Sez. T, Ordinanza n. 31761 del 10/12/2024 (Rv. 673244-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Prelievo erariale unico sulle somme giocate (cd. PREU) - Art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003 - Presunzione legale - Applicazione retroattiva - Esclusione - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di accertamento, l'art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 67, della l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), nel prevedere che l'importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell'IVA, istituisce una presunzione legale che, come previsto dal successivo comma 171, non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità, potendo, invece, l'amministrazione finanziaria per tali periodi di imposta procedere all'accertamento mediante il ricorso a presunzioni.
Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 67 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)