Sez. 2, Ordinanza n. 680 del 09/01/2024 (Rv. 669924-01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione – Conclusione del preliminare – Diritto alla provvigione – Spettanza – Successiva modificazione del contenuto del preliminare ad opera delle parti – Irrilevanza.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi.
Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)