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Sez. L, Sentenza n. 19576 del 29/09/2004 (Rv. 577430 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Presso il procuratore costituito ovvero sulla residenza o nel domicilio - Criteri - Riferimento al trascorrere dell'anno e non al trascorrere del termine breve - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577430-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

Nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in appello oltre il termine breve per impugnare non incide sulla individuazione, ex art. 330 cod. proc. civ., del destinatario della notifica del ricorso medesimo, sempre che il suddetto deposito sia avvenuto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, dovendo ritenersi che la ratio dell'art. 330 comma terzo cod. proc. civ. (secondo cui la notificazione dell'impugnazione, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, va fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito) non sia da ravvisare nel decorso del termine di impugnazione, e quindi nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, ma, piuttosto, nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra parte e difensore, atteso che la disciplina prevista dall'art. 330 cod. proc. civ. è applicabile in tutti i casi di impugnazione, quindi anche nelle ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria, perché proponibile dopo la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)