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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 marzo 1979, causa 86/78

Decisione
decisa il 1979-03-13
ECLI
ECLI:EU:C:1979:64

Epigrafe

Nel procedimento 86/78 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Lure nella causa dinanzi ad esso pendente fra La S.A. DES GRANDES DISTILLERIES PEUREUX, con sede in Fougerolles (Haute-Saône), e il DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-SAÔNE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT, con sede in Vesoul, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 7, 12, 34, 37 e 95 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto dalla Corte CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
La controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, e per la decisione della quale detto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale, verte sul se sia compatibile con la normativa comunitaria il diritto, chiamato «soulte», che debbono pagare i distillatori francesi degli alcool soggetti al monopolio per ottenere dall'amministrazione dello stesso, previa richiesta, la libera disponibilità di detti alcool, ai sensi dell'art. 269 dell'Allegato II del Code Général des Impôts (in prosieguo CGI), introdotto in questo codice con decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91 (JORF 8 febbraio 1974, pag. 1476), integrato dal decreto25 luglio 1977, n. 77-842 (JORF 27 luglio 1977, pag. 3928).
punto 2
Lo Stato francese ha il monopolio della produzione nazionale di alcool etilici e della vendita degli stessi (artt. 358 CGI e segg.). Cionondimeno non produce direttamente, bensì lascia questo compito ad imprese private, riservandosi la proprietà di quanto viene da queste prodotto, che esso acquista e vende in proprio (artt. 358 e 370 CGI). Fino al 1974, lo Stato francese si riservava anche l'importazione degli alcool dall'estero, ivi compresi quelli provenienti dagli altri Stati membri (art. 385 CGI, nella versione anteriore al 1974). Due sono le eccezioni alla proprietà esclusiva dello Stato degli alcool etilici così prodotti : a) sfuggono al monopolio alcune acquaviti, enumerate all'art. 358 CGI; b) l'art. 269 dell'Allegato II del CGI (Decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91), entrato in vigore il 1o aprile 1974, dispone: «Il Service des alcools può lasciare ai produttori, a loro richiesta, la libera disponibilità di determinati tipi di alcool riservati allo Stato, contro pagamento di un diritto (soulte), il cui ammontare non può superare la differenza fra il prezzo di vendita più elevato dell'alcool del monopolio e il prezzo di acquisto più basso dell'alcool di origine agricola prodotto nell'ambito dei contingenti durante la stagione precedente». Questo diritto dovrebbe costituire una specie di risarcimento per la perdita che lo Stato subisce rinunziando ad esercitare il suo diritto di monopolio. Il testo del suddetto art. 269 è stato sostituito dall'art. 1 del decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, che, da una parte, ha sostituito all'espressione «libera disponibilità di determinati tipi di alcool» l'espressione «libera disponibilità degli alcool» e che, inoltre, aggiunge alla norma precedente la seguente proposizione: «Queste norme si applicano anche agli stessi alcool importati da e originari degli Stati membri della Comunità economica europea, oppure originari di paesi terzi e messi in libera pratica in uno di detti Stati membri».
punto 3
La distilleria Peureux, attrice nella causa principale, contesta appunto la compatibilità con il diritto comunitario del «diritto» che il distillatore deve pagare perché gli venga concessa la libera disponibilità degli alcool di sua produzione, relativamente al periodo anteriore all'emendamento del citato art. 269 con decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, in considerazione del fatto che la riscossione di questo «diritto» costituisce una discriminazione ai danni degli alcool francesi «liberati» rispetto agli alcool importati dagli altri Stati membri, i quali, prima del 1977, non pagavano il «diritto» stesso.
punto 4
Il regime degli alcool commestibili importati dagli altri Stati membri ha subito, rispetto a quello degli alcool nazionali «liberati» ed assoggettati, come tali, al «diritto», un'evoluzione nel corso del tempo, sì che si possono distinguere tre periodi: I. Anteriormente al 1o aprile 1974 (data dell'entrata in vigore del Decreto n. 74-91): I prodotti a base di alcool, tanto quelli importati da altri Stati membri quanto quelli importati dai paesi terzi, sono assoggettati ad una sovrattassa sul loro contenuto alcolico quando, in deroga al monopolio, viene autorizzata la loro importazione (art. 386 CGI). II. Dopo l'entrata in vigore del Decreto n. 74-91 (1o aprile 1974) e prima dell'emendamento apportato dal Decreto n. 77-842 (29 luglio 1977): Gli alcool «liberati» pagano, a norma dell'art. 269 dell'Allegato II del CGI, il«diritto» contemplato da questa norma. Quanto agli alcool etilici importati, la loro disciplina è contenuta negli artt. 273 e 275 di questo stesso Allegato II. a) Il monopolio sulle importazioni viene mantenuto in vigore per gli alcool etilici non utilizzabili o non consumabili tali e quali (art. 273, n. 1). b) Gli alcool etilici utilizzabili o consumabili tali e quali possono venire importati liberamente, ma l'importazione di essi, tanto dai paesi terzi quanto dagli altri Stati membri, è subordinata al pagamento di una «sovrattassa di conguaglio», uguale, per il contenuto alcolico di questi prodotti, «alla differenza fra il prezzo di acquisto meno elevato praticato dal Service des alcools alla fine della stagione precedente e il prezzo di vendita dell'alcool destinato all'uso corrispondente» (art. 273, nn. 2 e 3), formula analoga a quella usata nell'art. 269 dell'Allegato II per il calcolo del «diritto». c) L'importazione dei prodotti destinati «al consumo per via orale e contenenti alcool etilico» dagli altri Stati membri era, «fino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato del settore dell'alcool» esente dalla sovrattassa di conguaglio, ma assoggettata, «quando il prezzo di vendita minimo dell'alcool neutro per il consumo per via orale nel paese d'origine è inferiore al prezzo di vendita praticato in Francia per lo stesso uso», ad una tassa di conguaglio pari alla differenza fra questi due prezzi (art. 275, n. 2). d) Le acquaviti di vino degli altri Stati membri, prodotte distillando un vino originario della Comunità, non pagano la tassa di conguaglio, bensì il«diritto» contemplato dall'art. 269 (art. 275, n. 3). III. Dopo la modifica dell'Allegato II con Decreto 77-842 (29 luglio 1977) Il regime degli alcool nazionali dei quali il monopolio concede al produttore la libera disponibilità rimane invariato: essi sono assoggettati al «diritto» contemplato dall'art. 269 dell'Allegato II. Quanto alle importazioni da paesi terzi, la situazione resta invariata. L'importazione degli alcool etilici non utilizzabili o consumabili tali e quali resta sottoposta al monopolio dello Stato. L'importazione dei prodotti utilizzabili e consumabili è libera, ma assoggettata alla sovrattassa di conguaglio. Quanto alle importazioni dagli altri Stati membri, sembra che il monopolio sia stato soppresso per gli alcool grezzi (prodotti non utilizzabili, o non consumabili tali e quali), di guisa che l'importazione, sia degli alcool grezzi che dei prodotti utilizzabili e consumabili tali e quali e dei prodotti contenenti alcool etilico commestibile, è libera ed esente dalla sovrattassa di conguaglio, mentre la tassa di conguaglio viene soppressa. Invece, questi alcool importati dagli altri Stati membri pagano lo stesso «diritto» che paga il prodotto equivalente francese per essere «liberato».
punto 5
Considerando la normativa or ora descritta come incompatibile, in via principale, con l'art. 37 (riordinamento del monopolio) e, in via subordinata, con gli artt. 5 e 7 del Trattato, l'attrice nella causa principale ha citato l'amministrazione francese competente dinanzi al Tribunal de grande instance di Lure per sentirla condannare alla restituzione dei «diritti» che essa ha dovuto pagare, per il valore complessivo di 399435 FF, fra il 6 febbraio 1970 ed il 6 ottobre 1976, per acquaviti di pere Williams da essa pro dotte e delle quali aveva chiesto ed ottenuto la libera disponibilità. Il giudice nazionale adito, dopo aver accertato che questa domanda era soggetta a prescrizione, ai sensi della legislazione francese in materia, per tutti i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1974, prima di procedere oltre ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione del se l'esistenza di un monopolio dello Stato francese sulla produzione di determinate acquaviti, il quale implica la riscossione a favore dello Stato, nei casi in cui la disponibilità di dette acquaviti è lasciata ai produttori, di una «soulte de rétrocession», sia compatibile — dal 1o gennaio 1975 o da una data successiva — con l'art. 37 del Trattato di Roma che vieta qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea nelle operazioni d'importazione e d'esportazione.
punto 6
Pare che si possa dedurre da quanto accertato dal giudice nazionale circa la prescrizione di una parte della domanda relativa ai pagamenti anteriori al 1o gennaio 1975, dalla formulazione della questione pregiudiziale e dalla data dell'ultimo dei pagamenti controversi, che la situazione giuridica da prendere in considerazione al fini della decisione sulle questioni sollevate sia solamente quella che risulta dalla legislazione nazionale in esame, come modificata dal Decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91, prima della modifica apportata col Decreto 25 luglio 1977, n. 77-842. Nonostante questo fatto, da alcuni punti della motivazione della sentenza di rinvio pare si debba desumere che il giudice nazionale chiede una pronunzia anche in merito alla situazione successiva all'entrata in vigore del Decreto 25 luglio 1977.
punto 7
La sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte il 28 marzo 1978. Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, l'attrice nella causa principale, il Governo francese e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Il Governo francese osserva anzitutto che, mettendo in questione il diritto (soulte) cosiddetto di riacquisto (de rétrocession), il giudice a quo mette in questione la stessa sopravvivenza del monopolio degli alcool in Francia, in quanto tale «diritto» costituisce la contropartita della rinunzia, da parte dello Stato, al diritto di monopolio, sicché, se si arrivasse ad una situazione in cui i produttori francesi potessero ottenere la libera disponibilità dell'alcool da essi prodotto senza pagare il «diritto», verrebbe svuotato di contenuto lo stesso principio del monopolio sul detto alcool a favore dello Stato. Orbene, l'art. 37 del Trattato, benché contempli il riordinamento dei monopoli nazionali di carattere commerciale, non impone tuttavia la loro abolizione, bensì unicamente il loro riordinamento in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio.
paragrafo 2
Nel caso in esame, la questione è se l'attuale disciplina del «diritto», in seguito al riordinamento del monopolio dell'alcool effettuato dalla Francia in adempimento della norma comunitaria, abbia o meno carattere discriminatorio.
paragrafo 3
Passando all'esame di tale questione, il Governo francese opera una distinzione fra la disciplina dell'alcool grezzo e quella dei prodotti contenenti alcool etilico.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni del Governo francese › a) Quanto all'alcool grezzo:

paragrafo 1
Il Governo francese ritiene che la riscossione del «diritto» non configuri una discriminazione né per le esportazioni negli altri Stati membri, né sul mercato nazionale, poiché il «diritto» stesso non viene riscosso sull'esportazione dell'alcool «liberato».
paragrafo 2
Sul mercato interno, il produttore francese di alcool grezzo riservato allo Stato paga un «diritto» per acquistare la libera disponibilità dell'alcool di sua produzione. Ma, dopo la riforma del 1977, l'importatore di alcool dagli altri Stati membri paga lo stesso «diritto», sicché non sussiste alcuna discriminazione fra i cittadini degli Stati membri.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni del Governo francese › b) Quanto ai prodotti alcolici utilizzabili o consumabili tali e quali:

paragrafo 1
Secondo il Governo francese, bisogna distinguere fra la situazione precedente al Decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, e quella risultante dal riordinamento effettuato con questo Decreto.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni del Governo francese › b) Quanto ai prodotti alcolici utilizzabili o consumabili tali e quali: › Prima del 1977

paragrafo 1
Sul mercato nazionale, i fabbricanti di prodotti contenenti alcool «liberato» pagavano effettivamente il «diritto», ma quest'onere era almeno compensato, dal punto di vista della concorrenza, dall'esistenza della tassa di conguaglio (art. 275 dell'Allegato II del CGI, inserito nel Decreto n. 74-91), alla quale erano soggetti i prodotti alcolici importati dagli altri Stati membri. D'altra parte, in caso di esportazione di prodotti alcolici, il «diritto» al quale era soggetto l'alcool di produzione nazionale «liberato», contenuto in questi prodotti, veniva anch'esso rimborsato. Non vi era dunque alcuna discriminazione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni del Governo francese › b) Quanto ai prodotti alcolici utilizzabili o consumabili tali e quali: › Dopo il 1977

paragrafo 1
Per adeguarsi alla norma comunitaria, il Governo francese procedeva, nel luglio 1977, al riordinamento del regime economico francese dell'alcool. La tassa di conguaglio gravante sull'alcool contenuto nelle bevande alcoliche provenienti dal mercato comune era stata soppressa, mentre la possibilità, per i produttori nazionali di alcool riservato allo Stato, di ottenere la libera disponibilità dell'alcool da essi prodotto contro pagamento del «diritto» era stata generalizzata. Da quel momento, tutti gli alcool grezzi di provenienza comunitaria entravano liberamente in Francia, alla sola condizione di pagare il suddetto «diritto». Il sistema instaurato riguardava ormai unicamente gli alcool grezzi, con la conseguenza, per quanto concerne l'esonero dal «diritto», che questo può ormai avere luogo solamente in caso di esportazione dell'alcool grezzo.
paragrafo 2
Tuttavia, questa riforma ha come conseguenza che i fabbricanti nazionali di prodotti contenenti alcool etilico si trovano ora, apparentemente, trattati in modo diseguale rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati membri, giacché l'obbligo di pagare un «diritto» all'importazione in Francia ai sensi dell'art. 269, n. 1, dell'Allegato II (come integrato nel 1977) vale unicamente per gli alcool grezzi e non per gli alcool utilizzabili o consumabili tali e quali. Tuttavia, questa discriminazione è solo apparente dato che, in mancanza di un'organizzazione comune del mercato dell'alcool, il regime nazionale di monopolio statale dell'alcool etilico, del quale il «diritto» costituisce un corollario essenziale, offre garanzie non solo ai produttori, bensì anche agli utilizzatori dell'alcool, nel senso che questi hanno la sicurezza dell'approvvigionamento, cosicché l'onere imposto ai fabbricanti costituisce la contropartita di questa garanzia.
paragrafo 3
Il Governo francese conclude che a questo regime, ed in particolare al «diritto», non può essere attribuito carattere discriminatorio.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni dell'attrice nella causa principale

paragrafo 1
Riassumendo, anzitutto, gli antefatti della causa, l'attrice nella causa principale sottolinea che la discriminazione da essa lamentata è quella subita dalla produzione nazionale rispetto alla produzione degli altri Stati' membri. L'art. 37 (monopoli) e gli artt. 5 e 7 del Trattato riguardano sia questa discriminazione «a rovescio», sia quella ai danni dei prodotti degli altri Stati membri.
paragrafo 2
L'attrice ritiene, come il Governo francese, che sia opportuno distinguere fra il regime precedente al Decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, e quello instaurato da questo testo legislativo. A suo parere, se è vero che non sussiste più la discriminazione da quando il Decreto, completando l'art. 269 dell'Allegato II del CGI, ha assoggettato l'importazione degli alcool (grezzi) dagli altri Stati membri al pagamento dello stesso diritto al quale sono soggetti gli alcool nazionali «liberati», ciò non vale per il periodo precedente, dall'entrata in vigore del Decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91, a quella del Decreto 25 luglio 1977, n. 77-842.
paragrafo 3
Durante questo periodo, che va dal 1o aprile 1974 al 29 luglio 1977, il regime degli «alcool liberati contro pagamento di un “diritto”» costituisce un monopolio di Stato ai sensi dell'art. 37 del Trattato, poiché, anche in assenza di diritti esclusivi di importazione e di esportazione, il monopolio degli alcool, grazie all'obbligo di consegna imposto ai fornitori nazionali, influenza, o permette di influenzare, gli scambi fra Stati membri.
paragrafo 4
Ciononostante, questo monopolio, in quanto implica il pagamento del «diritto» in esame, non garantisce, come invece richiede questa norma, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri nelle condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio. Inoltre, pur se non fosse incompatibile con l'art. 37, la riscossione del «diritto» sarebbe incompatibile con gli artt. 5 e 7 del Trattato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni dell'attrice nella causa principale › Sul mercato francese

paragrafo 1
La discriminazione consiste nel fatto che gli alcool nazionali «liberati» sono soggetti al «diritto» e le bevande alcoliche nazionali contenenti alcool «liberato» vi sono soggette pro quota, mentre gli alcool utilizzabili o consumabili tali e quali (ivi compresi gli alcool commestibili) provenienti dagli altri Stati membri entrano in Francia liberamente, senza pagare il «diritto». Questo argomento non può venire aggirato con la considerazione che, durante lo stesso periodo e grazie allo stesso Decreto n. 74-91, gli alcool utilizzabili o consumabili tali e quali provenienti dagli altri Stati membri erano assoggettati, a seconda dei casi, alla sovrattassa di conguaglio (art. 273), o alla tassa di conguaglio (art. 275), dato che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ed in particolare dalle sentenze nelle cause n. 45/75 (sentenza 17/2/1976, Rewe, monopolio tedesco degli alcool, Racc. pag. 181); n. 59/75 (sentenza 3/2/1976, Manghera, monopolio italiano dei tabacchi, Racc. pag. 91); n. 91/75 (sentenza 17/2/1976, Miritz, monopolio tedesco degli alcool, Racc. pag. 217) si evince che le sovrattasse e le tasse di conguaglio sono incompatibili con il divieto di discriminazione sancito dagli artt. 37, 5, 7, e con l'art. 95 del Trattato. Dato che i divieti stabiliti da queste norme sono direttamente efficaci, dette tasse, gravanti sugli alcool importati dagli altri Stati membri, erano illegali e non dovute. Ne deriva che, poiché le importazioni di alcool dagli altri Stati membri non sono soggette a detta sovrattassa o tassa di conguaglio, si avrebbe una discriminazione qualora gli alcool nazionali «liberati» dal monopolio dovessero cionondimeno venire assoggettati al «diritto». Da ciò si deduce che questo è incompatibile con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 37 e con quello derivante dall'art. 7.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni dell'attrice nella causa principale › Sul mercato degli altri Stati membri

paragrafo 1
In questo caso, la discriminazione consiste nel fatto che gli alcool francesi «liberati», ovvero le bevande alcoliche francesi che contengono alcool «liberato» e destinate all'esportazione, divengono non competitive per essere state assoggettate a detto «diritto», il quale può solo aumentare i costi e rendere necessariamente meno competitivo il prodotto sui mercati esteri.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › C — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Dopo avere richiamato gli antefatti della sua azione relativa al riordinamento, ai sensi dell'art. 37 del Trattato, del monopolio francese degli alcool, e dopo avere osservato che con l'applicazione, fra l'altro, dei principi enunziati nella sentenza della Corte di giustizia 17 febbraio 1976 (causa 91/75, già citata), essa aveva chiesto ed ottenuto dal Governo francese che questo, con decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, sopprimesse, per tutti gli alcool provenienti dagli altri Stati membri e utilizzabili o consumabili tali e quali, la sovrattassa di conguaglio contemplata dall'art. 273, e la tassa di conguaglio contemplata dall'art. 275 dell'Allegato II del CGI, modificato dal Decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91, la Commissione rileva che, a suo parere, la causa principale trae origine dal fatto (conseguenza del Decreto 25 luglio 1977, n. 77-842) che l'alcool puro (materia prima) contenuto nelle bevande alcoliche importate non era soggetto al pagamento del «diritto», mentre lo stesso alcool, contenuto nelle bevande alcoliche fabbricate in Francia, vi era soggetto.
paragrafo 2
Passando poi all'esame della questione sollevata, la Commissione ritiene che la si debba riformulare nel senso che essa mira ad accertare se sia compatibile con il Trattato un tributo, quale il diritto di riacquisto (soulte de rétrocession) sopra menzionato, al quale sono soggetti taluni operatori che esercitano la loro attività nello Stato membro in esame, mentre gli operatori che esercitano la loro attività negli altri Stati membri e fabbricano prodotti simili non vi sono soggetti all'atto dell'importazione. Secondo la Commissione, per rispondere è necessario valutare il tributo in esame sotto il profilo, nell'ordine, degli artt. 37, 34, 95 e 7 del Trattato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › C — Osservazioni della Commissione › a) Quanto all'art. 37 del Trattato (monopoli commerciali)

paragrafo 1
Secondo la Commissione, questa norma non si applica più nel caso in esame, dato che il regime francese degli alcool — benché costituisca ancora un monopolio di produzione — non è più un monopolio commerciale ai sensi dell'art. 37 del Trattato.
paragrafo 2
La proprietà esclusiva degli alcool prodotti in territorio francese, che lo Stato ha riservato a se stesso, è in realtà, in forza dell'art. 222 del Trattato, compatibile con questo, mentre il diritto esclusivo dello Stato di vendere «la merce di sua proprietà», cioè i prodotti dei quali esso si riserva la proprietà, non rientra nell'art. 37. Senz'altro, con la sua politica di vendita degli alcool di cui egli si è riservato la proprietà, lo Stato è in grado di influenzare gli scambi fra gli Stati membri, ma una simile azione rientra, piuttosto, nell'art. 86 del Trattato. Invece, il Service des alcools non ha più il diritto esclusivo di importazione, di esportazione e di vendita degli alcool riservati allo Stato e, poiché questi diritti esclusivi costituiscono l'essenza stessa del monopolio, la loro eliminazione implica l'abolizione di questo. Ne deriva, secondo la Commissione, che il ricorso all'art. 37, n. 1, per vietare le discriminazioni introdotte o mantenute in vigore da uno Stato membro ai danni di taluni suoi cittadini è precluso dalla fine del periodo transitorio.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › C — Osservazioni della Commissione › b) Quanto agli artt. 12 e 34 del Trattato (tasse e misure d'effetto equivalente a diritti di dogana o a restrizioni quantitative all'esportazione)

paragrafo 1
Il «diritto», dato che grava sulla produzione nazionale, indipendentemente dal fatto che questa venga venduta sul mercato interno oppure esportata, non costituisce né una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, né una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › C — Osservazioni della Commissione › c) Quanto all'art. 95, n. 1, del Trattato (tributi interni)

paragrafo 1
L'art. 95 non vieta di riscuotere sui prodotti nazionali tributi superiori a quelli gravanti sugli analoghi prodotti importati, cosicché il «diritto» controverso non è incompatibile con l'art. 95.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › C — Osservazioni della Commissione › d) Quanto all'art. 7 del Trattato (discriminazione in base alla nazionalità)

paragrafo 1
Nonostante l'art. 7 si riferisca alle discriminazioni in base alla nazionalità, ci si potrebbe chiedere se, con interpretazione estensiva, esso non si applichi alle discriminazioni in base all'ubicazione della produzione, indipendentemente dalla nazionalità del produttore. A favore dell'applicazione dell'art. 7 a questa fattispecie si possono far valere i seguenti argomenti:
paragrafo 2
il principio di non-discriminazione è uno dei principi fondamentali del Trattato, di cui le varie norme non sono che l'espressione, e, di conseguenza, la sua formulazione permette di rendersi conto che il divieto di discriminazione riguarda anche i cittadini nazionali, ovvero taluni fra questi, oltre che i cittadini degli altri Stati membri; la formulazione degli artt. 37, 40, n. 3, 2o comma, e 48 del Trattato, è la prova che il Trattato non vuole limitare il concetto di discriminazione ai soli cittadini degli altri Stati membri; l'efficacia diretta riconosciuta all'art. 7 rende inammissibile che esso venga sottoposto a limitazioni; in taluni Stati membri, ad esempio la Repubblica federale di Germania, contro un tributo siffatto possono essere invocati i diritti fondamentali, qualora la disparità di trattamento fra gli operatori nazionali e gli operatori degli altri Stati membri non sia giustificata da considerazioni obiettive.
paragrafo 3
La Commissione, tuttavia, propende per l'inapplicabilità dell'art. 7 all'ipotesi in esame. Essa argomenta a questo proposito come segue:
paragrafo 4
l'economia generale del Trattato si fonda sull'attuazione di norme destinate ad impedire agli Stati membri di discriminare i cittadini degli altri Stati membri, lasciando a ciascuno di essi il compito di tutelare i propri cittadini. In definitiva, le misure che provocano discriminazioni a rovescio hanno, per lo più, uno scopo indirettamente positivo per tutti i cittadini dello Stato membro in questione; l'interpretazione che la Commissione dà dell'art. 37 fa escludere che questa norma possa impedire le «discriminazioni a rovescio». In caso contrario il Trattato permetterebbe, per i prodotti ai quali questo articolo si riferisce, di andare al dilà di quanto stabilito dagli artt. 30 e 34; il carattere comprensivo del divieto dell'art. 48, per quanto riguarda i lavoratori, costituisce un'eccezione che, ad esempio, non ha riscontro nell'art. 52 che riguarda la libertà di stabilimento; le norme nazionali alle quali si riferisce l'art. 100 del Trattato possono eventualmente costituire discriminazioni a rovescio. Tuttavia, esse non sono vietate, bensì debbono venire eliminate mediante l'armonizzazione; l'art. 92 ammette talune categorie di aiuti, senza però imporre agli Stati membri di porli in essere. Ne risulta che questi hanno la facoltà, rinunziandovi, di discriminare i propri cittadini; il divieto di discriminazione imposto al legislatore comunitario riguarda il livello comunitario; gli obblighi degli Stati membri, invece, si collocano al livello nazionale. In definitiva, è con l'armonizzazione che si deve giungere a sopprimere queste discriminazioni a rovescio.
paragrafo 5
In conclusione, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che un onere del genere di quello di cui all'art. 269 dell'Allegato II del CGI della Repubblica francese, cui sono soggetti determinati prodotti nazionali ed al quale non sono soggetti i prodotti analoghi originari o provenienti dagli altri Stati membri, non è incompatibile con il Trattato CEE.
paragrafo 6
L'attrice nella causa principale, rappresentata dagli avvocati J. Imbach, del foro di Strasburgo, e P. Didier, del foro di Bruxelles; il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal suo consigliere M. Bessou, e la Commissione delle Comuniti europee, rappresentata dal suo agente M. Béraud, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 7
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 dicembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 6 gennaio 1978, pervenuta alla Corte il 28 marzo successivo, il Tribunal de grande instance di Lure ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 37 del Trattato;
punto 2
tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra l'attrice nella causa principale e l'amministrazione fiscale francese, relativa alla compatibilità con il diritto comunitario del diritto chiamato «soulte», riscosso dall'amministrazione sugli alcool etilici che, a richiesta del produttore, sono lasciati a disposizione di questo e sono quindi esenti dall'obbligo di cessione allo Stato;
punto 3
il giudice nazionale, cui l'attrice aveva chiesto la restituzione di «soultes» ch'essa riteneva fossero state riscosse indebitamente, ha sollevato la seguente questione pregiudiziale: «Se l'esistenza di un monopolio dello Stato francese per la produzione di determinate acquaviti quale quella di pera Williams, il quale implica la riscossione a favore dello Stato — nei casi in cui la disposizione di dette acquaviti è lasciata ai produttori — di una “soulte de rétrocession”, sia compatibile — dal 1o gennaio 1975 o da una data successiva — con l'art. 37 del Trattato di Roma che vieta ogni discriminazione fra cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea nelle operazioni d'importazione e d'esportazione».
punto 4
Risulta evidente, tanto dalla pronunzia del giudice nazionale, quanto dal tenore della questione sollevata, che l'interpretazione del diritto comunitario, ed in particolare dell'art. 37 del Trattato, è stata chiesta per rendere possibile al detto giudice di risolvere la questione della compatibilità con questa norma di certe peculiarità del monopolio francese degli alcool etilici;
punto 5
a questo proposito, il giudice nazionale distingue due successivi periodi, il primo riguardante il regime dell'alcool in vigore dopo l'emendamento introdotto con decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91 (JORF 8 febbraio 1974, pag. 1476), fino alla modifica introdotta dal decreto 25 luglio 1977, n. 77-842 (JORF 27 luglio 1977, pag. 3928), il secondo riguardante lo stesso regime, nella forma attualmente in vigore, dopo la modifica apportata dal secondo di detti decreti;
punto 6
per quanto sembri che dinanzi al giudice nazionale siano unicamente controverse le «soultes» pagate prima dell'entrata in vigore del decreto 25 luglio 1977, spetta al giudice nazionale, a causa della separazione delle competenze stabilita dall'art. 177 del Trattato, valutare in che misura l'interpretazione del diritto comunitario gli sia necessaria per emettere la sua pronunzia, in modo che nel risolvere la questione si terrà conto delle situazioni createsi durante i due periodi sopra indicati.

SENTENZA › In diritto › a) Quanto al periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91 e quella del decreto 25 luglio 1977, n. 77-842

punto 7
Nel periodo preso in considerazione, il monopolio di Stato degli alcool etilici era disciplinato essenzialmente dal Libro 1°, 1a parte, Titolo III (Imposte indirette e monopoli fiscali), Capitolo I, Sezione I, lettera B (Regime economico) del code général des impôts (CGI), e dall'Allegato II del suddetto codice;
punto 8
ai sensi dell'art. 358 e seguenti del CGI, il monopolio implica l'obbligo dei produttori di alcool etilico stabiliti in Francia, in ogni caso nella Francia metropolitana, di riservare allo Stato la loro produzione di alcool etilico, ad eccezione di determinati alcool espressamente enumerati dal suddetto art. 358;
punto 9
il volume di questa produzione è regolato da contingenti stabiliti annualmente, attribuiti dal ministro competente alle varie imprese produttrici, tenendo conto delle possibilità tecniche di queste;
punto 10
a questo obbligo di consegna corrisponde l'obbligo del monopolio di acquistare gli alcool suddetti, a prezzi stabiliti periodicamente con decreto del ministro delle finanze;
punto 11
gli alcool acquistati dallo Stato sono da esso rivenduti, per qualsiasi uso, a prezzi fissati anch'essi d'autorità;
punto 12
tuttavia, in forza dell'art. 269 dell'Allegato II del CGI (norma introdotta con decreto 6 febbraio 1974), il Service des alcools può lasciare ai produttori, a loro domanda, la libera disponibilità di determinati alcool, in linea di principio riservati allo Stato, contro pagamento di un diritto chiamato «soulte»;
punto 13
così, nel periodo in esame, si potevano distinguere tre categorie di alcool etilico di produzione nazionale, cioè gli alcool liberi — quindi fuori dal monopolio —, gli alcool riservati al monopolio ed acquistati da questo e gli alcool «liberati» — cioè riservati in linea di principio al monopolio, ma lasciati nella libera disponibilità dei produttori e soggetti, in questo caso, al pagamento del «diritto» (soulte).
punto 14
In base all'art. 385 del CGI, l'importazione degli alcool è riservata allo Stato;
punto 15
tuttavia, per quanto riguarda gli alcool etilici utilizzabili o consumabili tali e quali e le acquaviti e le bevande alcoliche provenienti dagli altri Stati membri, il monopolio delle importazioni è stato abrogato, in particolare con il decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91 emanato nell'ambito del riordinamento del monopolio in attuazione dell'art. 37 del Trattato, cosicché, dopo l'entrata in vigore di questo decreto, detti alcool, acquaviti e bevande alcoliche possono venire importate dagli altri Stati membri e vendute in Francia;
punto 16
gli alcool importati utilizzabili o consumabili tali e quali erano soggetti, in forza dell'art. 273 dell'Allegato II, ad una «sovrattassa di conguaglio», il metodo di calcolo della quale è molto simile a quello per la determinazione del «diritto» riscosso sugli alcool nazionali liberati;
punto 17
ciononostante, a norma dell'art. 275 dello stesso Allegato, i «prodotti destinati ad uso alimentare contenenti alcool etilico» provenienti dagli altri Stati membri erano esenti dalla «sovrattassa di conguaglio», ma soggetti ad una «tassa di conguaglio», quando il prezzo minimo di vendita dell'alcool puro da bere nel paese d'origine risultava inferiore al prezzo di vendita praticato in Francia per lo stesso uso;
punto 18
tuttavia, secondo lo stesso articolo 275, gli alcool etilici importati dagli altri Stati membri erano esentati da questa «tassa di conguaglio» quando si trattava di alcool identici a quelli che, se di produzione nazionale, sfuggono al monopolio (alcool liberi);
punto 19
si evince dai vari testi e, d'altra parte, non è controverso che la «tassa di conguaglio» sugli alcool da bere importati dagli altri Stati membri ha lo scopo, ed in ogni caso l'effetto, di impedire che detti alcool, quando sono dello stesso tipo degli alcool nazionali sottoposti al monopolio, possano essere venduti in Francia ad un prezzo inferiore al prezzo minimo di vendita stabilito dal monopolio per gli alcool che esso mette sul mercato.

SENTENZA › In diritto › b) Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto 25 luglio 1977, n. 77-842

punto 20
In seguito, in particolare, alle sentenze della Corte di giustizia 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Racc. pag. 181, e causa 91/75, Miritz, Racc. pag. 217), relative a certe peculiarità del monopolio tedesco degli alcool, la Commissione ha ritenuto che la «tassa di conguaglio» sopra descritta fosse imcompatibile con l'obbligo, sancito dall'art. 37 del Trattato, di procedere al riordinamento dei monopoli nazionali di carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio;
punto 21
secondo il dispositivo della sentenza nella causa 91/75 (Miritz, sopra citata), l'art. 37 osta a che uno Stato membro riscuota una tassa gravante sul solo prodotto importato da un altro Stato membro e mirante a compensare la differenza fra il prezzo di vendita praticato nel paese esportatore ed il prezzo, più elevato, pagato dal monopolio nazionale ai produttori della merce nazionale corrispondente;
punto 22
in seguito ad uno scambio di opinioni fra la Commissione e il Governo francese, questo adottava il decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, entrato in vigore il 29 luglio 1977;
punto 23
ai sensi dell'art. 3 di detto decreto, veniva abrogato l'art. 275 dell'Allegato II del code général des impôts, relativo all'istituzione della «tassa di conguaglio» su determinati tipi di alcool provenienti da altri Stati membri;
punto 24
ai sensi dell'art. 2 del detto decreto, i prodotti utilizzabili o consumabili tali e quali, contenenti alcool etilico ed importati da altri Stati membri sono anch'essi esenti dalla «sovrattassa di conguaglio» di cui all'art. 273 dell' Allegato II;
punto 25
invece, a norma dell'art. 1 del decreto, gli alcool etilici importati dagli altri Stati membri, identici agli alcool etilici che debbono obbligatoriamente essere ceduti al monopolio quando sono di produzione nazionale, sono soggetti, al momento dell'importazione, allo stesso «diritto» al quale sono soggetti gli alcool etilici nazionali liberati dal vincolo di cessione al monopolio.
punto 26
La risposta al giudice nazionale dev'essere formulata alla luce di queste peculiarità della normativa nazionale in esame;
punto 27
dinanzi a detto giudice, l'attrice nella causa principale deduce: a) quanto al periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91, e quella del decreto 25 luglio 1977, n. 77-842, di essere stata soggetta, per quanto riguarda gli alcool da essa prodotti, all'obbligo di pagare un «diritto» sugli alcool liberati, a sua richiesta, dal vincolo di cessione al monopolio, mentre i prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri non erano colpiti da un tributo simile o, in ogni caso, erano soggetti solamente ad un tributo — nel caso in esame la «tassa di conguaglio» — incompatibile con il Trattato e quindi non dovuto, situazione che l'attrice considera incompatibile con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 37 del Trattato; b) quanto al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto 25 luglio 1977, di essere soggetta all'obbligo di pagare un «diritto» sugli alcool «liberati» da essa prodotti, mentre gli alcool analoghi prodotti in un altro Stato membro sfuggono a questo tributo, con la conseguenza che i prodotti dell'attrice subiscono una discriminazione sui mercati degli altri Stati membri dove essa li esporta.
punto 28
Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata verte sostanzialmente sui seguenti punti: a) se l'art. 37, n. 1, in quanto obbliga gli Stati membri a procedere al riordinamento dei monopoli di carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri, osti a che i prodotti nazionali soggetti al monopolio siano colpiti da tributi che non gravano, o gravano solo in misura ridotta, sui prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri; b) se lo stesso art. 37, n. 1, vieti di colpire i prodotti nazionali soggetti al monopolio con oneri o tributi superiori a quelli gravanti sul prodotto analogo in un altro Stato membro, quando il prodotto nazionale è destinato ad essere importato in quest'altro Stato membro.

SENTENZA › In diritto › Sul primo punto della questione

punto 29
Il rapporto che deve esistere fra i tributi interni che colpiscono i prodotti nazionali e quelli che colpiscono i prodotti importati dagli altri Stati membri è disciplinato dall'art. 95 del Trattato secondo il quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri tributi interni, di qualunque genere, superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, agli analoghi prodotti nazionali.
punto 30
L'art. 37, n. 1, vietando, alla scadenza del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento e di smercio, riguarda non solo le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente, bensì anche, come è stato accertato dalla Corte di giustizia con la sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, già citata) qualsiasi tributo «che abbia per effetto di discriminare le merci importate rispetto ai prodotti nazionali soggetti al regime monopolistico»;
punto 31
dunque, alla fine del periodo transitorio, l'art. 37, n. 1, non consente più di derogare al divieto dell'art. 95, che si applica integralmente al regime fiscale dei prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali, indipendentemente dal fatto che questi rientrino in un monopolio commerciale.
punto 32
L'art. 95, benché vieti a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali, non vieta di applicare ai prodotti nazionali tributi superiori a quelli che colpiscono i prodotti importati;
punto 33
le diseguaglianze di questo genere non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 95, bensì derivano dalle peculiarità delle legislazioni nazionali non armonizzate in settori di competenza degli Stati membri.
punto 34
Quand'anche si dovesse ammettere che l'art. 37 vieta, non solo di svantaggiare i prodotti importati rispetto a quelli nazionali soggetti al monopolio, bensì anche di svantaggiare questi rispetto ai prodotti importati, non ne deriverebbe il divieto, per gli Stati membri, di applicare ai prodotti nazionali, rientranti o meno nel monopolio, tributi superiori a quelli che colpiscono gli analoghi prodotti importati;
punto 35
l'art. 37 riguarda infatti solo le attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio, ma non si applica alle norme nazionali che esulano dall'esercizio di questa specifica funzione;
punto 36
il fatto che dei prodotti siano o meno colpiti da un tributo nazionale, a seconda che essi rientrino o meno nell'ambito del monopolio o a seconda che essi possano, o meno, essere liberati del vincolo di cessione, non è un elemento che condizioni l'espletamento della funzione specifica del monopolio;
punto 37
il rapporto fra questo tributo e quello al quale sono soggetti i prodotti analoghi importati che sfuggono anch'essi al monopolio è, quindi, disciplinato dall'art. 95 e non dall'art. 37, n. 1, del Trattato, indipendentemente dalla maggiore o minore ampiezza della portata di questi;
punto 38
il primo punto della questione va quindi risolto nel senso che né l'art. 95 né l'art. 37 del Trattato ostano a che uno Stato membro colpisca un prodotto nazionale — in particolare determinate acquaviti — indipendentemente dal fatto che esso sia soggetto ad un monopolio commerciale, con tributi nazionali di qualsiasi genere superiori a quelli gravanti sui prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri.

SENTENZA › In diritto › Sul secondo punto della questione

punto 39
Se, come si evince dalla soluzione data al primo punto della questione, è lecito ad uno Stato membro colpire un prodotto nazionale con tributi nazionali superiori a quelli gravanti sull'analogo prodotto importato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un prodotto nazionale che, in questo Stato membro, rientra in un monopolio commerciale, a fortiori gli è lecito colpire un prodotto nazionale con tributi interni superiori a quelli gravanti sull'analogo prodotto in un altro Stato membro;
punto 40
diseguaglianze di questo genere derivano dai poteri degli Stati membri in materia fiscale, e ad esse non si applicano né l'art. 95 né l'art. 37 del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 41
Le spese sostenute dal Governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 42
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Lure con sentenza 6 gennaio 1978, dichiara: Né l'art. 37, né l'art. 95 del Trattato CEE ostano a che uno Stato membro colpisca un prodotto nazionale — in particolare determinate acquaviti — indipendentemente dal fatto che esso sia soggetto ad un monopolio commerciale, con tributi nazionali superiori a quelli gravanti sui prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze