Sez. 1 - , Ordinanza n. 12892 del 11/05/2023 (Rv. 667896 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO | Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno Unito - Azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 126 dell'accordo) - Applicazione del regolamento UE n. 1215/2012 - Sussistenza - Fondamento - Data della richiesta di riconoscimento - Irrilevanza.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO
In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno Unito all'esito delle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 126 dell'accordo), in forza dell'art. 67, paragrafo 2, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020, si applica il regolamento UE n. 1215 del 2012, a tal fine avendosi riguardo alla data in cui è stata proposta l'azione e non già alla data in cui è chiesto il riconoscimento.
Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)