diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 11/03/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172544 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SUSSISTENZA E LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172544-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SUSSISTENZA E LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interesse ad impugnare, richiesto dal penultimo comma dell'art. 190 cod. proc. pen., deve configurarsi in modo concreto ossia in rapporto alla riparazione di lezioni giuridiche produttive di effetti concretamente pregiudizievoli per l'impugnante, sicché questi possa giovarsi della modifica del provvedimento. Di conseguenza deve ritenersi escluso il diritto ad impugnare ogni qualvolta l'interesse si esaurisca nella pretesa meramente teorica all'esattezza giuridica della pronuncia giudiziaria. (nella fattispecie questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del PM proposto contro l'ordinanza del G.i. Che aveva concesso illegittimamente all'imputato, in stato di custodia cautelare, un permesso a recarsi sotto scorta presso un centro clinico per accertamenti sanitari relativi ad un concorso pubblico, e dopo era stato ricondotto presso la casa circondariale, con ripristino dello stato di custodia cautelare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)