Sez. 2, Sentenza n. 2295 del 19/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115249 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -MOMENTO CONSUMATIVO - CRITERIO SPAZIALE E TEMPORALE - IRRILEVANZA -OCCULTAMENTO DELLA REFURTIVA SULLA PERSONA DEL LADRO NEL LUOGO DELLA SOTTRAZIONE - ABBANDONO DELLA REFURTIVA PER L'INTERVENTO DEL DERUBATO - FURTO CONSUMATO E NON TENTATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -MOMENTO CONSUMATIVO - CRITERIO SPAZIALE E TEMPORALE - IRRILEVANZA -OCCULTAMENTO DELLA REFURTIVA SULLA PERSONA DEL LADRO NEL LUOGO DELLA SOTTRAZIONE - ABBANDONO DELLA REFURTIVA PER L'INTERVENTO DEL DERUBATO - FURTO CONSUMATO E NON TENTATO.*
Il criterio spaziale e quello temporale sono irrilevanti ai fini dell'integrazione dello spossessamento nel delitto di furto. Pertanto risponde di furto consumato e non tentato colui che abbia nascosto su di se le cose rubate, ancorche abbia esercitato sulle cose stesse un potere del tutto momentaneo. (fattispecie in cui l'agente, introdottosi nell'abitazione altrui ed impossessatosi di danaro e di preziosi che occulto sulla propria persona, sorpreso quindi dal padrone di casa, riusci ad allontanarsi dall'abitazione fino all'androne dell'edificio, ove venne fermato da una guardia occasionalmente presente). (Conf 113015, 112168, 110451, 110104, anno 1969 109129, 108071, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)