Sez. 3, Ordinanza n. 4738 del 03/03/2026 (Rv. 678115-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE | Status di figlio o di coniuge - Mezzo di prova - Accertamento in via principale - Atti dello stato civile - Necessità - Presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale - Prova liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. - Fattispecie. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).
Cod. Civ. art. 130, Cod. Civ. art. 236 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)