Sez. 3, Sentenza n. 1011 del 17/03/1997 Cc. (dep. 12/05/1998) Rv. 210861 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Immunità - Presupposti - Applicabilità estensiva o analogica - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE
L'immunità, che comporta la sottrazione per taluni soggetti all'applicabilità delle sanzioni penali, costituendo un'eccezione al principio di obbligatorietà della legge penale, non può che derivare da disposizioni legislative ed è insuscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche, come del resto avverte l'art. 3 cod. pen nel limitarla ai soli casi stabiliti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. Il diritto internazionale riconosce l'immunità ai soli Capi di Stato per il fatto che essi rappresentano i rispettivi Stati. Tutte le altre immunità non possono che sorgere da specifiche norme legislative, le quali non solo devono formulare il collegamento tra l'organo e la sua qualità di rappresentante dello Stato straniero, ma devono altresì indicare se l'esonero è generale, ovvero limitato ai fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto l'immunità non può essere riconosciuta al deputato alla sanità e sicurezza sociale del Congresso di Stato di S.Marino.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)