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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 137 del 2000

Decisione
decisa il 2000-05-11, depositata il 2000-05-12
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:137
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 25285

  • Referendum abrogativi
  • Campagna per i referendum del 2000
  • Comunicazione politica e istituzionale e accesso ai mezzi di informazione
  • Provvedimento (attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28) adottato dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
  • Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dai promotori dei referendum indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della predetta commissione parlamentare
  • Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso
  • Legittimazione attiva dei ricorrenti e legittimazione passiva della commissione parlamentare
  • Sussistenza
  • Requisito oggettivo
  • Sussistenza
  • Ammissibilità del conflitto
  • Comunicazione e notificazione conseguenti.
Leggi la massima
È ammissibile - in quanto sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla deliberazione di quest'ultima concernente la comunicazione politica e l'informazione del servizio radiotelevisivo nella campagna referendaria 2000. Sotto il profilo soggettivo, va infatti confermata la legittimazione dei ricorrenti che trae fondamento dalla titolarità ad essi spettante, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e va, egualmente, riconosciuta la legittimazione passiva dell'organo parlamentare, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia dell'informazione e della propaganda concernente il procedimetno referendario. Esiste, infine, la materia di un conflitto, dal momento che i ricorrenti deducono il 'vulnus' ad attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 75, da parte della deliberazione impugnata, nella parte in cui essa disciplina la comunicazione istituzionale. - v. ordinanza n. 131 del 1997 (richiamata), per la legittimazione dei promotori di referendum abrogativi. - v. sentenza n. 49 del 1998 e ordinanza n. 171 del 1997 (richiamate), per la legittimazione, in sede di conflitto, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Parametri

Massima n. 25286

  • Referendum abrogativi
  • Campagna per i referendum del 2000
  • Provvedimento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  • Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dai promotori dei referendum indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della predetta autorità
  • Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso
  • Legittimazione passiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  • Esclusione
  • Inammissibilità del conflitto.
Leggi la massima
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto quest'ultima, pur godendo di una posizione di particolare indipendenza, esercita attribuzioni disciplinate dalla legge ordinaria, prive di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la competenza a dichiarare definitivamente la volontà di uno dei poteri dello Stato. - cfr. ordinanza n. 226 del 1995 (richiamata), sul difetto di legittimazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Parametri

Massima n. 25287

  • Ricorso dei presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
  • Domanda cautelare per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato
  • Carenza di presupposti per l'accoglimento dell'istanza.
Leggi la massima
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'atto impugnato - nella specie, deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi -, rivolta dai ricorrenti promotori dei referendum abrogativi del 2000 nel conflitto tra poteri che li vede opposti alla predetta Commissione parlamentare, restando in ogni caso impregiudicata la questione in ordine all'ammissibilità in tal genere di conflitti dell'istituto della sospensiva.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. c) e d), 7, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 29 marzo 2000, recante "Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000", e dell'art. 8 della deliberazione n. 55/00/CSP della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000", promosso da Capezzone Daniele, De Lucia Michele e Giustino Mariano, nella qualità di promotori e presentatori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, con ricorso depositato il 27 aprile 2000 ed iscritto al n. 151 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
punto 1
Ritenuto che Daniele Capezzone, Michele De Lucia e Mariano Giustino, con ricorso depositato il 27 aprile 2000, nella qualità di presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, sollevano conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione, rispettivamente, agli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. c) e d) 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante "Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000" ed all'art. 8 della deliberazione n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000", pubblicate entrambe nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2000, n. 77; che, secondo i ricorrenti, la Commissione parlamentare e l'Autorità per le garanzie avrebbero "fatto cattivo uso dei poteri loro spettanti" in quanto gli atti impugnati non applicherebbero correttamente la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), così pregiudicando, in violazione dell'art. 75 della Costituzione, la formazione della volontà dei cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto il 21 maggio 2000; che, a loro avviso, la legge n. 28 del 2000 disciplinerebbe sia la cd. "comunicazione politica", sia la cd. "comunicazione istituzionale" (artt. 5, comma 1, e 9), stabilendo che le amministrazioni pubbliche devono svolgere una adeguata attività di informazione, obiettiva e neutrale, in ordine al significato ed alle modalità del voto, recando quindi norme caratterizzate da "profili di obbligatorietà costituzionale" in quanto asseritamente attuative degli artt. 1, 48, 3, secondo comma, e 75 della Costituzione; che, secondo i ricorrenti, la Commissione parlamentare - legittimata a resistere nel giudizio, dato che i provvedimenti da essa emanati sarebbero strumentali alla attuazione del principio del pluralismo e costituirebbero espressione di attribuzioni di livello costituzionale - con la deliberazione in esame avrebbe disciplinato con modalità insufficienti la cd. "comunicazione istituzionale"; che, a loro avviso, l'Autorità per le garanzie - legittimata a resistere nel giudizio, in quanto "nulla impedisce di ritenere che nella Costituzione risieda la attribuzione" della "funzione di garanzia dell'imparzialità e della completezza dell'informazione relativa al voto referendario" - nel caso in esame avrebbe esercitato non correttamente i propri poteri, perché la deliberazione impugnata sarebbe censurabile per gli stessi vizi che caratterizzano l'atto della Commissione parlamentare; che i ricorrenti chiedono, infine, che la Corte annulli - previa sospensiva - i richiamati provvedimenti della Commissione parlamentare e dell'Autorità per le garanzie e che, in linea gradata, sollevi di fronte a sé questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 9 della legge n. 28 del 2000, "nella parte in cui non prevedono le misure legislative minime atte ad assicurare la presenza e l'efficacia" della comunicazione istituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 21, 48 e 75 della Costituzione.
punto 2
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del citato art. 37, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità; che, sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, questa Corte ha già riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (ex plurimis ordinanza n. 131 del 1997); che, ancora sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto, come già affermato da questa Corte, essa è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia dell'informazione e della propaganda concernente il procedimento di referendum abrogativo (sentenza n. 49 del 1998; ordinanza n. 171 del 1997); che il ricorso va invece dichiarato inammissibile nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto essa, benché goda di una posizione di particolare indipendenza all'interno dell'ordinamento, esercita attribuzioni disciplinate dalla legge ordinaria, prive - al pari di quelle svolte dal preesistente Garante per la radiodiffusione e l'editoria al quale è succeduta - di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la competenza della medesima a dichiarare definitivamente la volontà di uno dei poteri dello Stato (cfr. ordinanza n. 226 del 1995), cosicché l'impugnata deliberazione non può essere presa in considerazione in questa sede; che, relativamente al requisito oggettivo, esiste la materia del conflitto, in quanto i ricorrenti deducono che la deliberazione della Commissione parlamentare da essi impugnata, nella parte in cui disciplina la "comunicazione istituzionale" con regole e criteri asseritamente generici ed insufficienti, strutturalmente inidonei alla concretizzazione dei principi contenuti nella legge n. 28 del 2000, recherebbe vulnus ad attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 75 della Costituzione; che, infine, restando impregiudicata la questione in ordine all'ammissibilità della sospensione dell'atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ordinanza n. 171 del 1997), non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, in quanto non v'è luogo a disporre una misura sospensiva inerente ad una deliberazione che, in ogni caso, realizza già, a detta degli stessi ricorrenti, "una minuziosa e dettagliata disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione politica" soltanto al dichiarato scopo di determinare nei confronti della Commissione parlamentare uno "stimolo a provvedere" in ordine all'ampliamento degli spazi della "comunicazione istituzionale".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento alla deliberazione da essa emanata, indicata in epigrafe; Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze