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Sez. 3, Sentenza n. 4060 del 23/12/1968 (Rv. 337692 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DECADENZA DELLA PROROGA PER MOROSITA - CONNESSE DOMANDE RICONVENZIONALI - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Stato
decisa il 1968-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337692-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DECADENZA DELLA PROROGA PER MOROSITA - CONNESSE DOMANDE RICONVENZIONALI - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*

La Competenza a giudicare della sussistenza della morosita come causa ostativa alla proroga di un contratto agrario spetta alla Sezione specializzata per le controversie agrarie, cui e demandata anche la cognizione di eventuali domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, per titoli connessi col rapporto dedotto in giudizio. (V 484-67 mass. N. 326428, 2343-68 mass. N. 334674 n.2378-68 mass. N. 334727).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 04/08/1948 num. 1094 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)