Sez. L, Sentenza n. 16592 del 07/08/2015 (Rv. 636785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Ordine del datore di lavoro di prestare l'attività lavorativa in violazione della legge n. 260 del 1949 - Rifiuto - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della legge n. 260 del 1949 (nella specie, nelle giornate dell'8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario), è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l'inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 23/04/1952 num. 520, Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)