Sez. 1, Sentenza n. 8781 del 08/04/2026 (Rv. 677898-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità provvisoria - Mancata accettazione da parte dell'espropriato - Avvio della procedura prevista dall'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità mediante tecnici - Possibilità per l'ente espropriante di determinare l'indennità con il decreto di esproprio in misura diversa da quella risultante dalla relazione peritale - Esclusione - Facoltà per l'ente espropriante di proporre opposizione alla stima - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui il destinatario dell'espropriazione non accetti l'indennità provvisoria e, invitato dall'Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione mediante tecnici, l'ente espropriante non può con il decreto di esproprio determinare l'indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazione peritale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità di proporre opposizione, nel termine previsto dal combinato disposto degli artt. 54, comma 1, del citato d.P.R. e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima sia a esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante, diviene anche inoppugnabile.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 09/01/2011 num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)