Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate
Testo in vigore al
Art. 10 Dichiarazione degli enti locali per gli altri tributi
1. I comuni, le province, le camere di commercio, le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, per consentire la liquidazione delle somme di loro spettanza nel quadriennio 1974-1977, devono dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, le entrate rispettivamente riscosse nell'anno 1973 per i tributi e contributi indicati negli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente decreto.
2. Le dichiarazioni, sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti interessati, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973 ed il 31 marzo 1974 per le somme riscosse rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 1973.
3. Per la liquidazione delle somme spettanti ai comuni e alle province per il quinquennio 1973-1977, rispettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'ultimo comma dell'art. 4, le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere presentate entro il 31 marzo 1973, con la indicazione delle entrate tributarie riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria.
Art. 11 Pagamenti delle somme
1. Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 12 Finanziamento di comuni e province in particolari condizioni
1. Per gli enti locali che nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto hanno beneficiato di contribuzioni statali, compensative delle entrate tributarie di loro pertinenza, per effetto di esenzioni generalizzate disposte con legge a seguito di eventi straordinari o di calamita' naturali, il regime di finanziamento di cui ai precedenti articoli, sostitutivo di dette contribuzioni, decorre dal 1 gennaio 1973.
2. Ai fini del computo delle competenze spettanti agli enti suddetti, le intendenze di finanza prenderanno a base le somme riscosse nell'ultimo anno di applicazione per i tributi soppressi, maggiorate annualmente del 10 per cento per le imposte di consumo e del 7,50 per cento per gli altri tributi. Quest'ultima maggiorazione non si applica per il biennio 1973-1974.
3. Per i comuni di nuova istituzione nelle zone interessate dagli eventi di cui al primo comma per i quali non si renda possibile il ragguaglio ai tributi soppressi per la determinazione delle entrate sostitutive, si fa riferimento al contributo di cui gli stessi beneficiavano, maggiorandone annualmente l'importo di una percentuale pari alla media aritmetica delle aliquote di maggiorazione annuale previste rispettivamente per le imposte di consumo e per gli altri tributi.
Art. 13 Somministrazione dei fondi
1. I fondi occorrenti per i pagamenti previsti dal presente decreto sono stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e vengono somministrati alle intendenze di finanza mediante ordini di accreditamento, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 14 Erogazione provvisoria di somme
1. Dal 1 gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975.4678911121314151819
Titolo II. Delegazioni di pagamento
Art. 15 Oggetto delle delegazioni
1. Le province, i comuni, le camere di commercio e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, possono rilasciare, a garanzia di mutui, previsti con emissione di cartelle, debiti od altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali di loro spettanza, nel limite dell'80 per cento del gettito dell'ultimo anno. Per i tributi di nuova istituzione, nel primo anno, si fa riferimento alle previsioni risultanti dal bilancio regolarmente approvato e, per gli anni successivi, alle risultanze dell'anno precedente.
2. Gli enti stessi possono, altresi', rilasciare in garanzia le delegazioni di pagamento anche sui contributi erariali pluriennali, compresi quelli a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato ovvero concessi per specifiche finalita'.
3. Le delegazioni possono essere rilasciate ove concorrano le seguenti condizioni:
a) che il debito dello Stato sia liquido e non compensabile con altre somme dovute allo Stato dagli enti interessati;
b) che, per i contributi concessi per specifiche finalita', il mutuo sia contratto per conseguire le finalita' stesse.
4. Anche in deroga alle norme statutarie o del proprio ordinamento gli enti o istituti di credito possono accogliere, a garanzia delle operazioni di credito che sono autorizzate a compiere a favore degli enti di cui al primo comma, le delegazioni di pagamento previste dal presente articolo.
5. Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate agli effetti della garanzia alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti, istituti ed aziende di credito mutuanti.
6. Il debito dello Stato, allorche' si tratti di contributi a copertura di spese per servizi di sua pertinenza o per specifiche finalita', non e' compensabile con altre somme dovute al medesimo.
Art. 16 Delegazioni nel periodo transitorio
1. Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risultera' disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17.4457891011121314
Art. 17 Trasferimento di delegazioni su cespiti diversi
1. Le delegazioni di pagamento gia' rilasciate dagli enti di cui al precedente art. 15 sui soppressi tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali, sono trasferite di diritto sull'ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto.
2. Per il periodo successivo alla cessazione della corresponsione di tali somme da parte dell'amministrazione finanziaria, le delegazioni di pagamento sono trasferite di diritto sui cespiti che, secondo il nuovo ordinamento, saranno attribuiti agli enti suddetti.
Art. 18 Pagamento delle quote delegate
1. Gli enti di cui al precedente art. 15 devono comunicare, rispettivamente entro il 10 gennaio dell'anno 1973 e dell'anno 1974, alle intendenze di finanza, competenti per territorio, gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate sui tributi, contributi e compartecipazioni aboliti.
2. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.
3. L'intendenza di finanza sulla base degli elenchi provvede a decurtare mensilmente le somme dovute agli enti deleganti delle quote necessarie per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che si maturano nel corso dell'anno.
Titolo III. Disposizioni finali
Art. 19 Accertamenti a stralcio
1. Gli enti indicati all'art. 1 continueranno a percepire le entrate afferenti ai periodi antecedenti alla soppressione dei singoli tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali.
2. I comuni, ai fini dell'applicazione dei tributi di propria pertinenza soppressi per effetto dell'art. 1, n. I, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono accertare i redditi dei contribuenti non iscritti a ruolo, afferenti agli anni antecedenti al 1974, nel termine di cui all'articolo 290 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
3. Gli accertamenti di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel termine del 30 giugno 1974, per le annualita' 1972 e 1973 e del 30 giugno 1975, per l'annualita' 1973, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 276 e seguenti del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 20
Art. 21 Applicazione dell'I.LO.R
1. Per il quadriennio 1974-1977, l'imposta locale sui redditi di cui
all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, spettante agli enti indicati all'art. 1 del presente decreto, e' applicata con le aliquote massime.
2. Il relativo gettito nonche' le quote di compartecipazione a tributi erariali gia' di spettanza degli enti suddetti rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.
Art. 22 Proroga di termini e abrogazione di norme
1. I termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto col presente decreto.
Art. 23
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 6. - CARUSO