diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 4972 del 02/03/2018 (Rv. 647406 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro - Danno da inadempimento contrattuale - Indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Danno biologico da inabilità temporanea - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647406-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)