Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 19/02/1985 (Rv. 439485 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO IN COMUNIONE VOLONTARIA ED INDIVISA - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI UNA PARTE DEL FONDO COLTIVATA DA UNO DEI DUE COMPROPRIETARI - DIRITTO ALLA PRELAZIONE ED AL RISCATTO A FAVORE DEL COMPROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO DELL'ALTRA PARTE DEL FONDO - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO IN COMUNIONE VOLONTARIA ED INDIVISA - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI UNA PARTE DEL FONDO COLTIVATA DA UNO DEI DUE COMPROPRIETARI - DIRITTO ALLA PRELAZIONE ED AL RISCATTO A FAVORE DEL COMPROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO DELL'ALTRA PARTE DEL FONDO - SUSSISTENZA.*
La prelazione ed il riscatto agrari, di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, sono configurabili anche a favore del comproprietario coltivatore diretto di una parte del fondo - facente parte di una comunione volontaria e formalmente indiviso - nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'altra parte del fondo stesso, confinante con la prima e coltivata dal comproprietario-venditore, atteso che, pur non essendo tale situazione espressamente contemplata dalla richiamata normativa, rientra nella sua ratio essendo maggiormente qualificata rispetto a quelle ivi considerate e realizzando le finalità, volute dal legislatore, di favorire la coesistenza in un unico soggetto della proprietà del fondo e dell'impresa di coltivazione nonché l'ampliamento del fondo, mediante accorpamento. (V 1003/80, mass n 404447; (V 220/79, mass n 396288; (V 126/74, mass n 367694).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)