Sez. L, Sentenza n. 11362 del 15/05/2009 (Rv. 608771 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Obblighi di sicurezza del committente - Art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Affidamento di lavori in appalto "all'interno dell'azienda" - Individuazione e portata - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
In tema di sicurezza sul lavoro, il riferimento contenuto nell'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 all'affidamento di lavori in appalto "all'interno dell'azienda" - in relazione al quale vengono previsti taluni obblighi di sicurezza a carico del committente - non può riguardare, secondo un criterio meramente topografico, solo l'opificio aziendale, ma ogni area che risulta nella disponibilità dell'impresa appaltante per la realizzazione dei suoi fini economici e che viene ad essere interessata dall'esecuzione dei lavori appaltati, rilevando a tal fine il rapporto di pertinenzialità tra siffatto ambiente lavorativo e la disponibilità che ne abbia l'impresa committente, sicché è in forza di tale legame che il committente è tenuto a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)