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Sez. 2, Sentenza n. 20989 del 06/10/2014 (Rv. 632395 - 01)

CONSORZI - VOLONTARI | Consorzi di urbanizzazione - "Abbandono liberatorio" del consorziato - Divieto - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632395-01

CONSORZI - VOLONTARI

In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 cod. civ., che consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)