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Sez. 2, Ordinanza n. 680 del 09/01/2024 (Rv. 669924-01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione – Conclusione del preliminare – Diritto alla provvigione – Spettanza – Successiva modificazione del contenuto del preliminare ad opera delle parti – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669924-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi.

Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)