Sez. 5, Ordinanza n. 27332 del 22/10/2024 (Rv. 672726-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni fiscali - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di dichiarazioni fiscali, l'errore commesso dal contribuente è emendabile quando ne possa derivare l'assoggettamento a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, poiché la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)