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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79

Decisione
decisa il 1980-07-03
ECLI
ECLI:EU:C:1980:178

Epigrafe

Nelle cause riunite 6 e 97/79, Daniele Grassi, dipendente della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, residente in Tervueren, Belgio, con l'aw. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso ľaw. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Antonio Sacchettini, consigliere presso il servizio giuridico della segreteria generale del Consiglio, in qualità d'agente, assistito dal sig. John Carbery, anch'egli consigliere presso il suddetto servizio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. van den Houten, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento di taluni rapporti informativi concernenti il ricorrente, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
II sig. Daniele Grassi veniva nominato, il 1o luglio 1963, revisore presso la divisione italiana del servizio linguistico della segreteria generale del Consiglio, nel grado LA 4.
paragrafo 2
A norma dell'art. 43 dello Statuto del personale e della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che stabilisce le disposizioni generali per l'attuazione di detto articolo, il rapporto sulla competenza, il rendimento ed il comportamento in servizio del Grassi veniva redatto, per il periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, dal primo compilatore il 16 febbraio 1978 e consegnato al Grassi il 17 febbraio successivo.
paragrafo 3
Il 21 febbraio 1978 il Grassi, conformemente all'art. 7, n. 1, della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, scriveva le sue osservazioni sul rapporto e chiedeva la revisione dello stesso.
paragrafo 4
Poiché il primo compilatore si rifiutava di modificare il rapporto, il Grassi ne chiedeva, il 2 marzo 1978, la revisione da parte di un secondo compilatore, in conformità all'art. 8, n. 2, della decisione 18 ottobre 1977.
paragrafo 5
Il rapporto del secondo compilatore veniva redatto il 15 marzo 1978. Il Grassi 10 firmava il 21 marzo, dichiarando, in conformità all'art. 8, n. 5, della decisione 18 ottobre 1977, la sua intenzione di presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.
paragrafo 6
11 reclamo veniva presentato con atto in data 6 giugno 1978, registrato presso l'amministrazione della segreteria generale del Consiglio il 9 giugno successivo. Esso mirava all'annullamento parziale del rapporto informativo del secondo compilatore, del 15 marzo 1978, all'annullamento parziale, in quanto occorresse, del rapporto informativo del primo compilatore, in data 16 febbraio 1977, ed alla compilazione di un nuovo rapporto informativo. I punti contestati erano la descrizione dei compiti, i giudizi analitici sulla competenza e sul comportamento in servizio nonché la valutazione generale.
paragrafo 7
Il 14 giugno 1978 il segretario generale del Consiglio sottoponeva il reclamo del Grassi al «gruppo ristretto» del comitato dei rapporti, a norma degli artt. 9, lett. b), e 11 della decisione 18 ottobre 1977. Il parere del «gruppo ristretto» veniva emesso il 13 luglio 1978 e notificato al Grassi il 17 luglio. In esso era dichiarato che il rapporto relativo al Grassi non si poteva considerare «presentato in modo perfettamente adeguato».
paragrafo 8
Il secondo compilatore redigeva, il 28 luglio 1978, un rapporto modificato, tenendo conto delle osservazioni del gruppo ristretto del comitato dei rapporti Il segretario generale del Consiglio trasmetteva questo rapporto all'interessato il 5 settembre 1978, segnalandogli che, qualora non avesse potuto accettarlo, egli avrebbe potuto proporre un nuovo reclamo.
paragrafo 9
Il 18 settembre 1978 il Grassi comunicava al segretario generale di non poter né accettare il rapporto modificato del secondo compilatore né presentare un nuovo reclamo; andava piuttosto applicato l'art. 11, n. 4, della decisione 18 ottobre 1977, ai termini del quale:
paragrafo 10
Secondo il parere emesso dal gruppo ristretto, l'autorità che ha il potere di nomina decide:
paragrafo 11
a) di adire il comitato dei rapporti; in questo caso il procedimento prosegue in conformità all'art. 10, punti 2-6; b) di non adire il comitato dei rapporti; tale decisione è comunicata al dipendente interessato e il rapporto redatto dal secondo compilatore, conformemente all'art. 8, n. 4, viene trasmesso allo stesso e diviene così definitivo, con il che ha termine il procedimento di reclamo.
paragrafo 12
Il 24 ottobre 1978 il segretario generale rispondeva al Grassi che, pur non condividendo il suo punto di vista secondo cui il rapporto redatto dal secondo compilatore può essere modificato solo dopo l'adizione ed il parere del comitato dei rapporti, egli aveva deciso di sottoporre a quest'ultimo il reclamo dell'interessato sulla base del primo rapporto informativo non modificato.
paragrafo 13
Il 28 novembre il gruppo ristretto del comitato dei rapporti si esprimeva nel senso che il caso del Grassi andava sottoposto all'esame del comitato dei rapporti. Di conseguenza, il segretario generale, trasmettendo al Grassi, il 4 dicembre 1978, copia del parere del gruppo ristretto, lo informava di aver deciso di sottoporre il suo reclamo al suddetto comitato.
paragrafo 14
Il Grassi, ritenendo che il rapporto informativo modificato dal secondo compilatore fosse stato revocato e che alla scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dalla data della presentazione del reclamo quest'ultimo fosse stato tacitamente respinto, adiva la Corte, il 5 gennaio 1979, con un ricorso registrato col n. 6/79.
paragrafo 15
Il 15 febbraio 1979 il comitato dei rapporti emetteva il suo parere sul reclamo presentato dal Grassi il 6 giugno 1978. In detto parere si constata che la descrizione dei compiti, figurante nei rapporti informativi contestati, non poteva essere in realtà considerata lesiva nei confronti dell'interessato, ma che, per quanto concerneva la competenza, il comportamento in servizio e la valutazione generale, risultavano necessarie talune modifiche.
paragrafo 16
Il 2 marzo 1979 il secondo compilatore modificava il suo rapporto e procedeva, in conformità all'art. 10, n. 4, della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, alla redazione del rapporto definitivo «attenendosi al parere del comitato dei rapporti in quanto lo condivida». Il rapporto, interinato dal segretario generale del Consiglio nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, veniva trasmesso al Grassi il 20 marzo 1979.
paragrafo 17
Il Grassi controfirmava il rapporto il 29 marzo 1979 con ogni riserva. Il 20 giugno 1979 egli proponeva, contro lo stesso rapporto, un nuovo ricorso, registrato con il n. 97/79.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Nella causa 6/79, iniziata con atto introduttivo 5 gennaio 1979, la fase scritta, tenuto conto della proroga dei termini per il deposito di talune memorie, si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Nella causa 97/79, iniziata con ricorso 20 giugno 1979, il Consiglio, convenuto, ha chiesto alla Corte, conformemente all'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, con atto separato depositato il 23 luglio 1979, di statuire, senza iniziare la discussione nel merito, sulla ricevibilità del ricorso e dichiarare quest'ultimo irricevibile. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione sollevata dal Consiglio con atto depositato il 19 settembre 1979. Con ordinanza 16 ottobre 1979, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di esaminare l'eccezione unitamente al merito ed ha riservato le spese.
paragrafo 3
Con ordinanza 16 novembre 1979, la Corte (Seconda Sezione), accogliendo la domanda presentata dal ricorrente e nonostante l'obiezione del Consiglio, secondo cui non vi è connessione fra le due cause, ha deciso, in base all'art. 43 del regolamento di procedura, di riunire le cause 6/79 e 97/79 ai fini della fase orale e della sentenza, e di riservare la decisione sulle spese.
paragrafo 4
La fase scritta nella causa 97/79 si è, in seguito, svolta ritualmente.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha invitato, da una parte, il rcorrente a precisare le sue conclusioni e ad indicare con esattezza gli elementi del rapporto informativo controverso dei quali egli chiede l'annullamento, e, dall'altra, il Consiglio a fornire indicazioni più precise circa lo statuto e i poteri del comitato dei rapporti ed a depositare il testo integrale della guida per la compilazione del rapporto informativo. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini stabiliti.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente, secondo le precisazioni fornite su richiesta della Corte, conclude che questa voglia:
paragrafo 2
a) dichiarare i ricorsi ricevibili; b) dichiarare che il rapporto informativo del secondo compilatore in data 2 marzo 1979, relativo al periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, oggetto del ricorso 97/79, implica la revoca del rapporto informativo del secondo compilatore del 15 marzo 1978, relativo allo stesso periodo, oggetto del ricorso 6/79; e) di conseguenza, constatare che il ricorso 6/79 è divenuto privo d'oggetto in corso di causa e condannare il convenuto alle spese relative a tale ricorso; d) annullare talune menzioni o giudizi relativi alla descrizione dei compiti principali ed al comportamento in servizio del ricorrente nonché talune osservazioni finali del rapporto informativo del secondo compilatore del 2 marzo 1979; e) annullare, in quanto occorra, talune menzioni o giudizi figuranti nel rapporto informativo del primo compilatore del 16 febbraio 1978; f) statuire che tali annullamenti implicano l'annullamento della decisione adottata circa il reclamo del ricorrente in data 6 giugno 1978; g) condannare il convenuto alle spese del ricorso 97/79.
paragrafo 3
Il Consiglio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
nella causa 6/79 a) in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile; b) in subordine, dichiarare che non vi è luogo a provvedere; e) in entrambi i casi, porre le spese a carico del ricorrente; nella causa 97/79 a) pronunziarsi in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso; b) qualora il ricorso fosse dichiarato ricevibile, respingere le domande presentate in via principale e in subordine dal ricorrente; e) condannare il ricorrente alle spese in quanto non siano a carico del convenuto in forza degli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › A — Sulla ricevibilità › Per quanto concerne il ricorso 6/79

paragrafo 1
Il Consiglio sostiene che il ricorso, anche se soddisfa le condizioni stabilite dallo Statuto del personale in materia di termini, non è invece ricevibile sotto il profilo delle condizioni stabilite agli artt. 9 e segg. della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977.
paragrafo 2
a) A norma dell'art. 12 di tale decisione, è possibile impugnare dinanzi alla Corte di giustizia solo il rapporto informativo definitivo. Orbene, il rapporto del 15 marzo 1978 del secondo compilatore è stato oggetto, da parte del ricorrente, di un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto il 6 giugno 1978; tale reclamo è stato sottoposto al comitato dei rapporti, in conformità all'art. 9, lett. b), ed all'art. 11 della decisione 18 ottobre 1977. Il parere del comitato dei rapporti è stato emesso successivamente alla data della proposizione del ricorso; pertanto, a tale data non esisteva ancora un rapporto informativo definitivo concernente il ricorrente. b) Il procedimento contemplato dalla decisione 18 ottobre 1977 è manifestamente inteso a risolvere, nell'ambito dell'istituzione, le contestazioni che possono essere sollevate a seguito della redazione dei rapporti informativi; l'esigenza che esso venga esaurito prima di intraprendere qualsiasi altra azione è pertanto giustificata tanto dalla nenessità di snellire il procedimento contenzioso quanto da considerazioni inerenti alla nozione stessa del dovere di lealtà incombente ai dipendenti nei confronti dell'amministrazione. e) È incontestabile che al momento in cui il ricorrente ha depositato l'atto introduttivo era in corso un procedimento amministrativo precontenzioso. Detto procedimento fa parte di quelli che, secondo la giurisprudenza della Corte, possono consentire all'amministrazione di procedere all'esame delle domande e di evitare quindi eventualmente un procedimento giudiziario. Se si dovesse ammettere la possibilità di proporre validamente ricorso prima che venga chiuso un siffatto procedimento precontenzioso, si avrebbe come conseguenza, che due autorità, una giurisdizionale e l'altra amministrativa, si troverebbero contemporaneamente a conoscere della stessa controversia; orbene la giurisprudenza della Corte mira per l'appunto ad evitare tali procedimenti paralleli. d) Il procedimento di cui alla decisione 18 ottobre 1977 è stato applicato correttamente. In particolare, è per tentare di esaurire in primo luogo, prima che la controversia venisse sottoposta al giudizio della Corte, tutte le possibilità offerte dal procedimento del comitato dei rapporti che l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di adire quest'ultimo comitato dopo il termine di quattro mesi prescritto dall'art. 90 dello Statuto. e) La situazione giuridica caratterizzata da un procedimento di reclamo non esaurito nell'ambito dell'istituzione mette in forse l'esistenza stessa dell'interesse del ricorrente a fare constatare subito, a livello giudiziario, un inadempimento nei suoi confronti. L'interesse ad agire manca nella situazione procedurale che caratterizza il caso presente: il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, non aveva alcun interesse legittimo effettivo, né sufficientemente rilevante, a che la Corte risolvesse la controversia che l'oppone all'autorità che ha il potere di nomina della sua istituzione. f) Quanto al «fatto nuovo» costituito dalla trasmissione al ricorrente, il 20 marzo 1979, del rapporto informativo modificato del secondo compilatore in data 2 marzo 1979, si deve, in effetti, constatare che questo nuovo rapporto non costituisce un atto che conferma il primo e che esso comporta implicitamente, ma necessariamente, la revoca del primo rapporto informativo del secondo compilatore in data 15 marzo 1978. Tuttavia, le conclusioni tratte dal ricorrente da tale constatazione per quanto concerne la decisione sulle spese non possono essere accettate: la revoca implicita del primo rapporto è intervenuta a causa non già del ricorso proposto dal ricorrente contro l'atto ormai revocato, ma del fatto che l'autorità che ha il potere di nomina aveva adottato una nuova decisione, avente un contenuto diverso ma concernente lo stesso punto. La presente situazione è quella di un non luogo a procedere da parte della Corte; in un caso del genere, a norma dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Il riconoscimento, da parte del ricorrente, del fatto che il suo ricorso era divenuto privo d'oggetto avrebbe dovuto, per motivi di coerenza, comportare la rinuncia agli atti da parte dello stesso; tale constatazione implica la condanna del ricorrente alle spese.
paragrafo 3
Il ricorrente considera l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio manifestamente infondata.
paragrafo 4
a) La decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che stabilisce le disposizioni generali per l'attuazione dell'art. 43 dello Statuto del personale, emessa in conformità all'art. 110 di questo, costituisce un provvedimento per l'attuazione di un regolamento al quale non può derogare a pena di illegittimità. Le condizioni in base alle quali i dipendenti possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia sono fissate esclusivamente dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Poiché tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie — e il Consiglio non l'ha contestato — il ricorso è ricevibile. b) In subordine, va constatato che il procedimento contemplato dalla decisione 18 ottobre 1977 non è stato applicato correttamente: trasmettendo al ricorrente, il 5 settembre 1978, il rapporto modificato del secondo compilatore senza adire il comitato dei rapporti, l'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio ha ammesso, conformemente all'art. 11, n. 4, lett. b), della decisione 18 ottobre 1977, che il rapporto informativo era divenuto definitivo. e) Gli argomenti svolti dal Consiglio per contestare l'interesse ad agire del ricorrente equivalgono a considerare, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte, che i termini di ricorso non sono inderogabili e che le parti possono prorogarli a loro piacimento. d) Il rapporto del secondo compilatore del 2 marzo 1979, modifica, su taluni punti, il rapporto informativo del 15 marzo 1978; esso non costituisce un atto confermativo né quanto alla sostanza né quanto alla forma. L'analisi più corretta della situazione giuridica creata da questo fatto nuovo consiste nel considerare che il nuovo rapporto informativo del secondo compilatore comporta implicitamente, ma necessariamente, la revoca del primo rapporto del secondo compilatore. Il ricorso, ricevibile ab initio, è divenuto privo d'oggetto nel corso del procedimento, in ragione del comportamento del convenuto; quest'ultimo va pertanto condannato alle spese.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › A — Sulla ricevibilità › Per quanto concerne il ricorso 97/79

paragrafo 1
Il Consiglio considera il ricorso irricevibile sia alla luce dell'art. 91 dello Statuto del personale sia alla stregua della sua decisione 18 ottobre 1977.
paragrafo 2
a) Nessun reclamo è stato presentato dal ricorrente avverso il rapporto informativo definitivo del 2 marzo 1979. Orbene, a norma dell'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale, il ricorso è ricevibile solo se all'autorità che ha il potere di nomina sia stato previamente presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, contro l'atto lesivo impugnato con il ricorso. b) Il solo reclamo presentato dal ricorrente è quello in data 6 giugno 1978; l'esistenza di questo reclamo non può rendere il presente ricorso ricevibile. Quest'ultimo, innanzitutto, è manifestamente tardivo, poiché è stato presentato molto tempo dopo lo spirare del termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, stabilito all'art. 91, n. 3, dello Statuto. Peraltro, il requisito della previa presentazione del reclamo non avrebbe alcun senso qualora il ricorso potesse essere diretto contro un'atto lesivo diverso da quello cui si riferisce il reclamo; orbene, nella fattispecie, il reclamo concerneva il rapporto informativo del 15 marzo 1978 ed è stato oggetto di una decisione implicita di rigetto il 9 ottobre 1978; per contro, il ricorso concerne essenzialmente il rapporto informativo definitivo del 2 marzo 1979. In ogni caso, il ricorso contenzioso dev'essere preceduto da un reclamo contro un atto lesivo; ora, lo stesso ricorrente considera il rapporto informativo del 15 marzo 1978 revocato. Di conseguenza, il ricorso può essere considerato ricevibile solo in presenza di un nuovo reclamo e di un provvedimento di rigetto esplicito o implicito. Lungi dall'essere un inutile doppione, la presentazione di un reclamo è, nelle particolari circostanze della fattispecie, una condizione formale per poter adire la Corte. e) La frase «con il che ha termine il procedimento di reclamo» usata dal segretario generale del Consiglio nella nota 20 marzo 1979 non fa altro che riprodurre i termini dell'art. 11, n. 4, della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977. Incombeva al destinatario della suddetta nota accertare se sussistessero i requisiti sostanziali e formali ai quali lo Statuto subordina la proposizione di un ricorso. Nella fattispecie, l'interessato ha omesso di presentare il reclamo prima di proporre ricorso, contrariamente a quanto prescritto dallo Statuto. d) Il secondo rapporto informativo del secondo compilatore, in data 2 marzo 1979, non si limita a confermare il primo; si tratta certamente di un nuovo rapporto. Questo nuovo rapporto non ha avuto l'effetto di respingere in parte, in modo esplicito, il reclamo del ricorrente e di fare pertanto correre nuovamente il termine di ricorso. A norma dell'art. 91, n. 3, ultimo trattino, ultima frase, dello Statuto, il termine suddetto può iniziare nuovamente a decorrere solo qualora venga emessa, dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, una decisione esplicita. Il rapporto informativo del 2 marzo 1979 costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto ed avrebbe dovuto, prima di essere impugnato dinanzi alla Corte, essere oggetto di un reclamo. e) L'ordinanza 16 novembre 1979 con cui la Seconda Sezione della Corte ha disposto la riunione delle due cause non può essere invocata al di fuori del contesto che le è proprio, per trarne conseguenze sulle quali la Corte stessa si è riservata di pronunziarsi. f) Non vi è alcuna contraddizione tra gli argomenti svolti dal Consiglio in materia di irricevibilità nelle due cause. L'andamento dei fatti posteriori alla proposizione del secondo ricorso ha dimostrato appieno la fondatezza della tesi del Consiglio. Il secondo ricorso è, al pari del primo, prematuro, poiché è stato proposto senza attendere la conclusione del procedimento precontenzioso. La censura di tardività è stata formulata solo per dimostrare l'impossibilità di considerare il reclamo 6 giugno 1978 come la previa adizione dell'autorità che ha il potere di nomina. g) Il procedimento di reclamo, quale risulta dal combinato disposto dello Statuto e della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, è, senza dubbio, complesso. L'unica interpretazione ragionevole delle disposizioni della decisione 18 ottobre 1977 consiste nel far salva la preminenza delle norme stabilite dallo Statuto; di conseguenza i timori del ricorrente quanto al prolungamento del procedimento non sono fondati. È inutile richiamarsi, nella presente causa, ad una giurisprudenza che concerne situazioni diverse e la cui motivazione non può essere trasposta al caso di specie. Il mancato rispetto, da parte del ricorrente, delle disposizioni dello Statuto in materia di ricorsi non possono essere giustificate da considerazioni di equità. h) Il ricorso è del pari irricevibile nella parte in cui mira, in quanto occorra, all'annullamento del rapporto informativo del primo compilatore in data 16 febbraio 1978 e della decisione adottata circa il reclamo del 6 giugno 1978.
paragrafo 3
Il ricorrente considera le eccezioni d'irricevibilità sollevate dal Consiglio infondate.
paragrafo 4
a) Nella nota 20 marzo 1979, il segretario generale del Consiglio ha dichiarato di ratificare il rapporto informativo del 2 marzo trasmesso al ricorrente, «con il che ha termine il procedimento di reclamo». Di conseguenza, il ricorrente non era più tenuto a presentare un reclamo, ma doveva proporre un ricorso contenzioso. Sarebbe comunque contrario all'equità ed ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento rimproverare al ricorrente di aver seguito la debita procedura — cioè di aver proposto immediatemente un ricorso giudiziario senza aver presentato un nuovo reclamo — dal momento che l'autorità che ha il potere di nomina ha considerato essa stessa l'atto impugnato come atto finale del procedimento di reclamo. b) Dagli artt. 10, 11 e 12 della decisione del Consiglio del 18 ottobre 1977 risulta che il rapporto informativo definitivo, impugnabile con ricorso giurisdizionale, è il rapporto che pone termine al procedimento di reclamo. Di conseguenza, il ricorso giurisdizionale può e deve essere proposto senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo, giacché la condizione stabilita dall'art. 91, n. 2, primo trattino, dello Statuto, è per definizione, soddisfatta. Un reclamo su un reclamo non avrebbe evidentemente alcun senso. e) La tesi del Consiglio, portata alle estreme conseguenze, farebbe sì che un rapporto informativo non potrebbe mai essere impugnato in sede giurisdizionale o potrebbe esserlo solo al termine di un procedimento precontenzioso durato più anni e più volte ricominciato. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che ragioni di economia processuale, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale, ostano ad un'interpretazione dell'art. 91, n. 2, che, prendendo questa disposizione alla lettera, giunga unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedimento. d) All'argomento secondo cui il reclamo del 6 giugno 1978 presentato dal ricorrente era diretto contro un atto diverso da quello impugnato mediante ricorso, va obiettato che trattasi di atti aventi il medesimo oggetto, e cioè la valutazione del ricorrente relativamente al periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, e che il secondo rapporto informativo del secondo compilatore pone termine come ha dichiarato lo stesso Consiglio, al procedimento di reclamo. e) Nell'ordinanza 16 novembre 1979, la Seconda Sezione della Corte ha motivato la riunione delle cause 6/79 e 97/79 con la seguente constatazione: I due ricorsi concernono il medesimo rapporto informativo, redatto per il medesimo dipendente, per il medesimo periodo, e dai medesimi compilatori. Le modifiche apportate a talune espressioni usate nella prima versione del rapporto non hanno una portata tale da incidere sull'identità di questo. Tale constatazione corrobora il punto di vista secondo cui il ricorso non doveva essere preceduto da un nuovo reclamo, poiché i rapporti informativi del 15 marzo 1978 e del 2 marzo 1979 costituiscono in realtà due versioni dello stesso rapporto informativo. f) II rapporto informativo del 2 marzo 1979 non costituisce, in effetti, un atto che conferma il rapporto informativo del 15 marzo 1978. Tuttavia, da ciò non discende affatto la necessità di un nuovo reclamo. Affermare il contrario equivarrebbe in realtà a sostenere che, qualora un reclamo fosse respinto solo in parte — nel qual caso il provvedimento non costituirebbe un atto confermativo di quello oggetto del reclamo — la Corte di giustizia potrebbe essere adita solo previo nuovo reclamo; questa conclusione sarebbe manifestamente in contrasto sia con il testo sia con lo spirito dell'art. 91, n. 2, secondo trattino, dello Statuto. g) La censura di tardività formulata nei confronti del reclamo del 6 giugno 1978 non può essere attesa. Una volta ammesso che non era necessario presentare un nuovo reclamo, occorre constatare che, in conformità all'art. 91, n. 3, dello Statuto, il ricorso è stato proposto entro tre mesi dalla notifica dell'atto definito dal Consiglio stesso come atto di chiusura del procedimento di reclamo e costituente, in altri termini, la risposta al reclamo del 6 giugno 1978. h) Le tesi del Consiglio sono non solamente inesatte, ma per di più contraddittorie. In particolare vi è contraddizione tra gli argomenti dedotti contro la ricevibilità del ricorso 6/79, che sarebbe prematuro, e quelli opposti alla ricevibilità del ricorso 97/79, che sarebbe tardivo. i) In estremo subordine, per l'assurda ipotesi in cui la Corte ritenesse che, in via di principio, avrebbe dovuto essere presentato un reclamo, il ricorrente chiede che il ricorso venga ugualmente dichiarato ricevibile in ragione dei termini in cui è redatta la nota 20 marzo 1979 del segretario generale del Consiglio e della difficoltà, per il ricorrente, di determinare la procedura da seguire, tenuto conto della complessità del caso e delle interferenze di fatto tra gli artt. 90 e 91 dello Statuto e la decisione del Consiglio 18 ottobre 1977.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › B — Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente contesta una menzione concernente la descrizione dei principali compiti da lui svolti, un giudizio sul suo comportamento in servizio e talune osservazioni finali figuranti sia nel rapporto informativo del secondo compilatore del 2 marzo 1979 sia nel rapporto informativo del primo compilatore in data 16 febbraio 1978. Egli deduce, contro questi elementi dei due rapporti, mezzi relativi alla violazione dell'art. 43 dello Statuto e della regola secondo cui un giudizio particolarmente elogiativo o critico dev'essere illustrato per quanto possibile da elementi concreti, alla violazione delle norme e principi in base ai quali qualsiasi atto amministrativo dev'essere motivato e la motivazione non può essere viziata da errore di diritto e/o di fatto, alla violazione del principio di uguaglianza, all'eccesso di potere ed allo sviamento del potere di valutazione dell'amministrazione.
paragrafo 2
Il Consìglio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione delle capacità professionali dei dipendenti è di competenza dell'amministrazione e la Corte non può controllarne la fondatezza. Il sindacato giurisdizionale esercitato dalla Corte sugli elementi di valutazione contenuti in un rapporto informativo costituisce un «controllo minimo», che concerne esclusivamente i vizi di forma, gli errori manifesti di diritto o di fatto nella motivazione e lo sviamento di potere.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › B — Nel merito › Per quanto concerne la descrizione dei compiti

paragrafo 1
Il ricorrente critica il fatto che nel rapporto informativo del 2 marzo 1979 sia menzionato che egli ha effettuato un numero limitato di traduzioni non riviste e che nel rapporto del 16 febbraio 1978 sia dichiarato che egli ha effettuato, quando ciò è stato necessario, traduzioni difficili. Queste menzioni vanno considerate nell'ambito, più generale, di un tentativo di sminuire le sue funzioni di revisore.
paragrafo 2
Il fatto di avere effettuato, nel corso di una sola missione di tre giorni, talune traduzioni non è per nulla significativo nel quadro complessivo di un rapporto informativo relativo ad un periodo di due anni; in precedenza non era mai stata fatta menzione di siffatti compiti occasionali; i compilatori dei rapporti, mentre hanno citato tale insignificante attività, non hanno, invece, creduto opportuno indicare che il ricorrente, nella medesima occasione, aveva diretto l'intero gruppo linguistico e, per un anno e mezzo aveva diretto, assieme ad un revisore più giovane, il gruppo ACP della divisione linguistica italiana.
paragrafo 3
Secondo il Consiglio, al fatto di menzionare che il ricorrente ha anche effettuato talune traduzioni nel corso di una missione non si può attribuire una funzione di sottovalutazione, ma solo quella di completare la descrizione dei compiti dell'interessato.
paragrafo 4
Anche gli altri revisori hanno effettuato traduzioni ed i nuovi rapporti, relativi al periodo 1977-1978 ne fanno, se del caso, menzione.
paragrafo 5
Non si può far carico ai compilatori dei rapporti di non aver menzionato le funzioni di responsabile del gruppo di traduzione svolte dal ricorrente nel corso di una missione, poiché siffatte funzioni spettano al revisore avente maggiore anzianità nel grado. Per quanto concerne le funzioni dallo stesso assunte nel gruppo ACP della divisione linguistica italiana, il Consiglio dubita che il termine «direzione» usato dal ricorrente sia appropriato.
paragrafo 6
Pertanto, nessuna inesattezza materiale può essere constatata nella descrizione dei compiti, né è stata fornita la prova di altre irregolarità.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › B — Nel merito › Per quanto concerne il comportamento in servizio

paragrafo 1
Il ricorrente osserva che i due rapporti informativi criticati contengono la menzione «sufficiente» per quanto riguarda le relazioni con i superiori ed i colleghi. Si tratta di un giudizio particolarmente sfavorevole, poiché, fra l'altro, tutti gli altri revisori della divisione linguistica italiana hanno ottenuto la menzione «molto buono»; di conseguenza, detto giudizio va motivato adeguatamente, e ciò non è stato fatto nel caso di specie.
paragrafo 2
Il Consiglio sostiene che la menzione «sufficiente» non è particolarmente sfavorevole, né in sé e per sé né in confronto ai giudizi precedenti, e non abbisogna, pertanto di alcuna spiegazione, contrariamente alla menzione «scarso», che viene immediatamente dopo nella guida del Consiglio per la compilazione del rapporto informativo.
paragrafo 3
Il significato di un giudizio dev'essere valutato in sé e per per sé, non già in relazione ai giudizi concernenti altri dipendenti. Comunque l'osservazione del ricorrente in proposito è inesatta.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › B — Nel merito › Per quanto concerne la valutazione generale

paragrafo 1
Il ricorrente si duole del fatto che nei due rapporti informativi controversi gli venga fatto carico di essere inflessibile e di assumere posizioni intransigenti e prive di tolleranza nei confronti delle opinioni altrui, e si dichiari che tale atteggiamento ha provocato alcuni incidenti con superiori o colleglli ed ha influito negativamente sull'atmosfera regnante nella divisione italiana del servizio linguistico.
paragrafo 2
a) Tali giudizi, particolarmente sfavorevoli, non sono adeguatamente motivati, il che equivale ad assenza di motivazione: non è stata fornita risposta alle osservazioni formulate in proposito dal ricorrente né è stato spiegato perché gli incidenti ai quali si fa riferimento siano la conseguenza esclusiva del suo comportamento. Il ricorrente aveva il diritto di chiedere di quali posizioni o atteggiamenti si trattasse e rispetto a quali fatti o opinioni, ed era indispensabile, perché vi fosse una motivazione, che gli venisse risposto. D'altra parte, l'intransigenza può essere considerata una colpa solo se si manifesta rispetto a fatti o opinioni che non la giustifichino. Per quanto concerne gli incidenti addebitati al ricorrente, è necessario tener presenti alcuni fatti pacifici da cui si deduce incontestabilmente che era necessario, quantomeno, spiegare i motivi per i quali il ricorrente è stato considerato l'unico responsabile degli incidenti stessi. È pacifico che all'origine di questi ultimi vi sono fatti che non hanno niente a che vedere con la personalità del ricorrente; una motivazione in cui non è nemmeno spiegato perché la responsabilità degli incidenti vada attribuita alla personalità assertivamente rigida del ricorrente è senz'altro insufficiente. Il Consiglio «appiccica» al ricorrente un'etichetta alla quale collega poi, senza fornire spiegazioni, agendo con cieco automatismo, la responsabilità di taluni incidenti e, in generale, del clima regnante nella divisione italiana del servizio linguistico. Non si può giustificare una conclusione con riferimento ad una premessa senza giustificare tale premessa e la relazione intercorrente fra questa e la conclusione. b) Non si può tenere il ricorrente all' oscuro dei motivi del giudizio negativo espresso nei suoi confronti con il pretesto che il giudice non può sostituire la sua valutazione a quella dell'autorità amministrativa. Accogliere la tesi del convenuto equivarrebbe ad abolire qualsiasi controllo di legittimità, anche se limitato, in particolare, alle irregolarità procedurali, all'errore manifesto di fatto o di diritto nella motivazione, compresa la pertinenza di questa, ed allo sviamento di potere. La Corte ignora i motivi per i quali i superiori gerarchici del ricorrente lo ritengono unico responsabile degli incidenti di cui trattasi; essa si trova pertanto nell'impossibilità di esercitare il suo controllo di legittimità. Se ne deve inferire che gli atti impugnati non sono fondati su motivi leciti. e) L'autorità che ha il potere di nomina, pur essendo stata espressamente invitata, dai superiori gerarchici, a pronunziarsi sugli incidenti addebitati al ricorrente, ha omesso di farlo. Di conseguenza, non è più lecito addebitare tali incidenti, in un rapporto informativo, al ricorrente. A questo proposito non sono pertinenti né il fatto che i due compilatori siano dello stesso parere — giacché i motivi di questo parere non sono noti — né il giudizio espresso'nel 1973 dal primo compilatore. d) Gli incidenti di cui trattasi sono attribuiti a torto all'atteggiamento assertivamente inflessibile del ricorrente: questi non ha provocato detti incidenti ed è manifestamente errato attribuirgliene la responsabilità esclusiva. e) I giudizi sfavorevoli formulati sul ricorrente costituiscono espressione di un'animosità nei suoi confronti che si è manifestata in vari modi da quando egli propose un altro ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (causa 188/73; sentenza 30 ottobre 1974, Racc. pag. 1099).
paragrafo 3
Il Consiglio considera infondate le censure del ricorrente.
paragrafo 4
a) Tanto dalla giurisprudenza della Corte quanto dalla decisione del Consiglio 18 ottobre 1977 risulta che, per quanto concerne i rapporti informativi, non esiste alcun obbligo di motivazione, salvo che in casi estremi. Peraltro, va rilevato che il compilatore ha non solo il diritto, ma anche il dovere di far menzione, nel rapporto informativo, del comportamento del dipendente, qualora si concreti in fatti deplorabili ed abbia ripercussioni negative sui rapporti di servizio. Il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina si astenga dal pronunziarsi su incidenti di cui un dipendente sia considerato responsabile non osta a che di tali incidenti venga fatta menzione nel rapporto informativo concernente tale dipendente: la tesi contraria sostenuta dal ricorrente è frutto di una confusione fra procedimento disciplinare e procedimento di valutazione e mette in discussione la libertà di giudizio del compilatore del rapporto. b) In realtà, l'autorità che ha il potere di nomina è stata invitata a pronunziarsi solo riguardo al secondo degli incidenti di cui trattasi. I compilatori, nello svolgimento del loro compito, devono, avendo conoscenza dei fatti, formulare giudizi sulle capacità e sul comportamento in servizio del dipendente interessato. Il fatto che il rapporto informativo contenga il giudizio di due compilatori costituisce una garanzia per il dipendente. D'altra parte, il giudizio formulato dai due compilatori nei rapporti relativi al periodo 1975-1977 quanto al comportamento in servizio del ricorrente non differiscono, in sostanza, dalle valutazioni espresse dai suoi superiori in rapporti precedenti. e) Il ricorrente non contesta l'esattezza materiale dei fatti addebitatigli; egli tenta di negare l'esattezza delle conclusioni tratte da tali fatti e figuranti nel giudizio formulato nei rapporti informativi, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità di tali fatti alla sua «inflessibile personalità» Nel giudizio generale criticato dal ricorrente non si dichiara che la sua inflessibilità provoca sempre, in sé e per sé, spiacevoli incidenti; detto giudizio va interpretato nel senso che, in taluni casi, le reazioni del ricorrente ai problemi che egli incontra con i colleghi ed i superiori possono essere violente e quindi dar origine a spiacevoli incidenti. d) La responsabilità del ricorrente in tali incidenti è chiaramente dimostrata dalla particolareggiata descrizione di questi. e) I fatti richiamati dal ricorrente quali prove della pretesa animosità nei suoi confronti non sono altro che asserzioni prive di fondamento.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente, rappresentato dall'aw. Lebrun, e il Consiglio, rappresentato dal sig. Sacchettini, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti posti loro dalla Corte all'udienza del 29 maggio 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 giugno 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
II ricorrente, dipendente di grado LA 4, revisore presso la divisione italiana del servizio linguistico del Consiglio, ha proposto, il 5 gennaio e il 20 giugno 1979, due ricorsi miranti al parziale annullamento del rapporto informativo che lo riguarda per il periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977.

SENTENZA › In diritto › Gli antefatti

punto 2
II rapporto del primo compilatore, capo della divisione italiana del servizio linguistico, veniva redatto il 16 febbraio 1978 e comunicato all'interessato il quale, il 21 febbraio, formulava talune osservazioni e chiedeva la revisione del rapporto.
punto 3
II rapporto del secondo compilatore, direttore delle operazioni e della traduzione, veniva steso il 15 marzo 1978 e comunicato all'interessato che, il 21 marzo, formulava obiezioni anche contro i giudizi del secondo estensore e manifestava l'intenzione di presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Il reclamo veniva presentato il 9 giugno successivo al segretario generale del Consiglio.
punto 4
Quest'ultimo, a norma della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che stabilisce le disposizioni generali per l'attuazione dell'art. 43 dello Statuto del personale, relativo ai rapporti informativi, sottoponeva il caso al «comitato dei rapporti», il cui intervento è contemplato dalla suddetta decisione per l'ipotesi in cui il dipendente non accetti il rapporto informativo che lo riguarda. Il 13 luglio 1978 il «gruppo ristretto» costituito in seno al comitato emetteva un parere che veniva comunicato all'interessato.
punto 5
A seguito di tale parere, il secondo compilatore modificava, il 28 luglio 1978, i termini del suo giudizio, soprattutto su un punto che aveva provocato critiche particolarmente aspre da parte del ricorrente. Il rapporto modificato veniva comunicato al ricorrente il 5 settembre 1978 dal segretario generale. Poiché l'interessato si rifiutava di accettarlo, il segretario generale decideva, il 24 ottobre 1978, di investire della cognizione del caso il comitato dei rapporti nella sua composizione plenaria.
punto 6
L'interessato, senza attendere che quest'organo emettesse il suo parere, proponeva, il 5 gennaio 1979, il primo ricorso, iscritto col n. 6/79.
punto 7
Il 15 febbraio 1979 il comitato dei rapporti emetteva un parere nel quale dichiarava che, con talune correzioni, il giudizio formulato nel rapporto modificato poteva «costituire una base adeguata». Il secondo compilatore redigeva, il 2 marzo 1979, il testo definitivo del rapporto informativo, tenendo conto delle osservazioni del comitato dei rapporti. Con nota 20 marzo 1979, il segretario generale comunicava al ricorrente quanto segue: «Le trasmetto in allegato questo rapporto, da me approvato, con il che ha termine il procedimento di reclamo».
punto 8
Il 29 marzo 1979 il ricorrente controfirmava il rapporto definitivo, con ogni riserva per quanto concerneva il proseguimento della sua azione giudiziaria. Il 20 giugno 1979 egli proponeva il secondo ricorso, iscritto col n. 97/79 e avente ad oggetto il rapporto informativo nella sua versione definitiva, chiedendo la riunione di questa nuova causa a quella promossa in precedenza.
punto 9
Con atto 23 luglio 1979, il Consiglio ha chiesto alla Corte, a norma dell'art 91, § 1, del Regolamento di procedura, di pronunziarsi sulla ricevibilita del secondo ricorso senza iniziare la discussione nel merito. Con ordinanza 16 ottobre 1979, la Corte ha deciso di esaminare l'eccezione congiuntamente al merito.
punto 10
Con ordinanza 16 novembre 1979, essa ha disposto la riunione delle due cause.
punto 11
Va infine rilevato che le parti sono d'accordo nel considerare che i ricorsi, ormai riuniti, concernono il rapporto informativo nella stesura definitiva, quale risulta dalle modifiche apportate il 2 marzo 1979 dal secondo compilatore ai suoi giudizi, a seguito delle osservazioni del comitato dei rapporti. Non occorre pertanto statuire sulle censure formulate dal ricorrente a proposito della versione originaria del rapporto, nella parte in cui questa non coincide con la stesura definitiva.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 12
Il Consiglio contesta la ricevibilità sia del primo ricorso sia del secondo. A proposito del primo ricorso, esso sostiene essenzialmente che questo è prematuro perché proposto prima che venisse concluso il procedimento interno contemplato dalla decisione del Consiglio 18 ottobre 1977. Quanto al secondo ricorso, le obiezioni del Consiglio si riferiscono in sostanza alla mancanza di un previo reclamo presentato all'autorità che ha il potere di nomina in conformità all'art. 90, n. 2, dello Statuto.
punto 13
Considerato che i ricorsi concernono la versione definitiva del rapporto informativo, va esaminata innanzitutto la ricevibilità del ricorso 97/79.
punto 14
Dall'atto introduttivo depositato il 20 giugno 1979 risulta che il ricorrente ha voluto impugnare il rapporto informativo divenuto definitivo a seguito della nota 20 marzo 1979 del segretario generale.
punto 15
Date le circostanze, si può considerare che questa nota ha fatto cominciare a correre il termine d'impugnazione di cui all'art. 91 dello Statuto e non si può esigere anche l'adempimento della previa formalità della presentazione di un reclamo ai sensi dell'art. 90. Tenuto conto della natura del rapporto informativo, che esprime la libera opinione dei compilatori e non già la valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina, la presentazione di un reclamo formale ai sensi dell'art. 90 non costituisce presupposto indispensabile della proposizione del ricorso giurisdizionale. Si deve pertanto concludere, per motivi analoghi a quelli indicati dalla Corte a proposito delle decisioni delle commissioni di concorso (si veda la sentenza pronunziata dalla Prima Sezione della Corte il 16 marzo 1978 nella causa 7/77, Wüllerstorff und Urbair c/Commissione; Racc. pag. 769), che il ricorso giurisdizionale contro un rapporto informativo è esperibile dal momento in cui il rapporto può essere considerato definitivo, senza che si possa esigere inoltre l'adempimento della previa formalità del reclamo ai sensi dell'art. 90. Nel caso di specie, il rapporto informativo va considerato definitivo a partire dalla comunicazione al ricorrente della nota 20 marzo 1979 del segretario generale.
punto 16
Vanno pertanto respinte le obiezioni sollevate dal Consiglio a proposito della ricevibilità del ricorso 97/79. Poiché questo ricorso ha ad oggetto l'intero rapporto informativo di cui trattasi, nella sua stesura definitiva, non è più necessario statuire sull'eccezione d'irricevibilità sollevata contro il ricorso 6/79.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 17
II ricorrente, dopo aver abbandonato le critiche concernenti taluni punti della prima versione del rapporto informativo, mantiene nei confronti del rapporto definitivo tre censure che riguardano la descrizione dei suoi compiti, il giudizio sul suo comportamento in servizio e talune osservazioni che figurano nella rubrica «valutazione generale».
punto 18
Prima di procedere all'esame di tali censure, è opportuno precisare la natura dei rapporti informativi e la portata del sindacato giurisdizionale al quale essi possono essere assoggettati.
punto 19
A termini dell'art. 43 dello Statuto, «la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario ... sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 110. Tale rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili».
punto 20
In quanto documento interno, avente la funzione precipua di fornire periodicamente all'amministrazione informazioni circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati, il rapporto informativo non rientra fra gli atti che determinano direttamente la posizione statutaria dei dipendenti e die, in quanto tali devono essere totalmente soggetti al controllo di legittimità contemplato dal Trattato e dallo Statuto. Come la Corte ha avuto occasione di sottolineare in altre cause (sentenza 17 marzo 1971 della Seconda Sezione, causa 29/70, Marcato, Race. pag. 243; sentenza 25 novembre 1976 della Prima Sezione, causa 122/75, Küster, Racc. pag. 1685), i rapporti informatīvi contengono giudizi che possono dar luogo a controllo giurisdizionale, prescindendo dai vizi di forma e dagli errori di fatto manifesti, solo sotto il profilo dell eventuale sviamento del potere di valutazione da parte delle persone incaricate di intervenire nella redazione di tali documenti Di regola, I esercizio del diritto — attribuito dall'art. 43 dello Statuto ai dipendenti — di aggiungere le proprie osservazioni al rapporto informativo ed i procedimenti interni di reclamo, come quelli contemplati dalla decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, costituiscono una tutela adeguata. È alla luce di tali considerazioni che vanno esaminate le censure del ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulla censura relativa alla descrizione dei compiti

punto 21
Il ricorrente fa, in primo luogo, carico ai compilatori del rapporto informativo di avere dichiarato ch'egli ha effettuato, oltre al suo lavoro di revisione talune traduzioni non riviste. Egli asserisce che, in quanto revisore, non ha effettuato, a parte qualche eccezione, traduzioni nel periodo considerato a suo avviso, tale descrizione dei suoi compiti costituisce un tentativo di sminuire le sue funzioni di revisore.
punto 22
Da questa censura traspare che il ricorrente ha una concezione erronea dei suoi compiti giacché l'esercizio della funzione di revisore non può essere separato dall'attività di traduzione in senso lato; ogni revisore dev'essere in grado di effettuare, se necessario, anche traduzioni non soggette ad ulteriore revisione, specialmente quando trattasidi traduzioni aventi un elevato grado di difficolta. Risulta peraltro dal contesto che la frase criticata costituisce il riconoscimento, da parte dei compilatori, della qualità eccezionale delle traduzioni effettuate dal ricorrente. Pertanto non si può ritenere — come il «comitato dei rapporti» ha già rilevato nella relazione 15 febbraio 1979 — che la descrizione dei compiti figurante nel rapporto informativo possa arrecare pregiudizio ali interessato.

SENTENZA › In diritto › Sul comportamento in servizio

punto 23
II ricorrente si duole, in secondo luogo, del fatto che nella tabella in cui viene espresso — con le menzioni «eccellente», «molto buono» «buono», «sufficiente» e «scarso» - il giudizio sulla «competenza» sul «rendimento» e sul «comportamento in servizio», sia stata usata la qualifica «sufficiente» a proposito delle sue relazioni con i superiori ed i colleglli, in contrasto con le qualifiche ottenute da altri dipendenti della stessa divisione, nonché dal ricorrente medesimo in precedenti rapporti; per di più, tale giudizio non e minimamente motivato.
punto 24
La Corte ritiene che, per loro natura, le qualifiche figuranti nella rubrica di cui trattasi, che contiene il giudizio sintetico dei superiori gerarchici sulla capacità, sul rendimento e sul comportamento dei dipendenti devono poter essere attribuite in piena libertà, anche quando esprimono giudizi piu o meno severi È normale che le valutazioni formulate nella suddetta rubrica vanno da un dipendente all'altro e, per quanto concerne lo stesso dipendente, da un periodo all'altro. Eventuali motivazioni, in caso di qualifiche estremamente favorevoli o sfavorevoli, vanno espresse nella rubrica «valutazioni generali». Va rilevato che i due compilatori del rapporto hanno, per 1 appunto, sperticato in questa rubrica i motivi del giudizio critico espresso sul comportamento del ricorrente nei confronti dei superiori e dei colleglli.
punto 25
La censura in esame è pertanto infondata.

SENTENZA › In diritto › Sulla valutazione generale

punto 26
La principale censura del ricorrente concerne i giudizi formulati dal primo e dal secondo compilatore quanto al suo atteggiamento intransigente nei rapporti di servizio, che sarebbe all'origine di talun, incidenti con superiori e colleehi ed avrebbe influito negativamente sul clima di lavoro nella divisione italiana. Il ricorrente, pur non negando che vi siano stati incidenti tra lui e l'autorità amministrativa, si duole del fatto che l'amministrazione gli abbia attribuito la responsabilità di incidenti dovuti al clima generale regnante nella divisione alla quale era assegnato; a suo avviso, le allusioni fatte nel rapporto informativo non sono sufficienti a far conoscere la venta sugli incidenti di cui trattasi, ed i giudizi dei compilatori del rapporto sono espressione di un'animosità personale nei suoi confronti.
punto 27
Dalle informazioni fornite in corso di causa e dai documenti versati agli atti — in ispecie da quelli prodotti dallo stesso ricorrente — risulta che, nel periodo cui si riferisce il rapporto informativo criticato, i rapporti del ricorrente con 1 amministrazione sono stati caratterizzati da incidenti nei quali il ricorrente ha avuto parte attiva, se non addirittura determinante. Ad esempio il secondo compilatore fa menzione di un diverbio che ebbe luogo nel dicembre 1975 tra il ricorrente ed un gruppo di revisori e di un'altra disputa a proposito della designazione dei traduttori che avrebbero dovuto accompagnare talune delegazioni della Comunità in paesi terzi, in particolare in occasione di una missione alle Isole Figi.
punto 28
Tenuto conto del numero degli incidenti e della vivacità dei termini impiegati dal ricorrente, i giudizi formulati sul suo conto dai compilatori, lungi dallo sconfinare dai limiti del potere di valutazione di cui l'autorità gerarchica gode in materia, possono essere considerati come una reazione particolarmente moderata di fronte ad incidenti manifestamente incompatibili con l'ordinato funzionamento del servizio. L'obiettività dei compilatori nei confronti del ricorrente è attestata dal fatto che, nel medesimo rapporto informativo essi hanno riconosciuto, con termini particolarmente elogiativi, la qualità del lavoro linguistico effettuato dall'interessato.
punto 29
Da quanto precede risulta che la censura relativa alle valutazioni di carattere generale espresse nel rapporto informativo va anch'essa disattesa.
punto 30
Di conseguenza, il ricorso va respinto per intero.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 31
A noma dell'art 70 del Regolamento di procedura, nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo il disposto dell'art. 69, § 3, 2o comma, relativo alle spese che la Corte giudica superflue o defatigatorie.
punto 32
La Corte ritiene che il ricorrente non debba fruire dell'applicazione dell'art. 70. Risulta infatti da quanto precede che, a seguito delle sue rimostranze ed attraverso il procedimento di controllo interno istituito, nell'ambito dell amministrazione del Consiglio, egli ha potuto ottenere che i giudizi formulati sul suo conto fossero modificati e motivati in maniera tale ch'egli avrebbe dovuto considerarsi soddisfatto. Così stando le cose, 1 esperimento e la prosecuzione dell'azione giudiziaria vanno considerati temerari. E pertanto opportuno che il ricorrente sopporti per intero le spese del giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Firme

Touffait Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 luglio 1980. Per il cancelliere J. A. Pompe Cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione A. Touffait

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze