Sez. U, Sentenza n. 12 del 07/07/1989 Cc. (dep. 15/09/1989) Rv. 182058 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - ESISTENZA IN ATTI DI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTESTANTI LA NON REPERIBILITÀ DELL'IMPUTATO - ESPERIMENTO DI TENTATIVO DI NOTIFICA DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - ESISTENZA IN ATTI DI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTESTANTI LA NON REPERIBILITÀ DELL'IMPUTATO - ESPERIMENTO DI TENTATIVO DI NOTIFICA DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITÀ.*
Per la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato è comunque necessario il previo esperimento di un tentativo di notifica da parte dello ufficiale giudiziario, anche se la polizia giudiziaria abbia già accertato che l'imputato non è reperibile in alcuno dei luoghi di residenza, domicilio o recapito, risultanti dagli Atti, in quanto la relazione dell'ufficiale giudiziario costituisce presupposto indispensabile nel procedimento di constatazione dell'irreperibilità e non può trovare equipollenti, né in documentazioni anagrafiche non seguite da un concreto esperimento di notifica, né in informazioni di polizia con le quali si attesti l'impossibilità di far pervenire gli Atti processuali all'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)