Sez. 2 - , Sentenza n. 18046 del 06/06/2022 (Rv. 664987 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Potere di liquidazione delle spese defensionali in favore del sindaco prosciolto nel merito ed a carico della amministrazione di appartenenza - Giudice contabile - Spettanza esclusiva - Esclusione - Successiva richiesta del prosciolto all'amministrazione di appartenenza di liquidazione integrativa - Possibilità - Art. 3 comma 2 bis d.l. n. 543 del 1996.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE
La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto; ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente prosciolto, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella l. n. 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)