Sez. 3, Sentenza n. 25422 del 02/12/2014 (Rv. 633780 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI | Vendita di bene da concedere in "leasing" - Avveramento della condizione - Per fatto imputabile all'utilizzatore a ciò delegato dal venditore - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI
La clausola di un contratto di compravendita, che preveda che la proprietà del bene si trasferisca all'acquirente - nella specie anche concedente del bene stesso in "leasing" - con la sottoscrizione congiunta del verbale di consegna da parte del venditore e dell'utilizzatore, si qualifica come condizione sospensiva che deve considerarsi avverata, ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., qualora l'utilizzatore non sottoscriva il verbale, poiché il venditore, demandando a quest'ultimo l'adempimento del ritiro del bene, assume su di sé, a norma dell'art. 1228 cod. civ., il rischio della sua condotta colposa che fa verificare la condizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)