Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 286 del 1984
Massime (2)
Massima n. 14816
- Inquinamento . tutela delle acque
- Scarichi
- Analisi di laboratorio
- Mancata previsione di garanzia di contraddittorio per ilresponsabile dello scarico
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione è stata già decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimità costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.
Norme impugnate
- art. 15, comma 6, legge 10 maggio 1976, n. 319
- art. 15, comma 7, legge 10 maggio 1976, n. 319
- art. 9 legge 10 maggio 1976, n. 319
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 14817
- Inquinamento
- Tutela delle acque
- Imposizione a carico di privati di obblighi costituzionalmente riservati all'intervento pubblico
- Ordinanza di rimessione
- Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 Cost., dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui pone a carico di privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento pubblico in quanto il giudice remittente ha omesso qualunque descrizione della fattispecie concreta, né motiva circa la rilevanza della questione stessa e il profilo sotto il quale la norma impugnata violerebbe i parametri costituzionali.
Norme impugnate
- art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319
Parametri
- art. 32 Cost.
- art. 2 Cost.
- art. 9, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Asola nel procedimento penale a carico di Peron Maria, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Pretore di Ovada nel procedimento penale a carico di Rovera Luciano ed altri, iscritta al n. 1047 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Considerato che i Pretori di Asola e di Ovada, con ordinanze rispettivamente del 28 ottobre 1982 e 28 luglio 1983, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e tabella allegata C e successive modificazioni (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in cui prevede che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i loro risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto di difesa;
che con la stessa ordinanza il Pretore di Ovada ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dell'art. 25 della predetta legge n. 319 del 1976, nella parte in cui pone a carico dei privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento pubblico.
punto 2
Ritenuto che la prima delle due questioni sollevate è stata già esaminata sotto gli stessi profili da questa Corte che, avendola ritenuta fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio 1983, l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della legge 319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme censurate nel presente giudizio (cfr. anche ordinanza n. 20/1984);
che per quanto riguarda la seconda questione l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, né motiva circa la rilevanza della questione stessa nel procedimento de quo, né sotto quale profilo la norma impugnata (art. 25 legge n. 319/1976) violi i parametri costituzionali.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della stessa legge n. 319/1976, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Ovada n. 1047 r.o. 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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