Sez. 1, Sentenza n. 3754 del 26/07/1978 (Rv. 393286 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO - CONDIZIONE - RINUNZIA ALL'AZIONE ESECUTIVA INTRAPRESA CONTRO DETTO DEBITORE - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO - CONDIZIONE - RINUNZIA ALL'AZIONE ESECUTIVA INTRAPRESA CONTRO DETTO DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Nell'accollo, la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore, onde, a tal fine, e del tutto irrilevante la rinunzia all'Azione esecutiva intrapresa contro il predetto debitore. (Conf 2832/76, mass n 381582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)