diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 marzo 1982, causa 129/81

Decisione
decisa il 1982-03-11
ECLI
ECLI:EU:C:1982:91

Epigrafe

Nel procedimento 129/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione, Seconda sezione civile, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Fratelli Fancon, Monte di Malo, e Società industriale agricola Tresse (SIAT), Quarto d'Aitino, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La ditta Fratelli Fancon, mediante contratto del 2 luglio 1973, acquistava dalla Società in accomandita semplice SIAT — Società industriale agricola Tresse — 10000 quintali di farina di estrazione di soia brasiliana al prezzo di LIT 43500 il quintale, la cui consegna doveva esser effettuata, per quote mensili, a partire dalla fine di luglio sino al settembre 1973.
paragrafo 2
Fra la stipulazione di detto contratto e l'inizio della sua esecuzione, il Governo italiano emanava il decreto legge 24 luglio 1973, n. 425 (GU della Repubblica italiana n. 189 del 24 luglio 1973) — convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 494 — concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni. La compatibilità di questo decreto legge con il diritto comunitario ha già costituito oggetto di una sentenza della Corte del 23 gennaio 1975 (causa 31/74, Galli, Race, pag. 47).
paragrafo 3
Detto decreto legge disponeva in particolare che, per le imprese il cui giro d'affari avesse superato i 5 miliardi di lire nel corso del primo semestre 1973, i prezzi sarebbero rimasti bloccati al livello raggiunto il 28 giugno 1973 per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè il 24 luglio 1973.
paragrafo 4
Per iniziativa della ditta Fratelli Fancon, la magistratura italiana è stata adita al fine di decidere se il contratto stipulato il 2 luglio 1973 dovesse essere eseguito alle condizioni in esso stabilite, come sostenuto dalla SIAT, o a quelle contemplate dal decreto legge n. 425, come sostenuto dalla Fancon.
paragrafo 5
Nell'ambito di questa controversia si poneva — secondo la Corte di cassazione — la questione preliminare se la deroga, prevista all'art. 1, 2o comma, del decreto legge n. 425, a favore delle imprese produttrici o distributrici di beni, i cui prezzi fossero «assoggettati ad altra disciplina», fosse operativa nella fattispecie in esame, in relazione al fatto che il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025), includeva in tale organizzazione i semi oleosi e le farine ricavate dai medesimi.
paragrafo 6
Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello di Genova, poi — pur pervenendo a decisioni opposte — davano soluzione negativa a tale questione rilevando che il regolamento n. 136/66, menzionando espressamente, con riferimento alla voce 12.02 della TDC, le farine di semi e di frutti oleosi, «non disoleate», ha escluso le farine «disoleate», come la farina d'estrazione di soia, e che le voci ex 15.17 ed ex 23.04 della TDC, parimenti menzionate dal regolamento n. 136/66, si applicano alla suddetta farina, essendo questa diversa dai «residui» indicati in queste voci.
paragrafo 7
Le tre voci erano, all'epoca, così formulate:
paragrafo 8
12.02: Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa. 15.17: Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali. 23.04: Panelli, sansa di olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie. B. altri...
paragrafo 9
La Corte di Cassazione, davanti alla quale pende tale questione, ha ritenuto che, per stabilire se vada applicata la deroga contemplata all'art. 1, 2o comma, del decreto n. 425 del 1973, bisogna, basandosi sui principi espressi nella sentenza Galli dalla Corte di giustizia, sottoporre a quest'ultima la questione «se la farina di estrazione di soia sia o non sia compresa fra i prodotti elencati nell'art. 1, sub 2, del regolamento CEEn. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, in particolare nelle voci 12.02, ex 15.17 ed ex 23.04 della Tariffa doganale comune».
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 27 maggio 1981.
paragrafo 11
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte dalla ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'aw. Leone, del foro di Milano, dalla resistente nella causa principale, rappresentanta dagli avvocati Ubertazzi e Capelli, del foro di Milano, dal Governo italiano, rappresentato dal sig. Ferri, avvocato dello Stato, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. R. Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 26 ottobre 1981, ha deciso di rimettere la presente causa alla 3a Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni della ricorrente nella causa principale

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale ricorda innanzitutto che la farina di estrazione di soia è il prodotto dell'estrazione industriale di olio mediante solventi: si tratta della migliore fonte di proteine vegetali nel settore dei mangimi. Questa farina ha un contenuto di sostanze grasse non superiore all'I,3-1,5 %. Dalla spremitura di 100 kg di semi di soia si ottengono:
paragrafo 2
kg 79-82 circa di farina di estrazione; kg 17-20 circa di olio; kg 1 circa di lecitina di soia (sottoprodotto e residuo della lavorazione).
paragrafo 3
Essa fa presente, poi, che il regolamento n. 136/66 non concerne la farina di soia, dato che tale farina non «sconta alcun “prelievo” all'atto dell'importazione dai paesi terzi», ed inoltre che tale regolamento non poteva fare riferimento ai semi di soia prima del 24 luglio 1974 in quanto il primo regolamento al riguardo è il regolamento 15 luglio 1974, n. 1900, che prevede misure speciali per i semi di soia (GU L 201, pag. 5).
paragrafo 4
Del resto, la ditta Fratelli Fancon sostiene che la farina di estrazione di soia — sostanza essenzialmente proteica il cui contenuto di materie grasse non supera l'I % circa — non è una materia grassa e pertanto non può ritenersi interessata dal regolamento n. 136/66. A sostegno di tale affermazione essa produce i certificati rilasciati da centri di ricerca, laboratori di analisi e università.
paragrafo 5
Conseguentemente, è «escluso che la merce in questione possa oggettivamente rientrare nella disciplina del richiamato regolamento comunitario».
paragrafo 6
Tuttavia la Fancon esamina ugualmente la questione specifica posta dalla Corte suprema di cassazione.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la voce doganale 12.02, «è agevole rilevare che la farina di estrazione di soia, essendo un prodotto per definizione disoleato, non può rientrare in questa voce di tariffa doganale che prevede invece merci ricche di olio da estrarre».
paragrafo 8
La farina di estrazione di soia non rientra nemmeno nella voce 15.17 soprattutto perché essa non può essere considerata un residuo in quanto costituisce il prodotto principale della spremitura del seme, mentre la lecitina di soia costituisce in questo caso il residuo.
paragrafo 9
Infine, questo prodotto non rientra nella voce 23.04, dato che la farina di soia non è un «panello» — che si ottiene mediante spremitura meccanica — ma una farina di estrazione ottenuta mediante solvente, e non può essere considerata un residuo.
paragrafo 10
La ricorrente nella causa principale aggiunge inoltre che, anche se la farina di cui trattasi dovesse rientrare nelle voci 12.02 o 23.04 — il che essa contesta — «alla stessa si applicherebbe unicamente la Tariffa doganale comune ai sensi dell'art. 2, sub 1, del regolamento CEE n. 136/66 ma non anche il regime dei prezzi e prelievi, cosicché legittima appare l'applicazione del blocco dei prezzi temporaneamente disposto dallo Stato italiano per fronteggiare un momento di crisi...».
paragrafo 11
Conseguentemente, essa propone di risolvere la questione posta dal giudice di rinvio nel modo seguente:
paragrafo 12
«1) La farina di estrazione di soia non è disciplinata dal regolamento n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; 2) La farina di estrazione di soia non è compresa tra i prodotti elencati nell'art. 1 sub 2 del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22. 9. 1966; in particolare non è compresa fra i prodotti menzionati nella voce 12.02; né in quelli della voce 15.17; né in quelli della voce 23.04 del regolamento n. 136/66, e ciò in quanto si tratta di un prodotto essenzialmente proteico».

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni della resistente nella causa principale

paragrafo 1
La resistente nella causa principale è del parere che i fatti della presente causa siano identici a quelli della causa che ha originato la sentenza Galli (già citata). Pertanto essa riproduce il testo dell'arringa allora pronunziata innanzi alla Corte per quanto riguarda gli elementi necessari alla presente causa.
paragrafo 2
Ritornando poi ai fatti ora in esame, la SIAT fa presente che la pretesa della Fancon di pagare 30000 lire il quintale di estratto di farina di soia — in conformità al decreto-legge italiano in questione — invece di 43800 lire — che era il prezzo di mercato, liberamente accettato dalla Fancon con contratto del 2 luglio 1973 — comporta per la SIAT «una perdita secca di oltre 10000 lire il quintale, senza contare il mancato guadagno», dato che la SIAT ha acquistato questo prodotto sul mercato internazionale al prezzo di circa 40000 lire il quintale.
paragrafo 3
Certo, la Corte ha già pronunciato una sentenza di condanna nei confronti del decreto-legge n. 425, ma la fattispecie della presente causa si presenta, sotto il profilo del diritto interno, più complessa di quella della causa Galli.
paragrafo 4
Una delle difficoltà deriva dal fatto che fra il 28 giugno 1973 — data di riferimento per la fissazione del prezzo in forza dell'art. 4 del decreto legge n. 425 — e il 24 luglio 1973 — data di pubblicazione del detto decreto — il prezzo di mercato della farina di soia ha subito aumenti considerevoli dovuti all'embargo disposto dal Governo degli Stati Uniti all'esportazione della soia il 27 giugno 1973 ed era passato da 31000 lire a 42000 lire ed oltre.
paragrafo 5
Ora, la Fancon non disconosce questo aumento di prezzo e non contesta nemmeno di aver concluso il contratto per 43800 lire il quintale, ma cerca solo di avvalersi del diritto che le sarebbe attribuito dal decreto legge n. 425 per pagare un prezzo inferiore a quello da essa liberamente concordato.
paragrafo 6
Affrontando in seguito la questione posta dalla Corte suprema di cassazione, la resistente nella causa principale sostiene che la farina di soia, all'atto della sua importazione nell'area comunitaria, è classificata nella voce doganale ex 23.04. La stessa classificazione risulta dalla dichiarazione doganale accettata dalla dogana di Ravenna, dalla dichiarazione degli uffici competenti, da una comunicazione del compartimento doganale di Venezia del 19 marzo 1976, nonché dall'aggiornamento n. 2 del febbraio 1981 della Tariffa doganale comune.
paragrafo 7
Si perviene dunque alla conclusione «che la farina di estrazione di soia va classificata sotto la voce ex 23.04 e rientra quindi fra i prodotti elencati nell'art. 1, sub 2, del regolamento CEE n. 136/66», e che va data soluzione affermativa alla questione del giudice di rinvio.
paragrafo 8
Tuttavia, la resistente nella causa principale ritiene necessario ricordare gli elementi principali della sentenza Galli, i quali indicano che non sussiste «alcun dubbio che la pretesa della Fancon di avvalersi del DL n. 425/1973 per imporre a SIAT di vendere la farina di estrazione di soia ad un prezzo diverso da quello liberamente concordato è del tutto inammissibile, non essendo tale decreto legge applicabile alle negoziazioni aventi ad oggetto il prodotto di cui è causa», poiché risulta dalla sentenza Galli che uno Stato membro non può più intervenire nella formazione dei prezzi nei settori disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati.
paragrafo 9
Nonostante alcune oscillazioni intervenute nella giurisprudenza della Corte durante gli anni 1976-1978 — secondo la resistente nella causa principale — le ultime sentenze (sentenza 6 novembre 1979, causa 10/79, Toffoli, Race. pag. 3301, e soprattutto sentenza 6 novembre 1979, cause 16-20/79, Danis, Race, pag. 3327) confermano definitivamente l'orientamento giurisprudenziale seguito nella sentenza Galli.
paragrafo 10
La Commissione condivide il parere della resistente nella causa principale e sostiene che la farina di estrazione di soia rientra nella sottovoce 23.04 B della Tariffa doganale comune, classificazione che «risponde perfettamente alle note esplicative della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale (NCCD)».
paragrafo 11
In effetti, secondo la Commissione, i panelli ed altri residui della sottovoce 23.04 B sono residui solidi dell'estrazione, cioè«prodotti» derivanti dall'estrazione di olio e non «scarti» e contengono una percentuale minima di olio (1-2 %). Le note esplicative della NCCD relative alla voce 23.04 precisano che i residui, fra l'altro, di soia costituiscono un alimento per gli animali molto ricercato. Essi si presentano sotto varie forme, tra cui quella di farina piuttosto grezza, ed è sotto quest'ultima forma che vengono utilizzati come alimenti per gli animali.
paragrafo 12
Questo prodotto viene importato nella Comunità principalmente dal Brasile e dagli Stati Uniti. Ora, la farina di estrazione di soia, oggetto della presente causa, risulta effettivamente di origine brasiliana ed è destinata all'alimentazione zootecnica.
paragrafo 13
Per contro, la farina di soia non può appartenere né alla voce 12.02 — che riguarda solo farine non disoleate — né alla voce 15.17 — che concerne residui provenienti da sostanze grasse o da cere che non possono essere i semi di soia.
paragrafo 14
Conseguentemente, la Commissione propone di risolvere nel modo seguente la questione in esame:
paragrafo 15
«La farina di estrazione di soia è compresa nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganala comune».
paragrafo 16
Anche il Governo italiano auspica che la questione pregiudiziale venga risolta in senso affermativo.
paragrafo 17
A suo parere, la farina di estrazione di soia può appartenere alla voce 12.02 «sempre che essa non si presenti come farina derivata da un processo che abbia comportato integrale disoleazione». In caso contrario, essa ricadrebbe nella voce 23.04, in quanto è da considerare residuo solido della estrazione dell'olio contenuto nei semi e frutti oleosi, «corrispondendo così alla definizione data nella nota esplicativa della tariffa per la succitata voce». Per la catalogazione in tale voce, è indifferente che la farina di soia sia o no disoleata, poiché, alla luce della citata nota esplicativa, «non è incompatibile con questa classificazione doganale la presenza in essa di una “certa quantità di sostanze grasse”».

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 3 dicembre 1981, la ricorrente nella causa principale, rappresentata dell'aw. Leone, del foro di Milano, la resistente nella causa principale, rappresentata dall'aw. Capelli, del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Berardis, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 febbraio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 28 gennaio 1981, pervenuta alla Corte il 27 maggio 1981, la Corte suprema di cassazione, Seconda sezione civile, ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra due imprese italiane, di cui l'una ha acquistato dall'altra farina di estrazione di soia brasiliana, da consegnare tra la fine di luglio e il settembre 1973. Nel periodo intercorrente fra la stipulazione di detto contratto e l'inizio della sua esecuzione, il Governo italiano emanava il decreto legge 24 luglio 1973, n. 425 (GU della Repubblica italiana n. 189 del 24 luglio 1973), convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 494, concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni. La controversia verte sul se il contratto debba essere eseguito alle condizioni in esso stabilite o se queste ultime debbano essere modificate in funzione del decreto legge n. 425.
punto 3
La soluzione del problema dipende dalla natura del prodotto in causa. Infatti, se quest'ultimo rientrasse in un'organizzazione comune di mercato, gli Stati membri non potrebbero più intervenire, con norme nazionali adottate unilateralmente, nel meccanismo della formazione dei prezzi risultante dall'organizzazione comune.
punto 4
Tale constatazione, basata sulla giurisprudenza della Corte (sentenza 23 gennaio 1975, causa 31/74, Galli, Race. pag. 47), ha indotto la Corte suprema di cassazione a sottoporre alla Corte di giustizia la questione «se la farina di estrazione di soia sia o non sia compresa fra i prodotti elencati nell'art. 1, sub 2, del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, in particolare nelle voci 12.02, ex 15.17 ed ex 23.04 della Tariffa doganale comune» (TDC).
punto 5
Il precitato regolamento n. 136/66 costituisce la normativa base comunitaria che ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. All'art. 1, 2 comma, esso elenca i prodotti del settore dei semi e frutti oleosi che rientrano in tale organizzazione, classificandoli sotto vari numeri della TDC.
punto 6
Le tre voci specificate dal giudice nazionale erano, all'epoca dei fatti di causa, così formulate nel regolamento 19 dicembre 1972, n. 1/73, relativo alla TDC (GU L 1 dell'1. 1. 1973, pag. 1): «12.02: Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senape: A. di soia B. altre ex 15.17: Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva: I. paste di saponificazione («soap-stocks») II. altri B. altri I. morchie o fecce di olio: pasta di saponificazione («soap-stocks») II. non nominati ex 23.04: Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: A. sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva B. altri».
punto 7
Bisogna innanzitutto notare che i semi di soia rientrano in quest'organizzazione comune di mercato dei grassi perché si tratta di semi oleosi menzionati, in modo generico, nella voce 12.01 della TDC, richiamata nell'art. 1, 2o comma, del regolamento n. 136/66.
punto 8
Occorre poi esaminare ciascuna delle voci doganali indicate dal giudice nazionale al fine di accertare se la farina di estrazione di soia rientri o meno in una di esse.
punto 9
È assodato che il trattamento industriale dei semi di soia consente di ottenere svariati prodotti tra cui la farina di estrazione di soia che è un prodotto ricco di proteine, destinato all'alimentazione del bestiame; la sua proprietà nutritiva — utile per la produzione di carne — deriva da tale caratteristica e dal fatto che la maggior parte dell'olio ne è stato estratto mediante spremitura o uso di solventi.
punto 10
La voce 12.02 non può applicarsi alla farina di estrazione di soia in quanto la fabbricazione di questa dà come risultato un prodotto disoleato; ora, in questa voce, in base al suo testo ed alle note esplicative contemplate dalla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci, sono comprese solo le farine di semi e di frutti oleosi non disoleate.
punto 11
Nemmeno la voce ex 15.17, riguardando solo i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, si applica alla farina di estrazione di soia, poiché questa voce si riferisce a residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse che non possono servire per l'alimentazione del bestiame, qualità caratteristica della farina di estrazione di soia.
punto 12
Per contro, la voce ex 23.04 riguarda i panelli e altri residui che, in base alla citata nomenclatura, sono «i residui solidi dell'estrazione, mediante pressione, solventi o centrifugazione, dell'olio contenuto nei semi... oleosi ...», lavorazione effettuata per ottenere la farina di estrazione di soia.
punto 13
Alla classificazione della farina di estrazione di soia sotto la voce ex 23.04, è stato obiettato, in primo luogo, che tale farina non è totalmente disoleata e non può quindi essere definita come il residuo dell'estrazione di una sostanza grassa, e, in secondo luogo, che essa non costituisce un residuo ma il prodotto principale del procedimento di disoleazione.
punto 14
Alla prima di queste obiezioni va risposto che l'operazione di disoleazione è spinta fino al punto in cui la tecnica lo consente, e che la presenza di un quantitativo minimo di olio residuo non modifica la qualità di una farina la cui proprietà principale è costituita dalla presenza di proteine di alto valore nutritivo per il bestiame. Alla seconda obiezione bisogna rispondere che il termine «residuo» non può confondersi col termine di scarti, come dimostra la formulazione della voce ex 23.04, la quale esclude le «morchie», sostanze quasi senza valore, mentre la farina di estrazione di soia è il residuo dei semi di soia dopo la lavorazione industriale di questi ultimi intesa ad ottenere tale prodótto.
punto 15
Bisogna concludere che la farina di estrazione di soia deve essere classificata sotto la voce ex 23.04 della TDC e che essa è quindi compresa tra i prodotti elencati nell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 136/66, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.
punto 16
Poiché la farina di soia è stata così classificata, è inutile esaminare altre voci alle quali detto regolamento rinvia.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di Cassazione, Seconda sezione civile, con ordinanza 28 gennaio 1981, dichiara: La farina di estrazione di soia deve essere classificata sotto la voce ex 23.04 della tariffa doganale comune ed è quindi compresa tra i prodotti elencati nell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025).

Firme

Touffait Mackenzie Stuart Everling Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, I'll marzo 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Terza Sezione A. Touffait

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze