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Sez. 1, Sentenza n. 21995 del 01/09/2008 (Rv. 604495 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - PUBBLICAZIONE | Pubblicazione illecita (per assenza di consenso) di ritratto fotografico - Responsabilità solidale del fotografo con l'autore materiale della pubblicazione - Sussistenza - Fondamento - Estraneità della condotta del fotografo rispetto alla causazione del danno - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Dimostrazione specifica delle ragioni del giudizio di esonero della responsabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2008-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604495-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - PUBBLICAZIONE

La pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estranea al comportamento del fotografo, giacché l'art. 88 della legge n. 633 del 1941 attribuisce al medesimo il diritto esclusivo alla riproduzione ed alla diffusione delle sua opera. Pertanto, ove si tratti di una pubblicazione illecita (come nella specie, per l'assenza di valido consenso della persona fotografata) ed essa sia materialmente ascrivibile alla condotta di un soggetto diverso dal fotografo, perché il giudice possa escludere la responsabilità dello stesso fotografo al risarcimento del danno in solido con tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055 cod. civ.), è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del danno.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)