Sez. 2, Sentenza n. 1187 del 21/11/2024 Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287425-02
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui i giudici d'appello avevano ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria perché non proveniente dall'imputato personalmente o da difensore munito di procura speciale, in quanto tali condizioni sono state previste dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, entrato in vigore successivamente alla proposizione dell'atto di appello).
Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)