Sez. 2, Sentenza n. 13233 del 25/02/2014 Ud. (dep. 21/03/2014) Rv. 258781 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Inammissibilità del ricorso - Questioni rilevabili di ufficio - Violazione dell'art. 6 della CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione, determinata dalla manifesta infondatezza dei motivi, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare di ufficio anche la violazione dell'art. 6 della CEDU, in quanto non consente l'instaurazione di un valido rapporto d'impugnazione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dai testimoni nel dibattimento in primo grado, senza procedere ad una rinnovazione dell'esame orale).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)