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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 aprile 1984, causa 108/83

Decisione
decisa il 1984-04-10
ECLI
ECLI:EU:C:1984:156

Epigrafe

Nella causa 108/83, Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal suo agente Julien Alex, direttore delle relazioni economiche internazionali presso il ministero degli affari esteri, con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal suo direttore generale Francesco Pasetti-Bombardella e dal consigliere giuridico Roland Bieber, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria del Parlamento europeo, Lussemburgo, Kirchberg, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento della risoluzione del Parlamento europeo 20 maggio 1983 «sulle conseguenze da trarre dall'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 7 luglio 1981, della relazione Žagari» (GU C 161, pag. 155), LA CORTE composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici, avvocato generale. G.F. Mancini cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA. › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA. › In fatto › I — Gli antefatti

punto 1
Il 9 marzo 1983 l'on, von Hassel presentava al presidente del Parlamento europeo una proposta di risoluzione, firmata da 238 deputati, cioè da oltre la metà dei membri del Parlamento, riguardante «le conseguenze da trarre dall'approvazione, da parte del Parlamento europeo, il 7 luglio 1981, della relazione Žagari». La proposta dell'ori, von Hassel è la seguente: «Il Parlamento europeo, A. viste le esperienze acquisite in circa tre anni per quanto riguarda i suoi luoghi di lavoro, B. viste le decisioni prese il 7 luglio 1981, in base alla relazione Zagari, C. considerando il proprio diritto di prendere, per quanto riguarda l'organizzazione del suo lavoro, tutte le decisioni utili che non esigano la partecipazione o l'approvazione del Consiglio dei ministri, D. considerando che, in attuazione delle decisioni del 7 luglio 1981, tutte le sedute plenarie si terranno a Strasburgo, luogo di lavoro ufficiale del Parlamento europeo, E. considerando che le riunioni delle commissioni e dei gruppi politici si tengono generalmente a Bruxelles, F. considerando che la vocazione di Lussemburgo è di rimanere la sede delle istituzioni giudiziarie e finanziarie, 1. decide: a) di trarre, nell'ambito del bilancio 1983 e dei bilanci successivi, le conclusioni delle decisioni del 7 luglio 1981; b) di procedere alla ripartizione più razionale del personale del segretariato generale tra i luoghi di lavoro, prevedendo che i servizi che concorrono principalmente al funzionamento delle sedute plenarie vengano insediati in permanenza nel luogo in cui il Parlamento tiene le sue sedute, vale a dire a Strasburgo, prevedendo che i servizi che concorrono principalmente al funzionamento delle commissioni siano insediati a Bruxelles; e) di tener conto d'ora in poi di tale ripartizione nel procedere a nuove assunzioni; d) di tener conto dei legittimi interessi del personale mediante l'applicazione più vasta possibile del principio del volontariato e di associare pienamente i rappresentanti del personale all'elaborazione delle disposizioni da prendere in esecuzione della presente risoluzione; 2. incarica l'ufficio di presidenza di procedere, nell'amministrazione, a modifiche strutturali tali che consentano un ritmo di lavoro più duttile, per esempio l'organizzazione rapida di tornate speciali del Parlamento; 3. incarica il segretario generale di preparare senza indugio i provvedimenti di riorganizzazione imposti dalla presente risoluzione.»
punto 2
L'art. 49 del regolamento contempla l'adozione di risoluzioni senza dibattito e senza votazione, attraverso un «procedimento scritto», che consiste in sostanza nell'iscrizione della proposta in un registro e nell'apposizione delle firme.
punto 3
Durante la seduta del 10 marzo 1983, il presidente del Parlamento faceva la seguente dichiarazione: «Il presidente comunica che la proposta di risoluzione delľon. von Hassel e altri sulle conseguenze da trarre dall'approvazione da parte del Parlamento europeo della relazione Zagari del 7 luglio 1981 (doc. I-15/83) è stata firmata da oltre la metà dei deputati che compongono il Parlamento. Tuttavia, a tale proposta di risoluzione, che è stata presentata con tutte le firme, non si è potuta applicare la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 49, in particolare per quanto concerne il diritto dei deputati di presentare proposte alternative o emendamenti. Il presidente ritiene che, stando così le cose, questa proposta di risoluzione debba restare affissa per almeno 30 giorni prima di essere eventualmente trasmessa agli organi competenti del Parlamento, che esamineranno il seguito da dare a tale testo, in particolare della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 230/81 che ha opposto il governo del Granducato del Lussemburgo al Parlamento europeo, così come alla luce delle disposizioni dello statuto del personale» (GU C 96, pag. 45). La risoluzione veniva pertanto affissa e otteneva altre quattro firme, mentre una veniva ritirata.
punto 4
Poiché erano state formulate riserve sulla ricevibilità della proposta di risoluzione secondo il procedimento scritto, il presidente del Parlamento europeo chiedeva il 21 e il 23 marzo 1983 che la commissione per il regolamento e le petizioni si pronunciasse sull'interpretazione dell'art. 49 del regolamento.
punto 5
Nella seduta del 20 maggio 1983, prima che detta commissione si pronunciasse, il presidente della seduta plenaria, vicepresidente Lady Elles, informava il Parlamento che: «conformemente alla dichiarazione fatta dal presidente nella seduta del 10 marzo 1983, la proposta di risoluzione dell'on. von Hassel sulle conseguenze da trarre dall'approvazione, da parte del Parlamento europeo, il 7 luglio 1981, della relazione Zagari — firmata, alla data del 9 marzo, da 238 deputati — è stata trasmessa ai membri dell'ufficio di presidenza e al segretario generale, fermo restando che detta trasmissione non pregiudica in alcun modo il risultato delle relative deliberazioni della commissione per il regolamento e le petizioni». (GU C 161, pag. 154). La trasmissione della proposta era stata effettuata a norma dei nn. 2 e 3 della risoluzione e in conformità all'art. 49, n. 5, del regolamento del Parlamento.
punto 6
Il 2 giugno 1983, la commissione per il regolamento e le petizioni comunicava al presidente, ai sensi dell'art. 111, n. 3, del regolamento, che il procedimento ex art. 49, n. 3, del regolamento non era applicabile (documento PE 84.980).
punto 7
Nella seduta del 10 ottobre 1983 il presidente del Parlamento faceva la seguente dichiarazione: «Il presidente considera, quindi, che le riserve in materia di ricevibilità della proposta di risoluzione dell'on. von Hassel e altri sono tolte. Ricorda poi, per quanto attiene e alla sostanza e al contenuto della proposta di risoluzione, quanto egli aveva affermato nella seduta del 10 marzo 1983, vale a dire che gli organi competenti del Parlamento “esamineranno il seguito da dare a tale testo, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 230/81 che ha opposto il governo del Granducato del Lussemburgo al Parlamento europeo, così come alla luce delle disposizioni dello statuto del personale”». (GU C 307 del 14. 11. 1983, pag. 3)
punto 8
A quanto risulta, né l'ufficio di presidenza né il segretario generale hanno fino ad oggi preso provvedimenti a seguito della risoluzione de qua, benché il parere della commissione per il regolamento e le petizioni sia stato loro comunicato.

SENTENZA. › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

punto 1
Con atto depositato il 10 giugno 1983, il Granducato del Lussemburgo, richiamandosi in via principale agli artt. 31 e 38 del trattato CECA e — in subordine e per quanto necessario — agli artt. 173 del trattato CEE e 146 del trattato CECA, ha proposto un ricorso avverso la risoluzione de qua.
punto 2
La fase scritta si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di aprire la fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha invitato il Parlamento a rispondere per iscritto ad un quesito prima dell'udienza.

SENTENZA. › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

punto 1
Il Granducato del Lussemburgo conclude che la Corte voglia: «— dichiarare il ricorso ricevibile anche sotto il profilo formale; — accoglierlo; — dare atto al ricorrente che esso si rimette alla prudenza della Corte per quanto concerne la regolarità della risoluzione impugnata; — dichiarare nulla, per incompetenza, la risoluzione del Parlamento europeo indicata come “risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze da trarre dall'approvazione da parte del Parlamento europeo il 7 luglio 1981 della relazione Žagari”, che ha costituito oggetto della dichiarazione del presidente della seduta durante la seduta del Parlamento europeo del 20 maggio 1983, secondo cui detta risoluzione era stata comunicata ai membri dell'ufficio di presidenza e al segretario generale; — dare atto al ricorrente che esso si riserva ogni altro diritto e azione».
punto 2
Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia: respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA. › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sul carattere definitivo della risoluzione

paragrafo 1
Il Parlamento ha formulato, nel controricorso, obiezioni sul carattere definitivo della risoluzione, poiché la commissione per il regolamento e le petizioni è stata invitata a pronunziarsi sulla questione dell'applicabilità dell'art. 49.
paragrafo 2
Nella replica il governo lussemburghese si sofferma sul problema del carattere definitivo della risoluzione de qua, che peraltro non è più messo in dubbio dal momento che il Parlamento, nella controreplica, afferma di non tener più ferme le sue obiezioni.

SENTENZA. › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sul carattere decisorio della risoluzione

paragrafo 1
Il Parlamento sostiene che la risoluzione non ha efficacia vincolante e non è direttamente applicabile. Si tratta infatti solo di una presa di posizione non vincolante da parte dell'Assemblea sull'organizzazione della propria segreteria generale, questione di competenza dell'ufficio di presidenza, ai sensi degli artt. 22 e 113, n. 2, del regolamento. Dal momento che la risoluzione impugnata non implica modifiche dei poteri dell'ufficio di presidenza — modifiche effettuabili soltanto secondo il procedimento ex art. 112 — non si può ritenere che essa produca, di per sé, effetti giuridici. Si tratta quindi di un semplice invito ad agire, come nel caso della risoluzione 7 luglio 1981 relativa all'organizzazione della segreteria generale, che ha costituito oggetto della sentenza della Corte 10 febbraio 1983 nella causa 230/81, Granducato del Lussemburgo/Parlamento europeo (Race. 1983, pag. 255). Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte in detta causa si applica pure nella specie.
paragrafo 2
Il governo lussemburghese osserva che il Parlamento pare in tal modo ammettere l'irregolarità del procedimento seguito. Su tale questione il ricorrente ribadisce di rimettersi al precedente apprezzamento della Corte. Sostiene tuttavia che questa presa di posizione non implica affatto il riconoscimento della competenza dell'Ufficio di presidenza allargato del Parlamento ad occuparsi delle questioni in materia di sede e di luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni.
paragrafo 3
Inoltre, secondo il governo lussemburghese, la risoluzione impugnata non è soltanto un semplice invito ad agire, ma una decisione incontestabile; ciò risulta dai termini della risoluzione, in cui, al n. 1, «decide» di procedere (lett. b) alla «ripartizione ... del personale del segretariato generale tra i luoghi di lavoro», cioè il «luogo in cui il Parlamento tiene le sue sedute, vale a dire a Strasburgo» e per «i servizi che concorrono principalmente al funzionamento delle commissioni» a Bruxelles.
paragrafo 4
Non può essere detto in modo più chiaro né deciso in termini più diretti che il personale della segreteria generale dovrà essere ripartito soltanto fra due luoghi di lavoro, Strasburgo e Bruxelles; non può essere trasgredito più deliberatamente e più apertamente — senza che sia neppure necessario ricordare che Lussemburgo è unicamente votato a restare la sede delle istituzioni giudiziarie e finanziarie — l'art. 4 della decisione 8 aprile 1965, a norma del quale «il segretariato generale del Parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo». La evidente incompatibilità tra le due «decisioni», quella dei governi degli stati membri del 1965 e quella del Parlamento attualmente in discussione, dimostra da sola che esse hanno ambedue carattere decisionale.
paragrafo 5
Alla «decisione» dovrebbero peraltro far seguito provvedimenti di attuazione: si terrà conto «di tale ripartizione nel procedere a nuove assunzioni» (1 e) e si assoderanno «pienamente i rappresentanti del personale all'elaborazione delle disposizioni da prendere in esecuzione della presente risoluzione» (1 d). Inoltre la segreteria generale è incaricata «di preparare senza indugio i provvedimenti di riorganizzazione imposti dalla ... risoluzione».
paragrafo 6
Il governo lussemburghese si chiede quale altro significato possa peraltro avere la trasmissione della risoluzione «ai membri dell'ufficio di presidenza», menzionata nella seduta del 20 maggio 1983, se non l'attuazione della decisione presa. In effetti, senza che il ricorrente abbia dovuto prendere posizione sulla questione se la competenza dell'ufficio di presidenza sia «specifica», come si sostiene nel controricorso, né sul significato giuridico di tale specificità, appare chiaro che l'ufficio di presidenza, come l'ufficio di presidenza allargato, assumeranno, tra i compiti loro «affidati» (art. 22, n. 1, e art. 24, n. 1), quelli concernenti l'organizzazione interna (art. 22, n. 2, e art. 24, n. 2).
paragrafo 7
Il carattere «decisorio» della risoluzione non può dunque essere seriamente messo in dubbio.
punto 4
Nella controreplica, il Parlamento insiste sul fatto che la risoluzione riguarda solo provvedimenti generali di organizzazione della segreteria generale, che rientrano nella competenza esclusiva dell'ufficio di presidenza del Parlamento. A norma dello statuto del personale (artt. 1, 2, 7 e 20) soltanto l'autorità che ha il potere di nomina può decidere circa la sede di servizio dei dipendenti. Poiché le competenze in materia di sede di servizio dei dipendenti sono senza alcun dubbio attribuite agli organi interni del Parlamento, una risoluzione dell'assemblea generale può solo avere il senso di proporre eventuali decisioni degli organi competenti del Parlamento e, se del caso, di fornire loro un orientamento politico, senza che il contenuto di queste decisioni sia vincolato dalla risoluzione. In tali circostanze, il Parlamento ritiene che la risoluzione non possa essere oggetto di ricorso (si veda, oltre alla giurisprudenza della Corte nella causa 40/81, IBM, la causa 122/83 R, de Compte). Diversamente, si dovrebbero ammettere interventi esterni nei rapporti tra gli organi interni del Parlamento, il che avrebbe la conseguenza di compromettere l'autonomia di un'istituzione della Comunità europea e sarebbe in contrasto con gli obblighi enunciati nell'art. 5 del trattato CEE. Il Parlamento conclude che la risoluzione non può aver alcun effetto giuridico quanto alla sede di servizio dei dipendenti della segreteria generale del Parlamento. Infatti, dopo l'approvazione della risoluzione, l'Ufficio di presidenza non ha adottato, in base ad essa, alcuna decisione riguardante la sede di servizio dei dipendenti. La risoluzione è attualmente all'esame dell'ufficio di presidenza che, come ha dichiarato il presidente nella seduta del 10 ottobre 1983, ne esaminerà innanzitutto la compatibilità con la sentenza 10 febbraio 1983 della Corte di giustizia nella causa 230/81.

SENTENZA. › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito

paragrafo 1
lì governo lussemburghese osserva che la risoluzione di cui trattasi pare essere stata adottata secondo il procedimento scritto ex art. 49 del regolamento del Parlamento, considerato inapplicabile dalla relazione Herman, approvata dalla commissione per il regolamento e le petizioni del Parlamento. Su questo punto, esso si rimette però all'apprezzamento della Corte.

SENTENZA. › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sulla competenza del Parlamento ad adottare i provvedimenti contemplati dalla risoluzione impugnata

paragrafo 1
Il governo lussemburghese sostiene che, come la Corte ha confermato nella sentenza 10 febbraio 1983 nella causa 230/71 (summenzionata), spetta ai governi degli stati membri fissare la sede delle istituzioni, e questa competenza si estende alla fissazione dei luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni. Anche se il Parlamento era autorizzato ad adottare, in forza del potere di organizzazione interno attribuitogli dai trattati, provvedimenti atti a garantire il buon funzionamento e lo svolgimento dei suoi lavori, esso deve tuttavia rispettare, come la Corte ha ribadito nella medesima sentenza, la competenza dei governi degli stati membri a fissare la sede delle istituzioni nonché le decisioni prese provvisoriamente nel frattempo.
paragrafo 2
Ora, con la decisione 8 aprile 1965 relativa all'insediamento provvisorio di talune istituzioni e di taluni servizi della Comunità, segnatamente nell'art. 4, i governi degli stati membri avevano stabilito che «il segretariato generale del Parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo». Pertanto la Corte, nella sentenza sopra ricordata, aveva dichiarato che qualsiasi decisione di trasferimento, totale o parziale, della segreteria generale del Parlamento o dei suoi uffici avrebbe costituito trasgressione del citato art. 4 della decisione 8 aprile 1965 e delle garanzie che tale decisione era destinata a fornire al Granducato del Lussemburgo, in forza dell'art. 37 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.
paragrafo 3
Il governo lussemburghese ammette che nella stessa sentenza la Corte ha considerato che il Parlamento, in mancanza di una sede e perfino di un luogo di lavoro unico, deve essere in grado di mantenere nelle varie sedi di lavoro, diverse dal luogo in cui è insediata la segreteria, l'infrastruttura indispensabile a garantire l'adempimento, in tutti questi luoghi, dei compiti affidatigli dai trattati.
paragrafo 4
Orbene, la risoluzione impugnata non rispetta i limiti imposti a questo potere del Parlamento.
paragrafo 5
Il governo lussemburghese rileva che la risoluzione decide puramente e semplicemente di «procedere alla ripartizione più razionale del personale del segretariato generale tra i luoghi di lavoro». Risulta peraltro dai considerando della risoluzione che, secondo il Parlamento, si devono ritenere come «luoghi di lavoro» Strasburgo e Bruxelles, mentre Lussemburgo viene, a contrario ma espressamente, escluso in quanto la sua «vocazione ... è di rimanere la sede delle istituzioni giudiziarie e finanziarie». Risulta inoltre dalla decisione, sub 1 b, che la ripartizione concerne l'intera segreteria, poiché viene effettuata tra «i servizi a seconda che concorrano al funzionamento delle sedute plenarie o al funzionamento delle commissioni».
paragrafo 6
La risoluzione impugnata esorbita quindi dalle competenze del Parlamento e trasgredisce le norme sopra ricordate le quali, come la Corte ha ribadito nella sentenza 10 febbraio 1982, riservano agli stati membri la competenza a decidere circa la sede delle istituzioni ed i luoghi di lavoro.
punto 2
Il Parlamento sostiene di possedere, a prescindere dalla competenza dei governi degli stati membri — come la Corte ha ribadito nella stessa sentenza — una competenza specifica «a deliberare su qualsiasi questione concernente le Comunità» e «ad adottare risoluzioni su dette questioni ...». Di conseguenza, il solo fatto di adottare una risoluzione in una materia che potrebbe interessare gli stati membri, non può costituire misconoscimento delle competenze degli stati membri. Inoltre, esso sottolinea che il presidente del Parlamento ha dichiarato, di fronte all'assemblea, che l'ufficio di presidenza avrebbe esaminato il seguito da dare alla impugnata risoluzione «in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 230/81 che ha opposto il governo del Granducato del Lussemburgo al Parlamento europeo, così come alla luce delle disposizioni dello statuto del personale». Ne risulta che con l'accordo dell'assemblea plenaria, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo intende trarre dalla risoluzione impugnata conclusioni conformi al diritto comunitario e in particolare alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Poiché fino ad ora l'ufficio di presidenza non ha preso alcuna decisione, il ricorso è privo di fondamento.
punto 3
Il governo lussemburghese replica su questo ultimo punto che, considerato che l'impugnata risoluzione contrasta di per sé con la sentenza della Corte nella causa 230/81, il seguito che l'ufficio di presidenza dovrà darle non potrà essere conforme a questa giurisprudenza. Quanto al problema se la risoluzione costituisca o no una decisione su di una questione per la quale la competenza del Parlamento sia stata ammessa dalla Corte di giustizia, gli argomenti del governo lussemburghese sono stati riassunti sopra, a pag. 7.

SENTENZA. › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il governo del Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal suo agente, avv. A. Elvinger ed il Parlamento europeo, rappresentato dal direttore generale F. Pasetti-Bombardella e dal consigliere giuridico R. Bieber, hanno svolto difese orali all'udienza del 17 gennaio 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 febbraio 1984.

SENTENZA. › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1983, il Granducato del Lussemburgo ha proposto, a norma degli artt. 31 e 38 del trattato CECA e, in subordine, degli artt. 173 del trattato CEE e 146 del trattato CECA, un ricorso mirante all'annullamento della «risoluzione sulle conseguenze da trarre dall'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 7 luglio 1981, della relazione Zagari», riprodotta nel processo verbale della seduta del Parlamento europeo del 20 maggio 1983 (GU C 161, del 20. 7. 1983, pag. 155).
punto 2
Occorre ricordare che la risoluzione 7 luglio 1981 del Parlamento, con la quale è stata approvata la «relazione Zagari», ha costituito oggetto di un ricorso per annullamento da parte del Granducato del Lussemburgo, sul quale la Corte ha statuito con la sentenza 10 febbraio 1983 (causa 230/81, Race. pag. 255).
punto 3
Nella risoluzione impugnata il Parlamento, considerando «il proprio diritto di prendere, per quanto riguarda l'organizzazione del suo lavoro, tutte le decisioni utili che non esigano la partecipazione o l'approvazione del Consiglio dei ministri», che «in attuazione delle decisioni del 7 luglio 1981, tutte le sedute plenarie si terranno a Strasburgo, luogo di lavoro ufficiale del Parlamento europeo», che «le riunioni delle commissioni e dei gruppi politici si tengono generalmente a Bruxelles» e che «la vocazione di Lussemburgo è di rimanere la sede delle istituzioni giudiziarie e finanziarie», «1. decide: a) di trarre, nell'ambito del bilancio 1983 e dei bilanci successivi, le conclusioni delle decisioni del 7 luglio 1981; b) di procedere alla ripartizione più razionale del personale del segretariato generale tra i luoghi di lavoro, prevedendo che i servizi che concorrono principalmente al funzionamento delle sedute plenarie vengano insediati in permanenza nel luogo in cui il Parlamento tiene le sue sedute, vale a dire a Strasburgo, prevedendo che i servizi che concorrono principalmente al funzionamento delle commissioni siano insediati a Bruxelles; e) di tener conto d'ora in poi di tale ripartizione nel procedere a nuove assunzioni; d) di tener conto dei legittimi interessi del personale mediante l'applicazione più vasta possibile del principio del volontariato e di associare pienamente i rappresentanti del personale all'elaborazione delle disposizioni da prendere in esecuzione della presente risoluzione; 2. incarica l'ufficio di presidenza di procedere, nell'amministrazione, a modifiche strutturali tali che consentano un ritmo di lavoro più duttile, per esempio l'organizzazione rapida di tornate speciali del Parlamento; 3. incarica il segretario generale di preparare senza indugio i provvedimenti di riorganizzazione imposti dalla presente risoluzione».

SENTENZA. › In diritto › Lo svolgimento dell'iter parlamentare

punto 4
La risoluzione impugnata è stata adottata senza dibattito e senza votazione, secondo il procedimento scritto contemplato dall'art. 49 del regolamento del Parlamento, nella versione in vigore al momento dei fatti di causa.
punto 5
Come risulta dal processo verbale della seduta del 10 marzo 1983 (GU C 96, dell' 11. 4. 1983, pag. 45) il presidente del Parlamento informava l'assemblea plenaria che la proposta della risoluzione controversa «è stata firmata da oltre la metà dei deputati che compongono il Parlamento». Egli dichiarava inoltre che «a tale proposta di risoluzione, che è stata presentata con tutte le firme, non si è potuta applicare la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 49, in particolare per quanto concerne il diritto dei deputati di presentare emendamenti». Il presidente riteneva che «stando così le cose, questa proposta di risoluzione debba restare affissa per almeno 30 giorni prima di essere eventualmente trasmessa agli organi competenti del Parlamento, che esamineranno il seguito da dare a tale testo, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea nella causa 230/81 che ha opposto i governo del Granducato del Lussemburgo al Parlamento europeo, così come alla luce delle disposizioni dello statuto del personale».
punto 6
Con lettera 21 marzo 1983 il presidente del Parlamento chiedeva alla commissione per il regolamento e le petizioni un parere sulla questione «se la procedura contemplata all'art. 49 sia applicabile alle materie che rientrano nell'organizzazione interna del Parlamento europeo» e, in caso affermativo, che cosa rimanga «del mandato conferito all'ufficio di presidenza mediante la risoluzione del 7 luglio 1981» (documento di lavoro 18. 5. 1983 della commissione, PE 84.980).
punto 7
Con lettera 23 marzo 1983 veniva sottoposta alla suddetta commissione una seconda questione riguardante «le possibilità di emendamento ed i termini di deposito degli emendamenti» (stesso documento PE 84.980).
punto 8
Dopo l'annuncio in seduta del deposito della risoluzione, una firma veniva ritirata mentre ne venivano aggiunte altre quattro (processo verbale della seduta del 20. 5. 1983, GU C 161, 20. 6. 1983, pag. 155).
punto 9
Nella seduta del 20 maggio 1983 il presidente di seduta dichiarava all'assemblea plenaria che, «conformemente alle dichiarazioni fatte dal presidente nella seduta del 10 marzo 1983 la proposta di risoluzione ... è stata trasmessa ai membri dell'ufficio di presidenza e al «segretario generale, fermo restando che detta trasmissione non pregiudica in alcun modo il risultato delle relative deliberazioni della commissione per il regolamento e le petizioni». Nello stesso punto 5 del processo verbale di questa seduta veniva inserito, a seguito della succitata dichiarazione, il testo della risoluzione controversa accompagnato dai nomi dei firmatari.
punto 10
Il 2 giugno 1983 veniva trasmesso al presidente il parere della commissione per il regolamento e le petizioni, datato 18 maggio 1983. In detto parere la commissione constata che, poiché la proposta della risoluzione controversa ha raccolto la metà delle firme «è diventata una risoluzione del Parlamento come le altre». Essa conclude per l'inapplicabilità del procedimento ex art. 49 nei casi in cui «il Parlamento sia consultato o debba assumere un compito particolare alle regole della sua organizzazione interna» (doc. PE 84.980 del 18. 5. 1983, citato).
punto 11
A seguito di un'opposizione fatta in base all'art. 111, n. 4 del regolamento e che contestava questa interpretazione (processo verbale della seduta del 17. 6. 1983, doc. PE 95.065, GU C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 17), il Parlamento approvava nella seduta del 9 giugno 1983 «la richiesta di rinvio in commissione di questa interpretazione» (processo verbale della seduta del 9. 6. 1983, doc. PE 85.067, GU C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 104).
punto 12
L'indomani, 10 giugno 1983, il Granducato del Lussemburgo proponeva il presente ricorso per l'annullamento della risoluzione de qua.
punto 13
Nella seduta del 10 ottobre 1983, il presidente informava il Parlamento che il presidente della commissione per il regolamento e le petizioni gli aveva comunicato il proprio parere, secondo cui, «in seguito alla reiezione da parte dell'assemblea, nella seduta del 9 giugno 1983, di un'interpretazione fornita dalla commissione per il regolamento e le petizioni, quest'ultima ritiene necessario presentare prossimamente all'assemblea una modifica dell'art. 49 del regolamento ... tale modifica dell'art. 49 non avrà in alcun caso effetto retroattivo». Il presidente considerava, «quindi, che le riserve in materia di ricevibilità della proposta di risoluzione ... sono tolte». Ricordava poi, «per quanto attiene e alla sostanza e al contenuto della proposta di risoluzione, quanto egli aveva affermato nella seduta del 10 marzo 1983, vale a dire che gli organi competenti del Parlamento esamineranno il seguito da dare a tale testo, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 230/81 che ha opposto il governo del Granducato del Lussemburgo al Parlamento europeo, così come alla luce delle disposizioni dello statuto del personale» (GU C 307, 14. 11. 1983, pag. 3).
punto 14
Nella relazione 28 ottobre 1983 (doc. di seduta del Parlamento I-975, del 9. 11. 1983, PE 86.280 def.), la commissione per il regolamento e le petizioni constatava, in ordine alla propria interpretazione dell'art. 49, che «fin dalla seduta plenaria del 9 giugno 1983, il Parlamento europeo ha respinto tale interpretazione» e proponeva di modificare il suddetto articolo.
punto 15
A quanto risulta, né l'ufficio di presidenza né la segreteria generale hanno finora adottato provvedimenti a seguito della risoluzione controversa.

SENTENZA. › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 16
Il Parlamento ha dedotto due mezzi di irricevibilità: in primo luogo il ricorso sarebbe prematuro; in secondo luogo la risoluzione impugnata avrebbe carattere «non decisorio».
punto 17
Quanto al primo mezzo, il Parlamento ha sostenuto nel controricorso che la risoluzione non era impugnabile poiché non era ancora un atto definitivo alla data della proposizione del ricorso.
punto 18
Risulta tuttavia, sia dalla controreplica sia dalle dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza che esso ha rinunciato a questo mezzo. Di conseguenza non occorre prenderlo in esame.
punto 19
Quanto al secondo mezzo di irricevibilità, la risoluzione controversa costituisce, secondo il Parlamento, un semplice invito ad agire rivolto agli organi competenti, nel caso specifico all'ufficio di presidenza e alla segreteria generale del Parlamento, ed ha solo lo scopo di proporre a questi organi eventuali decisioni e, se del caso, fornire ľorientamento politico, senza che il contenuto di queste decisioni sia determinato dalla risoluzione. Si tratterebbe perciò di un atto che rientra nella sfera amministrativa e riguarda l'organizzazione interna del Parlamento, il quale non produce di per sé solo effetti giuridici, avendo la stessa natura della risoluzione su cui verteva la causa 230/81.
punto 20
II governo lussemburghese sostiene che il carattere decisorio della risoluzione è dimostrato tanto dalla sua lettera quanto dal suo contenuto; essa infatti contemplerebbe provvedimenti concreti, che si riferiscono segnatamente alla ripartizione del personale e che richiedono precise misure di attuazione.
punto 21
A questo riguardo occorre osservare, senza attribuire una eccessiva importanza all'uso del verbo «decide» nel testo della risoluzione controversa, che dalla stessa lettera risulta come essa contempli provvedimenti concreti, che consistono nella definitiva ripartizione degli uffici e del personale della segreteria generale tra Strasburgo e Bruxelles.
punto 22
II Parlamento, anche se ai punti 2 e 3 della risoluzione di cui trattasi, incarica l'ufficio di presidenza e la segreteria generale di procedere a modifiche strutturali ed a preparare i provvedimenti di riorganizzazione, lo fa perché esso stesso ha deciso queste modifiche e questa riorganizzazione ed esige che alla ripartizione decisa facciano seguito misure di attuazione.
punto 23
Dall'esame del contenuto della risoluzione controversa emerge quindi che essa ha un carattere decisorio preciso e concreto e produce effetti giuridici.
punto 24
Di conseguenza, questo secondo mezzo di irricevibilità va respinto.

SENTENZA. › In diritto › Nel merito

punto 25
Il governo lussemburghese sostiene che il Parlamento, adottando la risoluzione impugnata, ha esorbitato dalle competenze attribuitegli dal trattato. Esso deduce che il Parlamento, anche se ha il diritto di adottare adeguati provvedimenti per garantire il buon funzionamento nei propri uffici deve però farlo rispettando la competenza attribuita agli stati membri, a fissare la sede delle istituzioni, competenza che essi avrebbero esercitato con decisioni provvisorie, come la Corte ha riconosciuto nella summenzionata sentenza la Corte avrebbe dichiarato che solo l'infrastruttura indispensabile per l'adempimento dei compiti del Parlamento deve essere conservata nei vari luoghi di lavoro; ogni altra decisione di trasferimento, totale o parziale, della segreteria generale costituirebbe una trasgressione dell'art. 4 della decisione 8 aprile 1965 degli stati membri, relativa all'insediamento provvisorio di talune istituzioni e taluni servizi della Comunità. Ora, nel decidere «la ripartizione più razionale del personale del segretariato generale» fra Strasburgo e Bruxelles soltanto, provvedimento che riguarderebbe l'intera segreteria, il Parlamento non avrebbe tenuto conto dei limiti indicati dalla suddetta sentenza della Corte.
punto 26
Secondo il convenuto, come è stato ribadito dalla Corte nella causa 230/81 (punto 39 della sentenza), la competenza specifica dei governi degli stati membri non scalfisce la competenza specifica del Parlamento a deliberare su qualsiasi questione concernente le Comunità, e ad adottare risoluzioni su dette questioni. Ne consegue che il solo fatto di adottare una risoluzione in una materia che potrebbe interessare gli stati membri, non può costituire misconoscimento delle competenze degli stati membri.
punto 27
II Parlamento sottolinea che il contenuto della risoluzione in oggetto deve essere giudicato tenendo conto delle dichiarazioni fatte dal suo presidente il 10 marzo ed il 10 ottobre 1983, secondo le quali l'ufficio di presidenza e la segreteria generale devono trarre da detta risoluzione le necessarie conseguenze alla luce della sentenza della Corte nella summenzionata causa e delle disposizioni dello statuto del personale, e che, considerate queste dichiarazioni — cui il Parlamento ha aderito — la risoluzione non mira a modificare la situazione esistente in senso contrario alla sentenza della Corte.
punto 28
In primo luogo occorre notare che, anche se è vero che la risoluzione litigiosa doveva, dopo l'approvazione, essere trasmessa all'ufficio di presidenza e che il presidente del Parlamento ha dichiarato che gli organi competenti del Parlamento «esamineranno il seguito da dare a tale testo, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 230/81», non è men vero che il Parlamento, adottando questa risoluzione, ha, da un lato, affermato la propria competenza ad adottare i provvedimenti di cui trattasi e, dall'altro, ha voluto mettere in atto la sua intenzione di ripartire i suoi uffici e il suo personale tra luoghi diversi dal Lussemburgo. Di conseguenza, la conformità di detta risoluzione alla decisione 8 aprile 1965 degli stati membri deve essere valutata considerando la risoluzione in sé e per sé.
punto 29
In secondo luogo occorre ricordare che l'art. 4 della decisione 8 aprile 1965 relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (GU 152 del 13. 7. 1967, pag. 18), dispone che «il segretariato generale del Parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo». Occorre pure sottolineare che la Corte, nella precitata sentenza, ha precisato che il Parlamento «deve essere in grado di mantenere, nelle varie sedi di lavoro, diverse dal luogo in cui è insediata la segreteria, l'infrastruttura indispensabile per garantire l'espletamento, in tutti questi luoghi, dei compiti affidatigli dai trattati».
punto 30
Tuttavia la Corte ha aggiunto che gli spostamenti di personale non possono superare i limiti indicati, poiché ogni decisione di trasferire, in tutto o in parte, di diritto o di fatto, la segreteria generale del Parlamento o i suoi uffici costituirebbe una trasgressione dell'art. 4 della decisione 8 aprile 1965 e delle garanzie che questa decisione doveva fornire al Granducato del Lussemburgo in forza dell'art. 37 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
punto 31
Dall'esame del contenuto della risoluzione controversa risulta che questi limiti non sono stati rispettati. Infatti essa contempla espressamente la ripartizioni del personale della segreteria generale tra Strasburgo e Bruxelles ed il suo definitivo insediamento in questi luoghi. La risoluzione, come è dichiarato nell'ultimo considerando, attribuisce a Lussemburgo «la vocazione di rimanere la sede delle istituzioni giudiziarie e finanziarie». Lussemburgo cesserebbe pertanto di essere la sede della segreteria.
punto 32
Da quanto precede consegue che il Parlamento ha oltrepassato i limiti della propria competenza e che, pertanto, la risoluzione impugnata dev'essere annullata.

SENTENZA. › In diritto › Sulle spese

punto 33
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 34
II Parlamento è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o La risoluzione del Parlamento europeo «sulle conseguenze da trarre dall'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 7 luglio 1981, della relazione Zagari» (GU C 161 del 20. 6. 1983, pag. 155) è annullata. 2o Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Koopmans Bahlmann Galmot Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Due Everling Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 aprile 1984. Il cancelliere, P. Heim Il presidente, J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze