Sez. 3 - , Sentenza n. 42920 del 16/05/2019 Ud. (dep. 18/10/2019) Rv. 277982 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Memoria scritta dall'imputato - Valutazione da parte del giudice - Equiparazione all'esame dibattimentale - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE
In tema di istruttoria dibattimentale, la presentazione da parte dell'imputato di una memoria a sua firma non può essere equiparata all'esame ex art. 503 cod. proc. pen., trattandosi di un atto scritto con il quale egli si sottrae al contraddittorio tra le parti, alla presenza del giudice, sulla propria versione dei fatti. (Fattispecie relativa ad un giudizio in tema di reato di violenza sessuale in cui l'imputato, ancorché ritualmente citato, non era comparso, essendosi limitato a depositare, per il tramite del difensore, una memoria scritta di cui, con il ricorso per cassazione, ha lamentato la mancata valutazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)