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Sez. 2, Sentenza n. 372 del 29/03/1982 Ud. (dep. 19/01/1983) Rv. 156932 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - RIFERIBILITÀ A PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA SUCCESSIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156932-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - RIFERIBILITÀ A PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA SUCCESSIVI - ESCLUSIONE.*

La rinuncia all'amnistia spiega i suoi effetti unicamente in relazione al provvedimento di clemenza cui si riferisce e non già in ordine a ogni e qualsiasi provvedimento successivo. (nella fattispecie l'imputato aveva rinunciato all'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, ma, entrato successivamente in vigore nelle more del giudizio di Cassazione il d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 che concedeva nuovamente amnistia per il reato ascritto, non aveva adempiuto all'Obbligo di dichiarare espressamente di non voler usufruire del beneficio. La suprema Corte ha pertanto applicato l'amnistia di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744). (Conf mass n 154862; (Conf mass n 154175).*

Riferimenti normativi: DPR 04/08/1978 num. 413 art. 5, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)