diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2601 del 19/07/1968 (Rv. 335084 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - INTENZIONE SPECIFICA DI RECARE PREGIUDIZIO - NECESSITA - ESCLUSIONE- CONSAPEVOLEZZA DEL DIVIETO ANCHE IMPLICITO DEL POSSESSORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335084-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - INTENZIONE SPECIFICA DI RECARE PREGIUDIZIO - NECESSITA - ESCLUSIONE- CONSAPEVOLEZZA DEL DIVIETO ANCHE IMPLICITO DEL POSSESSORE - SUFFICIENZA.*

L'animus spoliandi o turbandi e insito nella volontarieta delle limitazioni arrecate al possesso altrui, cioe nell'alterazione dello stato preesistente, senza che sia necessaria l'intenzione specifica di recare pregiudizio, di guisa che sussiste spoglio o molestia, ancorche non costituisca il fine specifico dell'agente, purche consti la consapevolezza del divieto, anche tacito del possessore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)