cambiamento delle condizioni specifiche applicabili agli agenti ausiliari di sessione determinerebbe, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA. Il Tribunale rileva, in proposito, che l'art. 78, secondo comma, consente, al contrario, espressamente alle parti dell'accordo in questione di modificarne le disposizioni.
punto 54
Con riguardo alle modalità di adozione della regolamentazione interna in vigore, il Tribunale constata che non emerge dal fascicolo che il Consiglio d'Europa o l'Assemblea dell'UEO abbiano sollevato obiezioni nei confronti del progetto di regolamentazione interna che il segretario generale del Parlamento ha trasmesso a questi ultimi con lettere 31 marzo 1995, allo scopo di ottenerne l'accordo in forza dell'art. 78 del RAA.
punto 55
Quanto alle disposizioni sostanziali della regolamentazione interna così entrata in vigore, il Tribunale rileva che non è stato provato ch'esse abbiano ecceduto i limiti delle condizioni di assunzione e di retribuzione delineate dall'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA.
punto 56
In particolare, come ha sostenuto il Parlamento, detto accordo ha ben potuto perseguire l'obiettivo non di ottenere la rigorosa parità delle retribuzioni versate dalle tre parti dell'accordo, ma semplicemente quello di stabilire parametri di retribuzione in funzione delle necessità rispettive di ciascuna di esse.
punto 57
Infine, disponendo che la retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione è soggetta all'imposta comunitaria, in forza dell'art. 78 del RAA, l'art. 4.1 della regolamentazione interna si limita ad attuare, nei confronti degli interessati, l'art. 2, primo trattino, del regolamento n. 260/68.
punto 58
Alla luce di quanto precede, è irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cui l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione interna non rientrerebbe nell'oggetto dell'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA.
punto 59
Ne discende che il secondo motivo va respinto.
Sentenza › Nel merito › Sulla violazione dell'art. 13 del Protocollo
punto 60
La ricorrente sostiene che, siccome gli interpreti di conferenza indipendenti non rientrano nell'ambito di applicazione del RAA, il Parlamento non può assoggettarli all'imposta comunitaria, senza usurpare le competenze attribuite al Consiglio dall'art. 13 del Protocollo.
punto 61
Il Tribunale considera che, poiché gli interpreti di conferenza assunti dal Parlamento in qualità di interpreti ausiliari di sessione vanno considerati come agenti ausiliari ai sensi del titolo III del RAA, il motivo in esame può essere solo disatteso in quanto fondato su una premessa errata.
punto 62
Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto, senza che occorra quindi esaminare la seconda e la terza eccezione d'irricevibilità sollevate dal Parlamento.
Sentenza › Sulle spese
punto 63
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra la Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
punto 64
Con riguardo alla complessità del contesto normativo della presente controversia, va rigettata la domanda presentata dal Parlamento, sulla base dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, diretta alla condanna della ricorrente a rimborsargli le spese defatigatorie da essa causate. Va conseguentemente statuito che, in forza dell'art. 88 del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Tiili
Briët
Lenaerts
Potocki
Cooke
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 1998.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
V. Tiili