Sez. 1, Sentenza n. 1506 del 27/02/1990 (Rv. 465566 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - FIGLIO MAGGIORENNE - DIFETTI DI AUTONOMI MEZZI DI SOSTENTAMENTO - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO - RICHIESTA - CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO - LEGITTIMAZIONE AUTONOMA - SUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE - FIGLIO MAGGIORENNE - DIFETTI DI AUTONOMI MEZZI DI SOSTENTAMENTO - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO - RICHIESTA - CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO - LEGITTIMAZIONE AUTONOMA - SUSSISTENZA.*
Poiché l'Obbligo dei genitori di mantenere i figli perdura sino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto una propria autonomia ed un'indipendenza economica (ovvero versino in colpa per non essersi messi in condizione od essersi rifiutati di procurarsi un proprio reddito mediante l'espletamento di attività lavorativa), il coniuge separato o divorziato è legittimato - proprio perché si possa adempiere al detto Obbligo - ad ottenere iure proprio, e non ex capite filiorum, dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente, il quale non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento. (Conf 3570/87, mass n 452528, nella prima parte; (Conf 1589/84, mass n 433663, nella seconda parte; (Conf 5271/82, mass n 423082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)