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Sez. 1, Sentenza n. 3754 del 26/07/1978 (Rv. 393286 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO - CONDIZIONE - RINUNZIA ALL'AZIONE ESECUTIVA INTRAPRESA CONTRO DETTO DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393286-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO - CONDIZIONE - RINUNZIA ALL'AZIONE ESECUTIVA INTRAPRESA CONTRO DETTO DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Nell'accollo, la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore, onde, a tal fine, e del tutto irrilevante la rinunzia all'Azione esecutiva intrapresa contro il predetto debitore. (Conf 2832/76, mass n 381582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)