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Sez. 1, Sentenza n. 8511 del 22/04/2005 (Rv. 580937 - 01)

SICILIA - IGIENE E SANITÀ - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2005-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580937-01

SICILIA - IGIENE E SANITÀ - IN GENERE

In tema di protezione delle acque dall'inquinamento, l'art. 28, comma 8, della legge della Regione Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, che attribuisce alla Provincia regionale competente per territorio la competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni all'esito dell'accertamento degli illeciti amministrativi per le violazioni in materia ambientale, non può ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, che all'art. 56 demanda alla "regione" o alla "provincia autonoma" la competenza all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di accertamento degli illeciti amministrativi nell'ambito della tutela delle acque dall'inquinamento. Ed infatti la legge statale obbliga gli organi regionali ad adeguare la normativa regionale ai nuovi principi da essa stabiliti in materia (art. 1, terzo comma, seconda parte, D.Lgs. n.152 del 1999) ed al mancato adeguamento consegue soltanto il potere d'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, da parte dello Stato, per vizi di costituzionalità.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 27/04/1999 num. 10 art. 28 com. 8, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)