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Sez. 2, Sentenza n. 20482 del 06/10/2011 (Rv. 619860 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - MANDATO CONFERITO A PIÙ MANDATARI (COLLETTIVO) | Requisiti - Unicità del conferimento dell'incarico - Sufficienza - Esclusione - Conferimento del mandato per un affare d'interesse comune - Requisito ulteriore - Necessità - Conseguenza in tema di revoca del mandato collettivo.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619860-01

MANDATO - ESTINZIONE - MANDATO CONFERITO A PIÙ MANDATARI (COLLETTIVO)

Il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione dell'art. 1726 cod. civ., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)